Sentenza 22 marzo 2016
Massime • 1
La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma secondo bis, cod.strada, deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di patteggiamento per il reato di omicidio colposo commesso in violazione della disciplina sulla circolazione stradale e non anche a quello di lesioni colpose. (La Suprema Corte, in motivazione, ha chiarito che tale interpretazione è conforme alla "ratio legis" della riforma introdotta con la legge 21 febbraio 2006 n. 102, con la quale il legislatore, avendo elevato in modo significativo la durata della sanzione accessoria in relazione al reato di omicidio colposo, ha inteso limitare a tale ipotesi soltanto la diminuzione in esame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/2016, n. 14504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14504 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2016 |
Testo completo
ASR 145 04/1 6 Ref. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LUISA BIANCHI Dott. - Presidente - SENTENZA N.- Consigliere - N 474/2016 PATRIZIA PICCIALLI Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - SALVATORE DOVERE Dott. N. 45659/2015 - Rel. Consigliere - Dott. EUGENIA SERRAO Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nei confronti di: AM FA N. IL 13/12/1957 avverso la sentenza n. 7184/2014 TRIBUNALE di BRESCIA, del 02/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa della patente di guida;
f Údit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brescia ha applicato a MA NO la pena concordata tra le parti e ritenuta di giustizia per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) d. lgs. 30 aprile 1992, n.285, commesso il 22 marzo 2012, disponendo la sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia, il quale ha dedotto violazione di legge sotto il profilo della durata illegale del periodo di sospensione della patente di guida posto che, in relazione al reato addebitato al MA, la durata minima della sospensione della patente di guida era di un anno (da uno a due anni).
3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Gabriele Mazzotta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa della patente di guida. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Ha errato il Tribunale nel determinare la durata della sospensione della patente di guida del MA, posto che in conseguenza delle novelle del 2007, del 2008 e del 2009 - è prevista, per l'ipotesi di cui alla fascia c) dell'art. 186, comma 2, cod. strada, una forbice edittale di sospensione della patente di guida da un minimo di un anno ad un massimo di due anni. Avendo il Tribunale, nel caso in esame, applicato la diminuzione di un terzo per la determinazione della durata della sospensione della patente in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, occorre sottolineare che la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada deve ritenersi limitata, nel caso di patteggiamento, al solo reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Ne deriva che la riduzione premiale non può, dunque, trovare applicazione come invece - affermato da questa Corte Suprema in alcune occasioni (Sez. 5, n. 36352 del 13/07/2011, Lafiandra, Rv. 251204; Sez. 4, n. 41810 del 03/07/2009, Quinzi, Rv. 245451) - al caso di patteggiamento per il reato di lesioni personali colpose commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. L'originario testo dell'art.222, comma 2, cod. strada prevedeva, in caso di omicidio colposo con violazione delle norme del codice della strada, la 2 sospensione della patente di guida da due mesi ad un anno;
la legge 21 febbraio 2006, n.102 ha modificato la durata della sanzione accessoria, per tale reato, non stabilendo un minimo ed elevando il massimo a quattro anni. La citata legge ha inoltre introdotto, all'art. 222, il comma 2-bis, che prevede la diminuzione sino ad un terzo, in caso di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen. della sanzione amministrativa accessoria della patente fino a quattro anni>. Orbene, il testo normativo appare chiaro nell'indicare che tale innovazione non si applica in relazione alle diverse disposizioni in punto di entità della sanzione: pertanto, con la nuova disciplina, il legislatore ha inteso introdurre, per l'ipotesi di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc.pen., una previsione di diminuzione limitatamente alla sanzione accessoria di entità maggiorata in esito alla modifica legislativa, vale a dire quella riferibile, appunto, al solo reato di omicidio colposo (Sez.4, n.34222 del 11/07/2012, Giandusio, Rv. 253533; Sez. 4, n. 7382 del 12/01/2012, Larocca, Rv. 252390). L'impugnata sentenza deve essere quindi annullata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria. Avendo il giudice di merito ritenuto di determinare la durata in misura pari al minimo edittale, limitandosi ad errare nella riduzione di un terzo della sanzione minima di un anno, la Corte può procedere a determinare la sanzione ai sensi dell'art.620 lett. I) cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida che ridetermina in un anno. Così deciso il 22/03/2016 Luisa anchi)Lei Brend Il Consigliere estensore Il Presidente Eugenia Serrao CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 APR. 2015 IL FUNZIONARI STUDIZIARIO Disa Gabriella Lamelza 3