Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2011, n. 20538
CASS
Sentenza 10 maggio 2011

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Massime1

In tema di mandato di arresto europeo, in virtù del rinvio recettizio operato dall'art. 9, comma settimo, della L. n. 69/2005 all'art. 719 cod. proc. pen., unico rimedio proponibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali emesse per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo è il ricorso per cassazione. Ne consegue che il ricorso soggiace alle regole stabilite dall'art. 311 cod. proc. pen., anche per quel che attiene alla necessità che il gravame sia presentato da un soggetto a ciò legittimato.(Fattispecie in cui il ricorso è stato proposto da un avvocato non iscritto nell'albo speciale dei professionisti abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori).

Commentario1

  • 1Impugnazioni, inammissibilità del ricorso presentato personalmente dall'imputato, questione di illegittimità costituzionale art. 613 c.p.p., manifesta infondatezzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2011, n. 20538
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20538
Data del deposito : 10 maggio 2011

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