Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2003, n. 3708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3708 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
R0 37 08/0 3 IN HOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto APPALI CORRISPUTING SEZIONE SECONDA CIVILE DIFFON LAvari Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente- R.G. N. 21143/ Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Cron. 8498 SCHETTINO - Rel. Consigliere Rep. 1037 Dott. Olindo - Consigliere Ud.20/11/02 Dott. Carlo CIOFFI ConsigliereDott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: NE AG RG, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 19 presso 10 studio dell'avvocato ORNELLA MANFREDINI, difeso dall'avvocato ROMANO PILLI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
IMP AR AC & C SAS in persona socio accomandatario e liquidatore AC AR e il liquidatore del concordato preventivo p.t. LOMBARDI MARCO, GELONESE FRANCESCO amm.re p.t. del Condominio di via MASACCIO n.268 FIRENZE;
2002 - intimati- 1504 -1- avverso la sentenza n. 524/99 della Corte d'Appello di -1 --- FIRENZE, depositata il 27/04/99; - — relazione della causa svolta nella pubblica | udita la | udienza del 20/11/02 dal Consigliere Dott. Olindo -- - SCHETTINO;
1'Avvocato Franco MODENA (deposita delegaudito rilasciata dall'Avv.PILLI ROMANO), difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per -- rigetto del ricorso. J -2- R.G.N.21143/99 Oggetto: Appalto-corrispettivo-difformità dei lavori SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 19-12-1988 GI TI, in qualità di amministratore del condominio di Via Masaccio n.268, in Firenze, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale di quella città su ricorso dell'impresa SI NO & C. s.a.s., per il pagamento della somma di lire 34.855.974, oltre IVA e interessi di mora nella misura del 18% annuo dall'agosto 1987 al saldo;
somma pretesa dall'impresa SI a saldo del corrispettivo dei lavori eseguiti per il restauro € risanamento delle parti esterne dell'edificio condominiale, in virtù di contratto di appalto stipulato il 6-4-1987. Con la proposta opposizione il condominio contestava la pretesa dell'impresa appaltatrice sia ccn riguardo all'an che al. quantum debeatur formulava a sua volta domande riconvenzionali. Intervenivano volontariamente alcuni condomini, tra i quali l'odierno ricorrente Giorgio RO CO, per sostenere le ragioni del condominio. Istruita la causa con sole produzioni documentali, il tribunale di Firenze, con sentenza del 10 agosto 1993, revocava il decreto ingiuntivo, condannando peraltro il condominio a pagare all'opposta la somma di lire 34.689.110, oltre IVA ed interessi nella misura del 18 ; respingeva, inoltre, le domande riconvenzionali proposte dal condominio e dai condomini intervenuti nei confronti dell'impresa e condannava la parte opponente alle spese, che compensava per un quarto. Avverso la sentenza proponevano appello l'amministratore del condominio ed i condomini intervenuti Giorgio RR CO ed EM NI LE. Si costituiva l'impresa SI NO e & C.
5.a.5. in persona del socio accomandatario e liquidatore della società SI NO, nonché eradel liquidatore del concordato preventivo cui stata ammessa la società stessa Dott.Março Lombardi, chiedendo il rigetto dell'appello e, соп appello incidentale, la riforma della sentenza di primo grado in punto di spese. Con sentenza pubblicata il 27 aprile 1999, la corte di appello di Firenze, in parziale riforma ci quella del tribunale, ha determinato nella misura del 10% gli interessi ed ha confermato nel resto le ༣ statuizioni del primo giudice, respingendo l'appello incidentale;
hà condannato la parte soccombente alle spese del grado.. La corte fiorentina ha così deciso, in quanto ha ritenuto che il lavori commissionati dal condominio all'impresa SI erano stati eseguiti a regola d'arte ed ultimati nel termine stabito, come documentato dal verbale del 31-7-1987 e dalla lettera dell'impresa al condominio del 15-9-1987, ovvero entro il breve Lermine di proroga pattuito, Ad ogni buon conto, le denunce dei pretesi difetti e delle difformità dei lavori, rispetto a quelli previsti e commissionati, song, secondo la corte, del tutto generiche. Quantc, poi, agli interessi moratori, di cui l'appellante ha chiesto la riduzione, la corte ha ritenuto che essi hanno sostanziale natura di penale, 2, pertarlo, essendo questa manifestamente eccessiva, ne ha ridotto equitativamente la misura ex art.1384 c.c. dal 188, come pattuito, al 10%. cassazione della sentenza Ricorre per la 1'Ing. Giorgio RO CO, deducendo duc motivi di gravame. Nessuna attività difensiva hanno svolto l'Impresa SI NO $ C. in liquidazione ed in concordato preventivo né l'amministratore del condominio di Via