Sentenza 11 novembre 1999
Massime • 1
L'incompletezza dell'avviso della data di udienza non è motivo di nullità. Ed invero, la funzione dell'avviso è quella di rendere esatta informazione al difensore circa la trattazione del procedimento cui egli è interessato, sicché è sufficiente che l'atto contenga l'esatta indicazione degli elementi che ne rendono agevole l'individuazione. (Nella specie la Corte non ha ritenuto viziato l'avviso di fissazione dell'udienza che non conteneva menzione dell'intervenuto appello incidentale. La S.C. ha, in proposito, precisato che l'imputato aveva l'onere di dare notizia di tale appello al suo difensore avendone ricevuto la notifica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/1999, n. 14118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14118 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 11.11.1999
1. Dott. Giuseppe Sica Consigliere SENTENZA
2. " Pierfrancesco Marini " N. 1959
3. " Angelo Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " Alfonso Amato " N. 21498/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CA AL, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza nel 19.3.1999 della Corte di Appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 19.3.1999, la Corte di Appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Pretore di Caserta 27.4.98, appellata dal Procuratore Generale e dall'imputato CA AL condannato alla pena di mesi tre di reclusione quale responsabile del reato di cui all'art. 1 L.386/90, ha rideterminato la pena in mesi 3 e gg.5 di reclusione.
Rigettato, infatti, il gravame dell'imputato, la Corte territoriale ha invece accolto quello del Procuratore Generale che aveva rilevato come fosse stato omesso l'aumento di pena per la recidiva. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell'art. 595 CPP, perché non l'appello incidentale del Pubblico Ministero non era stato notificato all'imputato, ne' detto appello era stato indicato nell'avviso di fissazione dell'udienza;
2) inosservanza di legge penale, per non avere la Corte territoriale ritenuto di dover verificare il momento di emissione dell'assegno, seppure invocata dalla difesa, a tali fini, la rinnovazione dell'istruttoria;
3) mancata assunzione di prova decisiva, sub specie di prova testimoniale, circa il momento di rilascio dell'assegno. 4) nullità per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio nella fase pretorile.
Il primo motivo deve dirsi infondato "in radice", risultando che l'appello incidentale venne notificato all'imputato in data 28.7.1998 presso il difensore domiciliatario.
Quanto, poi, all'incompletezza dell'avviso della data di udienza, la stessa, nei termini dedotti, non è motivo di nullità; la funzione dell'avviso, infatti, è quella di rendere esatta informazione al difensore circa la trattazione del procedimento cui egli è interessato, sicché è sufficiente che l'atto contenga esatta indicazione degli elementi che ne rendano agevole l'individuazione e, d'altra parte, è onere dell'imputato, notificatogli l'appello incidentale, notiziarne il difensore, affinché questi predisponga ogni opportuna difesa per l'udienza che inevitabilmente tratterà entrambi i gravami.
Anche il secondo motivo è infondato.
Il ricorrente, infatti, censura la mancata assunzione di una prova decisiva, facendo peraltro riferimento alla possibilità di esibire documentazione attestante l'emissione dell'assegno "in epoca antecedente a quella di cui alla contestazione"; in tali generici termini, non risulta minimamente configurabile il dedotto vizio, perché la richiamata documentazione non consente la previsione che, ove acquisita, ne risulti modificato sostanzialmente l'esito del processo, e ciò anche alla luce del dato formale della datazione dell'assegno posto in circolazione.
Parimenti infondato è il terzo motivo che denuncia omissione di prova decisiva con riferimento a testimonianze "sulla circostanza relativa al momento del rilascio dell'assegno"; trattasi analogamente di prove, come proposte, del tutto inidonee ad incidere sull'esito del giudizio.
Da ultimo, va rilevata la infondatezza della doglianza - peraltro neppure dedotta con i motivi di appello - circa preteso difetto di citazione per l'udienza pretorile, risultando avvenuta la notifica a mani proprie dell'imputato in data 17.2.1998.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 1999