Sentenza 7 gennaio 2004
Commentari • 7
- 1. La costituzione di parte civile di enti e associazioniElisabetta Guido · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. L'ordinanza in commento si segnala per riportare nell'alveo corretto della norma (art. 74 ss. c.p.p.) la prassi di ammettere la costituzione di parte civile di enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, con ciò vanificando la disciplina appositamente stabilita per la partecipazione di tali soggetti al processo (artt. 91 ss. c.p.p.). Nella specie, e in estrema sintesi, è previsto che enti e associazioni, senza scopo di lucro e con finalità - riconosciutigli in forza di legge - di tutela degli interessi collettivi o diffusi compromessi dalla commissione dell'illecito penale, possano esercitare diritti e facoltà spettanti alla persona offesa - previo suo consenso - …
Leggi di più… - 2. FONDO PATRIMONIALE: in caso di ipoteca, i beni sono comunque espropriabili dal creditore ex art. 2808 ccAvv. Paola Serpe · https://www.expartecreditoris.it/ · 8 luglio 2024
ISSN 2385-1376 In caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 c.c., tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario, per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell'art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all'art. 170 c.c.. Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo, con l'ordinanza n. 3742 del 9 febbraio 2024. I coniugi proponevano opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., contestando il diritto della cessionaria di un credito, derivante da mutuo ipotecario, di procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti su alcuni beni immobili …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 5. FONDO PATRIMONIALE: in presenza di minori, la preventiva autorizzazione del giudice al compimento di atti dispositivi è applicabile solo senza un’espressa deroga…Avv. Angela Ruocco · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 dicembre 2023
ISSN 2385-1376 In tema di fondo patrimoniale, pur in presenza di figli minori, la preventiva autorizzazione del giudice al compimento di atti di disposizione, indicati nell'art. 169 c.c., è applicabile solo in mancanza di un'espressa pattuizione in deroga contenuta nell'atto di costituzione del fondo. Stante, però, la natura di convenzione matrimoniale dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, con operatività conseguente dell'art. 163 c.c., la libertà negoziale consente di stipulare un patto contrario a quello stabilito nella fase costitutiva del rapporto da fondo patrimoniale, sia pure non senza limiti, non essendo consentite decisioni negoziali in contrasto con l'interesse della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/2004, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI ET TO, selettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo studio dell'avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, che lo difende per procura notaio FENOALTEA Paolo di ROMA del 8/05/03 rep. 6562;
- ricorrente -
contro
LE AL, LE AR NA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI SAN PIETRO 45 presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PACETTI, che le difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 12492/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 18/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato PROSPERI MANGILI Lorenzo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato PACETTI Massimo, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20.2.1988 AN Di TO, premesso di essere proprietario di una porzione immobiliare sita nello stabile di Piazza Costaguti 29 in Roma e di aver eseguito lavori di sistemazione delle parti comuni, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Roma IA LE e AR IS LE chiedendo dichiararsi queste ultime tenute a partecipare alle predette spese ai sensi degli articoli 1104 - 1120 - 1134 c.c. o in subordine ai sensi dell'art. 2041 c. c., e condannarle al pagamento delle stesse in ragione della loro quota di proprietà. Costituitesi in giudizio le convenute contestavano in particolare che il fabbricato avesse bisogno di riparazioni urgenti ed assumevano di non aver dato alcun consenso alla esecuzione dei lavori. Con sentenza non definitiva il Pretore adito riconosceva il diritto dell'attore al rimborso "pro quota" delle spese sostenute per il rifacimento delle scale e dichiarava altresì ripetibili ai sensi dell'art. 2041 c.c. le spese relative agli altri lavori eseguiti sulle parti comuni.
A seguito di impugnazione da parte delle LE cui resisteva il Di TO, il Tribunale i Roma con sentenza del 18.4.2000, in riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda di rimborso delle spese sostenute dallo appellato per i lavori sulle parti comuni e dichiarava inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c.. Il giudice di appello riteneva anzitutto infondate le deduzioni dell'appellato secondo cui, a seguito del deposito in data 26.1.1999 della sentenza definitiva notificata il 4.5.1999 e non impugnata dalle appellanti, il presente giudizio doveva ormai ritenersi coperto da giudicato formale: infatti l'impugnazione proposta contro la sentenza non definitiva era procedibile nonostante la mancata impugnazione della successiva sentenza definitiva, dovendosi ritenere applicabile anche all'ipotesi di riforma o cassazione di sentenze parziali la norma dell'art. 336 secondo comma c.p.c., per la quale la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, cosicché alla riforma o alla cassazione della sentenza non definitiva consegue la caducazione della sentenza definitiva da essa dipendente. Nel merito il Tribunale, premesso che si era in presenza di uno stabile condominiale, atteso che il Di TO era proprietario degli appartamenti siti ai primi piani dell'edificio e le LE erano proprietarie degli appartamenti esistenti ai piani superiori, riteneva che ai sensi dell'art. 1134 c.c. il diritto al rimborso delle spese fatte dal singolo condomino per le parti comuni presupponeva il requisito dell'urgenza, mentre nella fattispecie non erano emerse circostanze tali da rendere evidenti la indifferibilità delle opere eseguite essendo soltanto stato dimostrato lo stato di vetustà delle scale ed il consumo dei gradini per l'usura. Il giudice di appello riteneva poi inammissibile l'azione generale di arricchimento, considerato che tale rimedio non è esperibile allorché l'attribuzione patrimoniale in favore di un soggetto sia avvenuta in base ad una specifica norma: infatti, considerata la possibilità di rimborso ai sensi dell'art. 1134 c.c. per le sole spese urgenti ed indifferibili, ammettere l'azione di arricchimento per le spese necessarie ma non urgenti ed ancor più per quelle voluttuarie avrebbe comportato la violazione del divieto di rimborso stabilito dalla legge.
