Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10424 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
IN NOME AL PO04 24 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP EM DICASSAZIONE Oggetto Contratto di SEZIONE TERZA CIVILE Somministrazione Oneri fiscali Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 22008/99 Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Ugo FAVARA Consigliere 28026 Cron. Consigliere - Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep.2167 Dott. Donato CALABRESE Ud. 14/03/02 Rel. ConsigliereDott. Alfonso AMATUCCI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA perdiritti € sul ricorso proposto da: 19 LUG 2002 IL CANCELLIPT CINELLI PIUME & PIUMINI SRL, con sede legale in Pisa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. GI VA, elettivamente domiciliata in ROMA €0,77 1.1500 PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato BARTOLO SPALLINA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI PANCRAZZI, giusta delega in atti;
ricorrente G897175
contro
G897177 FIORENTINAGAS SPA, con sede in Firenze in persona del 6897154 Responsabile Affari Generali e Legale Dott. Andrea G897155 2002 Mannini Righini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 647 NAPOLEONE COLAJANNI 3, presso 10 studio dell'avvocato 1 OTTORINO GIUGNI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE TRIARICO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 710/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, Sezione II Civile, emessa 1'08/04/99 e depositata 1'11/06/99 (R.G. 2294/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La IN IU e IU s.r.l. propose opposi- zione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di £ 50.109.000, emesso su ricorso della Fioren- tinagas s.p.a., che aveva addotto il mancato pagamento di una bolletta relativa a fornitura di gas. Si dolse che le fosse stato addebitato il costo unitario di £ 460 a metro cubo, anziché quello pattuito di £ 360. Sostenne inoltre che il contratto concluso il 3.2.1995 costituiva la sostanziale prosecuzione per voltura del rapporto di fornitura precedentemente in- tercorso con la E.T.S. s.r.l., svolgente la stessa at- tività produttiva, sicché, in ragione delle previste 2 agevolazioni fiscali, avrebbe dovuto esserle addebitata per imposta di consumo la somma di £ 20 e non di £ 332 al mc, ed avrebbe dovuto applicarsi per IVA l'aliquota del 9 anziché del 10%. La AG resistette affermando, per quanto in questa sede ancora interessa, che era stato concluso un autonomo contratto e che l'utente non aveva richie- sto per iscritto le agevolazioni fiscali cui sosteneva di avere diritto per il tipo di attività svolta, né aveva offerto la prova che esse effettivamente spettas- sero, com'era invece contrattualmente previsto che do- vesse fare. In corso di causa l'opponente provvedeva al versa- della somma di £ 24.611.897, che riteneva sati- mento sfattiva delle pretese creditorie della somministrante. Con sentenza del 7.11.1997 l'adito tribunale di Pi- stoia dichiarò inammissibile l'opposizione per la man- canza in atti del decreto ingiuntivo opposto, non es- sendo stato depositato dall'opponente il proprio fasci- colo. La corte d'appello di Firenze, decidendo con sen- tenza n. 719 del 1999 sul gravame della società IN cui aveva resistito la AG, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento della somma risultante dall'applicazione del- 3 la tariffa contrattualmente prevista dei £ 360 al mc. ma ponendo a suo carico gli accessori fiscali secondo i costi unitari e le percentuali indicati nella bolletta originariamente emessa, previa detrazione dell'acconto versato. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la IN IU e IU s.r.1., affidandosi a tre moti- vi illustrati anche da memoria, cui resiste con
contro
- ricorso la AG s.p.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE Infondatamente la controricorrente prospetta 1. l'improponibilità del ricorso per intervenuta acquie- scenza, in relazione alla missiva con la quale il di- fensore della ricorrente, munito di procura a transige- re e conciliare, comunicò il 31.12.1997 che la propria assistita non avrebbe mancato di attenersi all' emananda sentenza quale che ne fosse stato il contenuto. Ciò per l'assorbente ragione che l'acquiescenza di cui all'art. 329 c.p.c. consiste nell'accettazione del- la sentenza pubblicata (Cass., n. 6773/1981), con la conseguenza che deve considerarsi comunque nulla la ri- nuncia preventiva all'impugnazione (Cass., n. 2870/74).
2. Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del decreto legge 7.2.1997, n. 15, convertito in legge 7.4.1997, n. 102, 4 dell'art. 1, quarto comma, del decreto legge n. 853/84, convertito in legge 7.2.1985, n. 17. Sostiene la società ricorrente che poiché risultava inequivocamente dal contratto che essa esercitava atti- vità di industria tessile e di abbigliamento, la corte d'appello aveva errato nel ritenere che l'applicazione di agevolazioni fiscali spettanti per legge dovesse es- sere richiesta per iscritto dalla utente alla società fornitrice del gas. 113. Col secondo motivo è denunciata omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle risultanze istruttorie ed alla responsabilità contrat- tuale e precontrattuale e/o violazione o falsa applica- zione di norma di diritto in relazione agli artt. 1469 bis e 1341 c.c.. Premesso che la corte aveva erroneamente ritenuto insufficiente la deposizione del teste IN, osserva la ricorrente che la corte d'appello avrebbe dovuto conferire adeguato rilievo alle circostanze che si ver- teva in ipotesi di contratto per adesione, le cui clau- sole andavano interpretate a favore del contraente con- sumatore, che avrebbe dovuto essere informato delle mo- dalità per ottenere le agevolazioni spettantigli e che non aveva specificamente approvato per iscritto clauso- le di natura vessatoria. 5 Si duole poi che la corte territoriale abbia giu- stificato la mancata applicazione ab origine delle cor- rette condizioni d'imposta sul presupposto che, ai sen- si dell'art. 12 delle condizioni del contratto, la SO- cietà utente si era obbligata a comunicare alla società AG "eventuali variazioni del tipo di consumo ed in particolare di quelle che comportino una diversa aliquota IVA", senza peraltro considerare che mai si era verificata una variazione avendo sin dall'inizio la società IN dichiarato la natura della propria at- tività, costituente essa stessa il presupposto per l'esenzione.
4. Le censure, che per la comunanza delle questioni che pongono vanno congiuntamente esaminate, sono fonda- te nei sensi di cui appresso. La società ricorrente ha sempre sostenuto che le somme richieste per imposta di consumo e per IVA non fossero dovute nella misura domandata in relazione all'uso cui il gas era destinato. Ha in particolare af- fermato che, infatti, al momento della conclusione del contratto, l'impiegata all'uopo incaricata aveva assi- curato che sarebbero state applicate le medesime condi- zioni di cui alla fornitura erogata a favore della pre- cedente intestataria dell'utenza, senza far cenno all'esigenza di una formale richiesta da parte della 6 IN IU e IU s.r.l. Il thema decidendum non era dunque costituito dall'accertamento della oggettiva ricorrenza (pacifica in relazione al successivo sviluppo della vicenda con- trattuale) dei presupposti legittimanti le agevolazioni nei rapporti col fisco, bensì dall'accertamento dalla sussistenza о non di elementi tali, in relazione al contratto concluso ed alle modalità del suo perfeziona- mento, da dover senz'altro indurre la società fornitri- ce a domandare somme inferiori per i titoli in questio- ne (imposta di consumo ed IVA). Ora, a pagina 6 della sentenza gravata la corte d'appello (il cui apprezzamento sulle risultanze proba- torie non è sindacabile in sede di legittimità) afferma che non aveva sortito risultati soddisfacenti a favore della IN la prova orale volta a dimostrare che erano state oralmente garantite le stesse condizioni di favore di cui godeva il precedente utente senza neces- sità di comunicazione scritta, "contrariamente a quanto previsto al punto 12 del contratto secondo cui l'utente si impegna ad utilizzare il gas per l'uso di cui alla presente richiesta, comunicando alla società le even- tuali variazioni del tipo di consumo di gas ed in par- ticolare quelle che comportino una diversa aliquota IVA, esonerando fin d'opra la Società da ogni responsa- 7 bilità nel caso di mancata comunicazione di cui sopra, che si impegna a dare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno”. La corte ha dunque implicitamente assunto come vero che la richiesta scritta fosse