Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/2016, n. 14504
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Sentenza 22 marzo 2016

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La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma secondo bis, cod.strada, deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di patteggiamento per il reato di omicidio colposo commesso in violazione della disciplina sulla circolazione stradale e non anche a quello di lesioni colpose. (La Suprema Corte, in motivazione, ha chiarito che tale interpretazione è conforme alla "ratio legis" della riforma introdotta con la legge 21 febbraio 2006 n. 102, con la quale il legislatore, avendo elevato in modo significativo la durata della sanzione accessoria in relazione al reato di omicidio colposo, ha inteso limitare a tale ipotesi soltanto la diminuzione in esame).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/2016, n. 14504
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14504
    Data del deposito : 22 marzo 2016

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