Sentenza 8 giugno 2004
Massime • 1
In tema di falsa testimonianza, l'esimente di cui all'art. 384, comma secondo cod. pen. va applicata anche nei confronti delle persone sottoposte alle indagini preliminari nei cui confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2004, n. 30174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30174 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 08/06/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - N. 947
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 24282/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE LI LI;
avverso la sentenza 9.1.2003 della Corte di Appello di Potenza;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienze la relazione del Consigliere Dott. ROMANO F.;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. DELEHAYE E. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio ex art. 384 c.p.;
Udito il difensore, avv. Raffaello Pignatari D'Errico. FATTO E DIRITTO
Con sentenza 9 gennaio 2003 la Corte di Appello di Potenza, in riforma della sentenza assolutoria del 21/12/2000 nei confronti di De IL LI del Tribunale della stessa città, dichiarava la stessa colpevole del reato di cui all'art. 372 cpv. c.p. limitatamente alla falsa testimonianza commessa nel processo a carico di IV AN (le era contestato di aver dichiarato d'aver incontrato due volte nella mattinata del 12/9/93 Massimo CI, con modalità relative ai luoghi ed orari diverse da quelle riferite da quest'ultimo e di aver da lui avuto risposta negativa alla domanda se avesse visto LI Claps), e, concesse le attenuanti generiche, la condannava alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, con i benefici del sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Avverso detta sentenza la De IL ha proposto ricorso per Cassazione.
Con il primo motivo del ricorso deduce: che erroneamente la corte territoriale aveva ritenuto menzognere le di lei dichiarazioni in quanto difformi da quanto narrato dal CI;
che,a seguito del decesso del CI, nel processo in oggetto veniva acquisito ex art. 238 c.p.p. il processo verbale del confronto di quest'ultimo con essa ricorrente ed ella veniva sentita senza le garanzie di cui all'art. 210 c.p.p.;
che il giudice di appello avrebbe dovuto dar conto dei riscontri obiettivi essendo la deposizione del CI inidonea ad assurgere a prova della di lei falsa testimonianza;
che il dovuto riscontro non poteva essere fornito dal teste Mele perché incerto e confuso in ordine all'orario di arrivo in via Pretoria.
Con il secondo motivo deduce che la corte territoriale ha limitato l'analisi delle deposizioni della ricorrente alle sole risposte utili alla risoluzione dei due processi in cui vennero rese, escludendo che esse fossero riconducibili al collegato probatorio idoneo a giustificare l'applicazione degli artt. 197 e 210 c.p.p.;
che ella, nel testimoniare dinanzi al Tribunale di Potenza era venuta a trovarsi nel concreto pericolo di violazione del principio nemo tenetur se detegere, derivante dal concreto collegato probatorio tra la sua pregressa ed archiviata imputazione e l'oggetto della testimonianza richiestale;
che vi era coincidenza tra le domande cui era stata sottoposta come indagata e quelle rivoltele come teste, per cui doveva essere escussa in dibattimento con le garanzie ex art. 210 c.p.p.;
che doveva tenersi conto che il provvedimento di archiviazione può essere sempre superato dalla riapertura delle indagini;
che pertanto, essendo stata la di lei testimonianza assunta senza le prescritte garanzie, ella doveva essere dichiarata non punibile ex art. 384 c.p.. Osserva il Collegio che il secondo motivo del ricorso (il cui accoglimento è assorbente rispetto al primo), contrariamente alla tesi propugnata dalla corte territoriale, è fondato. L'esimente speciale di cui all'art. 384 c.p. sussiste. Nei confronti della ricorrente, infatti, indagata per il reato di cui all'art. 371 bis c.p. insieme a IV AN e al GA (entrambi rinviati a giudizio), venne dal G.I.P. disposta l'archiviazione. Orbene tale sua condizione vietava, ai sensi del combinato disposto degli artt. 197 primo comma lettera a) e 61 c.p.p. che fosse assunta come teste, atteso che il collegato probatorio tra la sua imputazione archiviata e l'oggetto della testimonianza richiestale ben poteva determinare la violazione del principio "nemo tenetur se detegere" e che, come affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6^, 11/4/94, Curatola), sulla scia della sentenza n. 108/1992 della Corte Costituzionale "l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, prevista dall'art. 197 lettera a) c.p.p. non è limitata all'assunta qualità di imputato, ma va estesa, in forza dell'art. 61 comma 1 c.p.p. alle persone sottoposte alle indagini preliminari anche se nei loro confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione". Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto la ricorrente non è punibile a mente dell'art. 384 c.p..
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di De IL
LI trattandosi di persona non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p.. Così deciso in Roma, il 8 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2004