necessaria anche per l'applicazione sin dall'origine del trattamento fiscale dovuto "per l'uso di cui alla richiesta" in quanto l'utente si era obbligato a comunicare а mezzo di let- tera raccomandata le eventuali variazioni del tipo di consumo rispetto a quello domandato. L'incongruità logica è di assoluta evidenza, posto che la clausola (peraltro non vessatoria) collega l'obbligo di comunicazione al caso di variazioni ri- spetto all'uso pattuito e non anche, evidentemente, al caso in cui non vi siano variazioni rispetto all'uso già dichiarato. La corte avrebbe invece dovuto accertare quale ef- fettivamente fosse l'uso concordato;
se, cioè, in rela- zione alla natura ed al contenuto del contratto, alla qualità delle parti ed alle modalità del perfezionamen- to dell'accordo, la società fornitrice fosse stata po- sta in condizione di applicare direttamente il tratta- mento per legge dovuto;
se, in particolare, il contrat- to (l'indagine sul contenuto del quale è preclusa alla corte di legittimità) contemplasse altre clausole dalle 8 quali potesse evincersi l'obbligo dell'utente di ri- chiedere comunque per iscritto il trattamento fiscale previsto per l'impiego industriale o artigianale;
ovve- ro se, per converso, proprio l'eventuale mancanza di esplicite previsioni su un modulo che si assume predi- sposto dalla società somministrante non consentisse la conclusione, alla stregua delle norme poste dal codice civile in materia di ermeneutica contrattuale, che l'onere della specifica richiesta non fosse configura- bile in relazione ai dati conoscitivi già in possesso della società AG ovvero a quelli che avreb- be, in ipotesi, necessariamente dovuto acquisire. Tali accertamenti e valutazioni dovranno essere ef- fettuati dal giudice del rinvio, previa cassazione del- la sentenza.
5.1. Col terzo motivo la sentenza è censurata per aver rigettato - incorrendo in violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 645 c.p.c. ed in vizio di motiva- il motivo d'appello col quale la opponente SO- zione - cietà IN si era doluta della declaratoria di inam- missibilità dell'opposizione pronunciata dal primo giu- dice in ragione della mancanza in atti della copia del decreto ingiuntivo opposto, precludente l'indagine sul- la tempestività dell'opposizione stessa. Afferma che, per un verso, i presupposti della op- 9 posizione erano già stati delibati in sede di rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecu- zione del decreto e, per altro verso, che l'art. 645 giudiziario notifichi c.p.c. prevede che l'ufficiale dell'opposizione al cancelliere affinché ne avviso prenda nota sull'originale del decreto, sicché il giu- dice di primo grado disponeva degli elementi necessari per effettuare l'accertamento che erroneamente aveva invece ritenuto essergli precluso dal mancato deposito del fascicolo di parte.
5.2. La censura è inammissibile nella parte in cui fa riferimento per la prima volta in questa sede (cfr. atto di appello alle pagine 5 e 6) all'annotazione del cancelliere sull'originale del decreto (peraltro previ- sta a fini affatto diversi) ed è infondata per il re- sto, giacché la possibilità per il giudice di apprezza- re la ricorrenza dei presupposti dell'ammissibilità dell'opposizione deve essere autonomamente attuale nel- la fase decisoria.
6. In conclusione, accolti per quanto di ragione il primo ed il secondo motivo di ricorso e rigettato il terzo, la sentenza va cassata in relazione con rinvio a diversa sezione della corte d'appello di Firenze che provvederà agli accertamenti ed agli apprezzamenti di cui sub 4 e che provvederà anche a regolare le spese 10 del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la corte accoglie per quanto di ragione il primo ed il secondo motivo di ricorso e rigetta il terzo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra se- zione della corte d'appello di Firenze. Roma, 14 marzo 2002 Il consigliere estensore Affers h Il presidente ФибельСватби- IL CARE ERE C1 Dott.ssa Maria Ajello Depositata in Cancelleria Oggi, 18.07.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 129,11 100T Зоре A TO 160,10 0 2 0 0 2 0 8 9 36373 2 11