Per la cassazione di tale sentenza il Di TO ha proposto un ricorso articolato in tre motivi;
IA e AR IS LE hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Di TO denunciando violazione degli articoli 184 - 281 -345 terzo comma c.p.c., assume che la sentenza impugnata non ha considerato che in presenza del giudizio di appello era intervenuta tra le parti sentenza definitiva del Pretore di Roma del 26.1.1999 passata in giudicato che aveva determinato l'effetto preclusivo della impugnazione della sentenza non definitiva;
il giudice di appello, quindi, avrebbe dovuto disporre l'acquisizione di tale seconda sentenza come richiesto dall'appellato.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione da parte del giudice di appello in ordine alla inammissibilità della impugnazione della sentenza non definitiva una volta intervenuta la menzionata successiva sentenza definitiva che aveva concluso il giudizio.
Gli enunciati motivi, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondati.
La sentenza definitiva intervenuta tra le parti dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello e prima dell'udienza collegiale di discussione, ancorché passata in giudicata, non era idonea a produrre alcun effetto preclusivo sulla sentenza non definitiva e non poteva determinare il venir meno dell'interesse alla impugnazione già proposto contro quest'ultima, considerato anzi che il passaggio in giudicato della sentenza definitiva sul "quantum debeatur" è oggettivamente condizionata al permanere della precedente sentenza sull'"an" (Cass. 25.5.1991 n. 5967; Cass.
1.10.2002 n. 14086); la preclusione tra le due pronunce opera pertanto in senso inverso alla prospettazione del ricorrente, posto che la riforma o la cassazione della sentenza non definitiva pone nel nulla le pronunce rese con la sentenza definitiva in quanto dipendenti dalla sentenza riformata o cassata ai sensi dell'art. 336 secondo comma c.p.c. (Cass. 13.1.1995 n. 363; Cass. 29.4.1997 n.
3724). Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli articoli 1104 - 1110 - 1134 - 1139 c.c., censura la sentenza impugnata per aver negato il diritto dell'esponente al rimborso delle spese sostenute per i lavori alle parti comuni dello edificio condominiale in quanto prive del requisito dell'urgenza; il Di TO sostiene che nella fattispecie non potevano applicarsi le norme in materia di condominio, attesa l'assenza di un amministratore, di un regolamento di condominio e la mancata convocazione di qualsiasi assemblea e quindi l'impossibilità di formazione di maggioranze in quella sede;
di qui pertanto, secondo il ricorrente, discende la conseguenza di dover applicare, in base al richiamo operato dall'art. 1139 c.c. alle norme sulla comunione in generale, l'art. 1104 c.c. con il riconoscimento del diritto del ricorrente al rimborso "per quota" nei confronti delle controparti delle spese relative alle parti comuni dell'edificio accertate come necessarie.
La censura è infondata.
Il Collegio ritiene in proposito di dover aderire all'orientamento più recente di questa Corte secondo cui in base all'art. 1139 c.c. la disciplina del capo 2^ del titolo 7^ del terzo libro del codice civile (articoli 1117-1138) è applicabile ad ogni tipo di condominio e, quindi, anche, in quanto per essi ne' esplicitamente ne' implicitamente derogata, ai cosiddetti "condomini minimi", cioè a quelle collettività condominiali composte da due soli partecipanti, in relazione alle quali sono da ritenersi inapplicabili le sole orme procedimentali sul funzionamento della assemblea condominiale, che resta regolato, dunque, dagli articoli 1104-1105-1106 (Cass. 26.5.1993 n. 5914); pertanto anche in tali condomini per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune il condominio deve dimostrarne l'urgenza ai sensi dell'art. 1134 c.c., ossia la necessità di eseguirla senza ritardo, e quindi senza poter avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini (Cass.
4.8.1997 n. 7181). Nella fattispecie pertanto correttamente il giudice di appello ha applicato l'art. 1134 c.c. e, ritenuto con un apprezzamento di fatto congruamente motivato che le spese sostenute dal Di TO per le parti comuni dell'edificio erano prive del requisito dell'urgenza, ha logicamente escluso un diritto di quest'ultimo al rimborso "pro quota" nei confronti delle LE.
I ricorso deve pertanto essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 91,00 per spese e di euro 1.500,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004