Sentenza 10 maggio 2011
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, in virtù del rinvio recettizio operato dall'art. 9, comma settimo, della L. n. 69/2005 all'art. 719 cod. proc. pen., unico rimedio proponibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali emesse per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo è il ricorso per cassazione. Ne consegue che il ricorso soggiace alle regole stabilite dall'art. 311 cod. proc. pen., anche per quel che attiene alla necessità che il gravame sia presentato da un soggetto a ciò legittimato.(Fattispecie in cui il ricorso è stato proposto da un avvocato non iscritto nell'albo speciale dei professionisti abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori).
Commentario • 1
- 1. Impugnazioni, inammissibilità del ricorso presentato personalmente dall'imputato, questione di illegittimità costituzionale art. 613 c.p.p., manifesta infondatezzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2011, n. 20538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20538 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 10/05/2011
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 725
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 13048/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL RI, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 25/02/2011 della Corte di appello di Trento, Sez. dist. di Bolzano;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Calvanese Ersilia;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25 febbraio 2011, il Presidente della Corte di appello di Trento, Sez. dist. di Bolzano, convalidava l'arresto di polizia giudiziaria di RI LL, disposto, ai sensi della L.22 aprile 2005, n. 69, art. 11, e gli applicava la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Avverso la suddetta ordinanza, il difensore del LL ha proposto istanza di riesame, ex art. 309 cod. proc. pen., sostenendo la competenza del Tribunale del riesame a decidere sullo status libertatis della persona arrestata, in base alla L. 22 aprile 2005, n. 69, e articolando le seguenti censure:
- la violazione di legge e la carenza della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sui requisiti formali e descrittivi del m.a.e.. Si avanza inoltre il dubbio sulla rilevanza penale dei fatti (truffa aggravata) per i quali è ricercato il PI.
L'adito Tribunale del riesame, qualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questo giudice di legittimità per la decisione sulla impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, va ribadito che l'impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari emessi nel corso della procedura per l'esecuzione di un mandato d'arresto Europeo è disciplinata dalla L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 7, secondo cui "si applicano le disposizioni dell'art. 719 c.p.p." in tema di procedura di estradizione passiva, ove si prevede che in questi casi sia proponibile solo il "ricorso per cassazione per violazione di legge" (tra le tante, Sez. 6, n. 7482 del 10/02/2009, dep. 20/02/2009, Messner, Rv. 243239).
Pertanto, il ricorso soggiace alle regole stabilite dall'art. 311 c.p.p., con conseguente necessità che il gravame sia presentato da soggetto legittimato (Sez. 6, n. 24655 del 31/05/2006, dep. 17/07/2006, Ramoci, Rv. 234391).
Ciò premesso, non resta che rilevare che il ricorso è stato proposto da avvocato non iscritto nell'albo speciale dei professionisti abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori ed è, per tale motivo, inammissibile.
2. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione si ritiene equo determinare in Euro 1.000 (mille), non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1- ter.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011