Masaccio n.268, in Firenze, al quale è stato notificato il ricorso a seguito di ordinanza di questa Corte del 7 marzo 2002, con cui stata disposta l'integraziono del contraddittorio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia: Omessa molivazione SU punti decisivi della controversia e contraddittorietà - violazione degli 1372 C. C. violazioneartt.1352, 1324 dell'art.1362 -C.C. violazione degli artt. 2727 e 2729 C.C. e dell'onfere della prova - falsa cy applicazione dell'art.342 c.p.c. (art. 360 n.3 e 5 c.p.c.), con riferimento ai seguenti punti: a) contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di appello, i lavori non sono stati ultimati nel termine contrattualmente stabilito del 31-7-1987, e non proroga O, né la constatazione dell'avvenuta ultimazione degli stessi è stata fatta secondo le modalità pattuite, cioè а mezzo di "redazione di verbale della ulţimazione dei lavori e della presa in consegna", previo formale invito rivolte dall'appaltatore al commi tente con lettera raccomanda La con a.r. 5 b) sta di fatto che Lavori nor erano stati ultimati alla data predetta e che, inoltre, non può ricavarsi, per implicito e per presunzione, la prova del contrario né dalla lettera dell'impresa del 15-9-1987 né da quella dell'amministratore dell'11-11-1987 né, infine, dal preteso pagamento del corrispettivo dei lavori a decorrere dal 10-8- 1987 risultando, invece, dalle contestazioni dei condomini RO CO e LF che i lavori previsti in contratto effettivamente non erano stati completati neppure entro il termine (prorogato, secondo la corte) del 4 agosto 1987. Con il secondo motivo denuncia: Omessa 0 insufficiente motivazione GU punti decisivi della controversia-violazione degli artt.1362, 1363 e 1372 c.c.-falsa applicazione dell'art. 342 c.p. c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p. c.). Con tale motivo il ricorrente si duole che la corte abbia escluso che i vizi e difformità dei lavori eseguiti dall'impresa SI noд avessero formato oggetto di contestazione da parte del committente, mentre, invece, ciò Cra puntualmente avvenuto а mezzo di lettera raccomandata pervenuta all'impresa stessa il 12-11-1987, Con formale invito a rifare le opere difformi da quelle previste in contratto 6 entro 30-1-1998. Ha anche lamentato il ricorrente che la corte abbia escluso l'esistenza di vizi e difetti dell''opera, puntualmente denunciati dal committente, е rigettato immotivatamente la richiesta di ammissione di consulenza tecnica, prova per testi e dell'interrogatorio dell'appaltatore. Il ricorso è infondato e va respinto. Quanto alle censure di cui al primo motivo, esse appaiono prive di pregio, volte Comme 5000 а contestare sostanzialmente gli accertamenti e le valutazioni della corte di appelle in ordine alla ultimazione dei lavori da parte dell'impresa SI nel termine stabilito nel contratto di appalto o, al più tardi, in quello prorogato di pochissimi giorni, come concordato tra le parti. La statuizione stl puntc si basa, invero, sull'esame complessivo della documentazione acquisita al processo, 白 della quale il giudice, nel motivare _I maniera congrua adeguata la statuizione medesima, ha dato debito conto, indicando specificatamente gli elementi da cui ha tratto il convincimento - conforme, del resto, a -quello del primo giudice che in effetti non vi è stato rilardo nella ultimazione dei lavori e che, 7 pertanto, sotto tale dedotto profilo non configurabile alcun inadempimento dell'impresa appa tatrice. La quale, avuto riguardo alla funzione ed alle finalità proprie del contratto di appalto (art.1655 e segg.c.c.), ha infatti sostanzialmente adempiuto - come accertato dal giudice di merito - la sua completando l'opera nel termineobbligazione, stabilito. No si riscontrano, in defintiva, nella sentenza impugnata le violazioni di Legge e i vizi di motivazione denunciati con il primo motivo. Analogo discorso va fatto per il secondo motivo e per le censure in caso contenute, le quali ancora una volta ncn colgono nel segno, dal momento che, alla denuncia di vizi e difformità dei lavori eseguiti dall'appaltatore, fatta dall'appellante, la corte di appello, pur rilevando la genericità delle "lagnanze" relative ad alcune Opere, ha fornito comunque, in merito, adeguata e convincente risposta, escludendo con congrua motivazione, E dopo avere proso in esame e valutato i segnalati qualsiasi inadempimento vizi ė difetti, dell'appaltatore, anche sotto l'ulteriore profilo, dedotto dal ricorrente, del compimento dell'opera 8 in difformità rispetto a quella oggetto del contratto. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2002 Il consigliere est. Il presiderte (Dr. Franco r (Dr.Olindo Schettino) Freuer The IL CANCELLIERE 01. Paule DEPOSITAT CELLERIA 2013 Roma IL CANCELLIEME C1