CASS
Sentenza 3 maggio 2023
Sentenza 3 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2023, n. 18261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18261 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) AN DE, nato a [...] il [...] 2) RU AT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/04/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18261 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 10/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 aprile 2022, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna alle pene di legge degli odierni ricorrenti per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 73, comma 1, t.u.s.) in relazione alla cessione di una dose di sostanza stupefacente di tipo cocaina ad una persona che, a seguito dell'assunzione, era deceduta per insufficienza cardiaca acuta (in primo grado era stato contestato anche il reato di cui agli artt. 113 e 586 cod. pen., ma da quest'addebito gli imputati erano stati assolti per mancanza della prova del nesso causale). 2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, gl'imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per la ritenuta utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche poste a base della condanna, che erano state disposte, in altro procedimento, per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. Si lamenta, in particolare, che, disattendendo la doglianza di inutilizzabilità proposta con l'appello e concentrandosi esclusivamente sull'irrilevanza dell'intervenuta riqualificazione dell'addebito rispetto all'originaria imputazione, che prevedeva l'arresto obbligatorio in flagranza, la sentenza non aveva valutato se l'intercettazione autorizzata per il reato associativo potesse rendere utilizzabili le captazioni anche per eventuali reati di spaccio "del tutto esogeni rispetto al sodalizio criminale", tanto da essere stati attribuiti solo a due soggetti, di cui uno neanche coinvolto nell'associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che, nel riepilogare i motivi di doglianza prospettati dagli imputati con riguardo alla ritenuta violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., la sentenza impugnata (pag. 12) afferma che la questione proposta concerneva soltanto la legittimità del riferimento all'originaria qualificazione del reato (art. 73, comma 1, t.u.s.) - che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza - piuttosto che al reato siccome riqualificato all'esito del giudizio (art. 73, comma 5, t.u.s.), per il quale difettava invece la condizione richiesta dall'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. Per questa ragione la diversa doglianza in questa sede proposta - pur affrontata e disattesa dalla sentenza di primo grado, che quella qui impugnata per stralcio riporta - non ha costituito oggetto di esame da parte della Corte territoriale. Trattandosi, tuttavia, di questione attinente all'inutilizzabilità della prova, ai sensi dell'art. 191, comma 2, cod. proc. pen. la stessa è rilevabile, anche d'ufficio, 2 in ogni stato e grado del procedimento, sicché in questa sede non opera la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 32866 del 29/04/2021, Fenili, Rv. 281880-02) 2. Il ricorso, tuttavia, è comunque inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e difetto d'interesse. 2.1. Avendo i giudici di primo e secondo grado concordemente ritenuto che nel caso di specie i risultati delle intercettazioni telefoniche, pacificamente indispensabili, erano utilizzabili perché per il delitto siccome originariamente (e non arbitrariamente) ascritto agli imputati di cui all'art. 73, comma 1, t.u.s. è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza - e la conclusione non forma più oggetto di doglianza in questa sede, essendo stata correttamente risolta in sede di merito - non rileva verificare se sussista un collegamento tra il medesimo ed il delitto associativo per cui le intercettazioni furono autorizzate. Quest'ultimo accertamento, infatti, è necessario soltanto se la ritenuta utilizzabilità della prova si fondi esclusivamente sul rilievo che il reato possa dirsi contestato nel medesimo procedimento secondo la definizione rilevante ai sensi e per i fini di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., essendo evidente l'alternatività tra le condizioni previste da tale disposizione per l'utilizzo delle intercettazioni, vale a dire, che si tratti di un reato riconducibile allo stesso procedimento, ovvero che le stesse siano indispensabili per l'accertamento di un delitto per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza (cfr., ex multis, Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv 277395). 2.2. Vale, dunque, il principio secondo cui è affetto da difetto di specificità, con violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non massimata); sotto altro angolo visuale, ricorre negli stessi casi il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque all'accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del 3 procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18261 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 10/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 aprile 2022, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna alle pene di legge degli odierni ricorrenti per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 73, comma 1, t.u.s.) in relazione alla cessione di una dose di sostanza stupefacente di tipo cocaina ad una persona che, a seguito dell'assunzione, era deceduta per insufficienza cardiaca acuta (in primo grado era stato contestato anche il reato di cui agli artt. 113 e 586 cod. pen., ma da quest'addebito gli imputati erano stati assolti per mancanza della prova del nesso causale). 2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, gl'imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per la ritenuta utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche poste a base della condanna, che erano state disposte, in altro procedimento, per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. Si lamenta, in particolare, che, disattendendo la doglianza di inutilizzabilità proposta con l'appello e concentrandosi esclusivamente sull'irrilevanza dell'intervenuta riqualificazione dell'addebito rispetto all'originaria imputazione, che prevedeva l'arresto obbligatorio in flagranza, la sentenza non aveva valutato se l'intercettazione autorizzata per il reato associativo potesse rendere utilizzabili le captazioni anche per eventuali reati di spaccio "del tutto esogeni rispetto al sodalizio criminale", tanto da essere stati attribuiti solo a due soggetti, di cui uno neanche coinvolto nell'associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che, nel riepilogare i motivi di doglianza prospettati dagli imputati con riguardo alla ritenuta violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., la sentenza impugnata (pag. 12) afferma che la questione proposta concerneva soltanto la legittimità del riferimento all'originaria qualificazione del reato (art. 73, comma 1, t.u.s.) - che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza - piuttosto che al reato siccome riqualificato all'esito del giudizio (art. 73, comma 5, t.u.s.), per il quale difettava invece la condizione richiesta dall'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. Per questa ragione la diversa doglianza in questa sede proposta - pur affrontata e disattesa dalla sentenza di primo grado, che quella qui impugnata per stralcio riporta - non ha costituito oggetto di esame da parte della Corte territoriale. Trattandosi, tuttavia, di questione attinente all'inutilizzabilità della prova, ai sensi dell'art. 191, comma 2, cod. proc. pen. la stessa è rilevabile, anche d'ufficio, 2 in ogni stato e grado del procedimento, sicché in questa sede non opera la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 32866 del 29/04/2021, Fenili, Rv. 281880-02) 2. Il ricorso, tuttavia, è comunque inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e difetto d'interesse. 2.1. Avendo i giudici di primo e secondo grado concordemente ritenuto che nel caso di specie i risultati delle intercettazioni telefoniche, pacificamente indispensabili, erano utilizzabili perché per il delitto siccome originariamente (e non arbitrariamente) ascritto agli imputati di cui all'art. 73, comma 1, t.u.s. è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza - e la conclusione non forma più oggetto di doglianza in questa sede, essendo stata correttamente risolta in sede di merito - non rileva verificare se sussista un collegamento tra il medesimo ed il delitto associativo per cui le intercettazioni furono autorizzate. Quest'ultimo accertamento, infatti, è necessario soltanto se la ritenuta utilizzabilità della prova si fondi esclusivamente sul rilievo che il reato possa dirsi contestato nel medesimo procedimento secondo la definizione rilevante ai sensi e per i fini di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., essendo evidente l'alternatività tra le condizioni previste da tale disposizione per l'utilizzo delle intercettazioni, vale a dire, che si tratti di un reato riconducibile allo stesso procedimento, ovvero che le stesse siano indispensabili per l'accertamento di un delitto per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza (cfr., ex multis, Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv 277395). 2.2. Vale, dunque, il principio secondo cui è affetto da difetto di specificità, con violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non massimata); sotto altro angolo visuale, ricorre negli stessi casi il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque all'accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del 3 procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbraio 2023.