Sentenza 12 gennaio 2012
Massime • 1
La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma secondo bis, cod. strada, deve ritenersi limitata al solo caso di patteggiamento per il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale. (v. sentt. nn. 10488 e 10668/2011, non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2012, n. 7382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7382 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. Presidente del 12/01/2012
Dott. ROMIS Vincenzo rel. Consigliere SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo Consigliere N. 28
Dott. MARINELLI Felicetta Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere N. 202222/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI;
nei confronti di:
1) CC LE N. IL 30/04/1989;
avverso la sentenza n. 31199/2009 GIP TRIBUNALE di BARI, del 23/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
lette le conclusioni del PG Dott. Galati Giovanni, il quale ha chiesto annullamento limitatamente alla rilevata omissione. OSSERVA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bari applicava a LA AB la pena concordata tra le parti e ritenuta di giustizia, per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), commesso il 1 novembre 2009, disponendo la sospensione della patente di guida del LA per la durata di mesi due (muovendo da una durata di mesi tre ed operando la diminuzione di un terzo per come specificato in motivazione). Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari il quale ha dedotto violazione di legge sotto il profilo della durata illegale del periodo di sospensione della patente di guida posto che, in relazione al reato addebitato al LA ed alla data della sua commissione, la durata minima della sospensione della patente di guida era di un anno (da 1 a 2 anni). Il ricorso è fondato. Ha invero errato il Tribunale nel determinare la durata della sospensione della patente di guida del LA, posto che - in conseguenza delle novelle del 2007, del 2008 e del 2009 - all'epoca del fatto commesso dal LA stesso era prevista, per l'ipotesi di cui alla fascia c) dell'art. 186 C.d.S., comma 2, una forbice edittale di sospensione della patente di guida da un minimo di un anno ad un massimo di due anni (durata raddoppiata nel caso di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, come da disposizione introdotta con la L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 45, c.d. "Nuovo pacchetto sicurezza", già in vigore al momento del fatto contestato al LA).
Avendo il Tribunale nel caso in esame applicato la diminuzione di un terzo per la determinazione della durata della sospensione della patente in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, mette poi conto sottolineare che la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 C.d.S., comma 2 bis, ad avviso del Collegio deve ritenersi limitata, nel caso di patteggiamento, al solo reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Ne deriva che la riduzione premiale "de qua" non può, dunque, trovare applicazione nemmeno - come invece affermato da questa Corte in alcune occasioni (Sez. 5, n. 36352 del 13/07/2011 Cc. - dep. 06/10/2011 - Rv. 251204; Sez. 4, n. 41810 dei 03/07/2009 Ud. - dep. 30/10/2009 - Rv. 245451) - al caso di patteggiamento per il reato di lesioni personali colpose commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Ed invero, l'originario testo del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222, comma 2, prevedeva, in caso di omicidio colposo con violazione delle norme del codice della strada, la sospensione della patente di guida da due mesi ad un anno;
la L. n. 101 del 2006 ha modificato la durata della sanzione accessoria, per tale reato, non stabilendo un minimo ed elevando il massimo a quattro anni. La citata legge ha inoltre introdotto, all'art. 222, il comma 2 bis che prevede la diminuzione sino ad un terzo, in caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., della "sanzione amministrativa accessoria della patente fino a quattro anni". Orbene, il testo normativo appare chiaro nell'indicare che tale innovazione non si applica in relazione alle diverse disposizioni in punto di entità della sanzione: pertanto, con la nuova disciplina, il legislatore ha inteso introdurre, per l'ipotesi di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., una previsione di diminuzione limitatamente alla sanzione accessoria di entità maggiorata in esito alla modifica legislativa, vale a dire quella riferibile, appunto, al solo reato di omicidio colposo (si vedano in tal senso: Sez. 4, n. 10488/11, non massimata;
Sez. 4, n. 10668/11, non massimata). L'impugnata sentenza deve essere quindi annullata, nei sensi sopra indicati, con rinvio, sul punto, al Tribunale di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2012