Sentenza 23 febbraio 2002
Commentario • 1
- 1. Si Possono Pignorare I Mobili Di Casa? E Se Sono In Affitto?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 11 giugno 2025
Hai ricevuto un preavviso di pignoramento e ti stai chiedendo se l'Ufficiale Giudiziario può portare via i mobili di casa? Vivi in un appartamento in affitto e non sai se questa cosa ti protegge o ti espone comunque al rischio? È una delle paure più comuni quando si è alle prese con un debito esecutivo: ritrovarsi l'Ufficiale Giudiziario in casa e vedere i propri mobili elencati per essere messi all'asta. Ma la legge prevede regole precise su cosa si può pignorare e cosa invece è tutelato. Possono davvero pignorare divani, letti, tavoli, elettrodomestici? E se non sono di mia proprietà? O se la casa è in affitto? Sì, l'Ufficiale Giudiziario può pignorare i mobili presenti nell'abitazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2002, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2002 |
Testo completo
1 Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S0 2640/02 IN N Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. N. 19676/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.6365 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere Ud.30/11/01 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZ A sul ricorso proposto da: OL NN IO erede di RI GE, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO GARLATTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 4667 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 289/99 del Tribunale di LODI, depositata il 21/07/99 R.G.N. 267/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/01 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza depositata in cancelleria il 21 luglio 1999, il Tribunale di Lodi, in funzione di giudice del lavoro d'appello ha dichiarato l'estinzione, con compensazione delle spese, del processo pendente fra NN IO RI e l'I.N.P.S., in applicazione di quanto disposto dall'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La parte privata, con ricorso notificato il 20 ottobre 1999, ha chiesto la cassazione del suddetto provvedimento, sul rilievo che oggetto del giudizio era limitato ad una questione non compresa nel novero di quelle con riferimento alle quali opera la norma suddetta: era, invero, in contestazione il diritto dell'assicurato di ottenere l'integrazione al trattamento minimo della pensione di riversibilità, fruita in cumulo con altra diretta, nonché il pagamento dei ratei arretrati della prestazione integrativa, maggiorati di interessi e rivalutazione;
non era stata proposta, invece, domanda di cristallizzazione>> di tale prestazione, nell'importo conseguito alla data del 30 settembre 1983. L'INPS ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. La Corte ha, in numerose occasioni precedenti (v., da ultime, le sentenze 2 gennaio 2001, n. 29 e 19 giugno 1999, n. 6171), avuto modo di rilevare che: - la Corte costituzionale, con sentenza n. 240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 22, 1. 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto alla integrazione (ove non siano superati i limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione 3 all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivante dalla perequazione automatica;
successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi, intesi a dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza ed a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai giudizi proposti per il conseguimento delle medesime;
finché è stata pubblicata la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), il cui art. 36, comma quinto, dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto"; - la disciplina di cui ai richiamati commi 181 e 182 della legge n. 662 del 1996, come sostituiti o autenticamente interpretati dalla legge n. 448 del 1998, presuppone, di norma, la riconosciuta esistenza del diritto alle prestazioni contemplate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994 ed incide esclusivamente sulle modalità di soddisfazione del credito spettante al titolare, sicché "la questione attinente all'esistenza stessa non è una questione di cui a tali commi", ma si radica esclusivamente nelle norme di previsione delle condizioni di insorgenza del diritto a quelle prestazioni, come emendata da codesta sentenza, eccezion fatta per quegli aspetti della fattispecie costitutiva che risultino essi stessi regolati della suddetta disciplina;
-un'eccezione del genere è rinvenibile in ordine all'accertamento del requisito reddituale alla cui presenza la stessa sentenza n. 240 del 1994 ha condizionato la possibilità di fruizione, da parte del pensionato, del regime di "cristallizzazione" dell'importo integrativo attinto al 30 settembre 1983: invero il nuovo testo dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, infatti, intervenendo al riguardo, espressamente dispone in ordine ai criteri con i quali deve essere condotta la verifica di quel requisito, in tal guisa incidendo su di una condizione dell'azione, ossia sulla fattispecie costitutiva del diritto rivendicato;
donde la conseguenza che quante volte il giudizio abbia ad oggetto, come nella specie, la conservazione della prestazione integrativa "cristallizzata" alla suddetta data, tante volte si configura una "questione di cui all'art. 1, comma 182, della legge n. 662 del 1996", sotto il profilo dell'accertamento del requisito reddituale ivi disciplinato, e, quindi, anche una delle questioni con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione dei giudizi pendenti;
viceversa la previsione di estinzione non riguarda affatto la questione concernente il diritto all'integrazione al trattamento minimo anche su di una seconda (o ulteriore) pensione (né quella di quantificazione degli accessori spettanti, per interessi e rivalutazione sui relativi ratei arretrati) per il periodo anteriore al 30 settembre 1983 e cioè all'introduzione del divieto di duplicazione del beneficio, essendo esse del tutto estranee al novero di quelle di cui ai commi 181 e 182 della legge n. 662 del 1996 ed in particolare all'ambito oggettivo di incidenza delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. Nel caso di specie, emerge dalla stessa sentenza impugnata (cfr. lo svolgimento del processo e, in particolare, la descrizione del contenuto del ricorso a pretore e delle statuizioni di quest'ultimo) che esclusivo oggetto del giudizio era l'accertamento del diritto dell'assicurato all'integrazione al minimo della pensione indicata in parte narrativa, con condanna dell'INPS al pagamento dei ratei arretrati, nei limiti della prescrizione, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria. Del tutto estranea alla materia del contendere era, dunque, la questione della cosiddetta cristallizzazione dell'importo integrativo per il periodo successivo al 30 settembre 1983, posta esclusivamente nella 5 fase amministrativa e non reiterata in quella giudiziaria, come emerge chiaramente dal confronto fra gli enunciati di cui, rispettivamente, al terzo ed al quarto capoverso, n. 1) dello "Svolgimento del processo" descritto nella sentenza qui impugnata e come ribadito dall'ultimo capoverso di pag. 1 della medesima, là dove si dà conto che il Pretore.... ha accolto la domanda della ricorrente e condannato l'INPS a corrispondere le somme a titolo di integrazione al minimo..>>. La declaratoria di estinzione è stata, dunque, compiuta con riguardo ad una situazione processuale diversa da quella oggetto della citata norma di previsione e deve, pertanto essere posta nel nulla, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro giudice, per l'esame delle questioni di merito, già oggetto del giudizio di gravame illegittimamente conclusosi con pronuncia di mero rito. Allo stesso giudice - che si designa nella Corte d'Appello di Milano, in funzione di giudice del lavoro, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni la competenza a conoscere del gravame avverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla corte suddetta (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044) - si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Milano. Così deciso in Roma il 30 novembre 2001 6 Così deciso in Roma il 30 novembre 2001 cazio IL PRESIDENTE M CONSIGLIERE - ESTENSORE More нShpen anyth 23 FEB. 2092 Phille I , D A O SS LL 0 A O 1 L P , I 7 A D 2 A 9 A ST T N 7 E S I A