Sentenza 24 marzo 2011
Massime • 1
È illegittimo il sequestro preventivo di un immobile abusivo, mancante del certificato di abitabilità, ove sia finalizzato unicamente ad impedire la consumazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 221 del T.U.LL.SS.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2011, n. 15614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15614 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 24/03/2011
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 652
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 34426/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì;
Avverso la ordinanza, resa dal Tribunale del Riesame di Forlì, in data 23/7/2010, nel procedimento a carico di:
GO AU, nato a [...] il [...];
Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. GAZZARA Santi;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. D'ANGELO Giovanni, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Forlì, con decreto dell'11/5/2010, rigettava la richiesta di sequestro preventivo dell'immobile sito in Predappio, località Monte Maggiore, podere Casa del Conte n. 76, in catasto fl. 33, part. 95 del N.C.T. del Comune di Predappio, formulata dal p.m. nel procedimento a carico di GO AU, per la ipotesi di reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), e art. 95, e di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181. Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sull'appello avanzato dal p.m. avverso il detto decreto, con ordinanza del 23/7/2010, confermava il decisimi di prime cure.
Propone ricorso per cassazione il p.m., con i seguenti motivi:
- ha errato il giudice di merito nel non rilevare che le opere eseguite dal GO necessitassero per la realizzazione del permesso di costruire, circostanza questa confermata dalla nota di precisazione, datata 14/4/2010, del Comune di Predappio, con cui definisce illegittima la destinazione d'uso dei manufatti ed abusivi, sia la tettoia, che il bagno realizzati dall'indagato;
- sussiste quindi fumus dei reati ipotizzati, che erroneamente non è stato ravvisato dal decidente;
- sussistono, altresì, in maniera evidente, le esigenze cautelari, in quanto trattasi di edificazione di una struttura abusiva, realizzata in difetto di titolo abilitativo, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, integrante il requisito della attualità del pericolo, indipendentemente dall'essere il manufatto ultimato o meno, posto che l'offesa al territorio e gli effetti lesivi all'equilibrio urbanistico perdurano e sono, anzi, aggravati dalla utilizzazione della costruzione compiuta (Cass. Sez. 2, 14/5/08, n. 23681); ne' vale il discorso giustificativo svolto dal giudice, con cui evidenzia che, in ogni caso, le illiceità rilevanti siano state commesse tempo prima, in quanto anche a considerare le opere de quibus già concluse il GO ha proceduto alla ricostruzione o comunque alla ristrutturazione della vecchia tettoia, ponendo in essere una nuova attività criminosa, funzionalmente connessa a quella precedente per la quale la permanenza era cessata con il completamento della costruzione.
L'intervento su una costruzione abusiva, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce ripresa della attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato identico a quello precedente e non attività irrilevante sotto il profilo penale.
RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato a va rigettato.
Il discorso giustificativo, posto dal Tribunale di Forlì a sostegno del rigetto dell'appello avanzato dal p.m. avverso la ordinanza del Gip, si palesa del tutto logico e corretto.
Il decidente, infatti, ha evidenziato che l'art. 321 c.p.p. intende evitare che la disponibilità del bene, pertinente al reato, possa aggravare le conseguenze della attività illecita posta in essere. Quindi per valutare la possibile ricorrenza dell'aggravamento necessita fare riferimento al momento della commissione del reato di cui il bene è pertinente: ad avviso del decidente, a giusta ragione, nessun aggravamento vi è stato, in quanto gli interventi eseguiti si sostanziano nel rifacimento di precedenti e preesistenti opere, di entità minimale, senza significativo carattere di innovatività. Non è ravvisabile alcun aggravio del carico urbanistico, in quanto la consistenza sostanziale del manufatto non ha subito alcuna alterazione, cosi che la libera disponibilità da parte dell'indagato dell'immobile de quo nulla innova, in negativo, rispetto alla situazione precedente.
L'analisi svolta dal Tribunale si palesa esente da vizi e permette di ritenere che quanto realizzato dal GO non abbia violato la sfera dell'illecito urbanistico, essendo quanto eseguito dall'indagato del tutto minimale.
Inconferente si palesa, di poi, il richiamo in ricorso alla presunta violazione dell'art. 221 TULSS, perché essa non può determinare alcun effetto ai fini della applicabilità o meno della misura cautelare invocata dal p.m..
Sul punto, questa Corte ha avuto modo di affermare che in materia di reati edilizi l'utilizzo, quale abitazione da parte dell'autore dell'illecito, di un corpo di fabbrica abusivamente realizzato, che non comporti in concreto, per le dimensioni dell'immobile, le sue caratteristiche e per la destinazione ad abitazione familiare, un apprezzabile aggravamento del carico urbanistico, non giustifica la conservazione della misura cautelare reale per la mancanza di abitabilità, sulla base della sola violazione alla disposizione di cui all'art. 221 TULSS, in quanto il sequestro preventivo è funzionale al processo di merito e non può essere utilizzato per anticipare le sanzioni amministrative accessorie della demolizione o della acquisizione alla pubblica amministrazione della porzione di manufatto (Cass. 6/7/04, n. 29203).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del p.m.. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011