Sentenza 18 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/2001, n. 9745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9745 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
I L L 9 O 8 B 6 . E N N , O 1 I Z 8 A 9 BBLICA ITALIANA R 1 T - S e 1 I l 1 a G 40 1 n E 4 NOME DEL POPOLO ITALIANO e P 2 p A SUPREMA DI s L 1 Z T e Oggetto 1 h N ific E S Y d E R SEZIONE P A CIVILE o m A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6744/99 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere Cron.22348 Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Aniello NAPPI Ud.11/04/2001 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE "FRANTOIO OLEARIO MARTINO" Srl, CURATELA DEL FALLIMENTO Richiesta copia studio in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in dal Sig. per diritdiritto LUG. 2001 ROMA VIALE MAZZINI 114/B, presso l'avvocato MELLUCCO IL CANCELLIERE GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MANZIONNA MARIO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO -2001 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
1042 - resistente avversO la sentenza n. 17/99 del ET di BARI, depositata il 19/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/04/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 19 gennaio 1999, il ET di Ba- ri ha respinto l'opposizione della curatela del falli- mento della s.r.l. frantoio oleario AR contro l'ordinanza ingiunzione notificata il 7 febbraio 1995 con cui il Ministero delle Risorse agricole alimentari e forestali aveva intimato a VI AR il pagamento £.
1.350.520.031 per aver indebitamentedella somma di percepito finanziamenti della Comunità europea nei pe- riodi 1 gennaio 1985/30 novembre 1986 ed 1 dicembre 1986/31 dicembre 1988. Ha osservato al riguardo: a) che la prescrizione del credito non era maturata neppure in relazione all'anno di imposta 1985, essendo stata in- terrotta da due processi verbali di accertamento della Guardia di Finanza, notificati alla società il 9 marzo 1990; b) che l'amministrazione aveva assolto anche all'obbligo della motivazione in quanto l'ordinanza in- 2 Ի giunzione faceva riferimento ai fatti come accertati nei menzionati verbali di contestazione, analitici e completi con riguardo a qualsiasi elemento costitutivo della violazione addebitata;
c) che infine anche nel merito sussisteva la prova documentale dell'infrazione, per cui a nulla rilevava che il procedimento penale a carico del AR per il reato di indebita percezione di aiuti comunitari si era concluso con pronuncia di estinzione del reato per intervenuta amnistia. Per la cassazione della sentenza, la curatela del fallimento ha proposto ricorso per due motivi. Il Mini- stero ha chiesto di essere ascoltato. Motivi della decisione Giova, anzitutto rilevare che lo scritto con cui il Ministero delle politiche agricole ha dichiarato di CO- stituirsi non presenta alcuno dei caretteri propri del controricorso, in quanto detto atto, essendo rivolto, in armonia con la Sua funzione di resistenza ad esporreall'impugnazione proposta dall'altra parte, le ragioni giuridiche atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse dal ricorrente alla sentenza impu- (art.gnata, deve contenere, a pena di inammissibilità 370, 2°comma e 366 cod. proc. civ.), l'esposizione som- maria dei fatti di causa, nonché i motivi per i quali si chiede il rigetto del ricorso;
laddove l'amministrazione 3 for-sudetta non ha osservato dette disposizioni, né ha mulato richieste e conclusioni di alcun genere, essen- dosi limitata a chiedere di essere ascoltata destinanda: nella quale, invece, non ènell'udienza comparsa neppure per partecipare alla discussione ora- le. Con il primo motivo del ricorso, la curatela del fallimento, deducendo violazione dell'art.28 della leg- ge 689 del 1981, si duole che il ET non abbia di- chiarato prescritta la sanzione pretesa dal Ministero, malgrado l'ordinanza ingiunzione sia stata notificata al AR soltanto il 16 gennaio 1995, e cioè dopo la scadenza del termine quinquennale concesso dalla norma per la riscossione della somma. Il motivo è inammissibile in quanto del tutto gene- rico e privo di riferimento alle considerazioni con cui il ET aveva logicamente ed esaustivamente disatte- so analoga ragione di opposizione della curatela, ac- certando che, invece, la prescrizione era stata interrot- ta anche con riferimento al primo periodo di indebita percezione (anni 1985/1986) dalla notificazione al Mar- tino in data 9 marzo 1990, di due verbali di contesta- zione della violazione redatti dalla Guardia di Finan- za;
e, quindi, definitivamente dalla notifica dell'ordinanza impugnata in data 7 febbraio 1995, di 4 cui da' atto la stessa curatela. La quale, d'altra par- te, non ha contestato il principio, ripetutamente enun- ciato da questa Corte al riguardo e nel caso applicato dal ET, che in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento delle infrazioni, ritualmente notificato, vale a costituire in mora il debitore ed è, pertanto, idoneo, a norma dell'art. 2943 cod. civ., ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute (Cass. 4201/1999; 9388/1997; 5230/1995). Con il secondo motivo la curatela, deducendo viola- zione degli art.3 della legge 241 del 1990 e 18 della legge 689 del 1981, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'ordinanza ingiunzione conteneva una motivazione sufficiente ed in realtà consistente in un mero rinvio ai verbali di accertamento e di contesta- zione redatti dalla Guardia di Finanza, consentito esclusivamente negli accertamenti di natura tributaria;
e senza neppure prendere in esame le argomentazioni contenute nelle memorie depositate dall'amministratore nel corso dell'audizione dinanzi al Ministero. Il motivo è infondato. L'art. 18 della menzionata legge 689/1981 non pone affatto a carico dell'autorità che emette l'ordinanza- ingiunzione l'onere di confutare espressamente e/o di 5 disattendere analiticamente nel provvedimento le consi- derazioni formulate dall'incolpato nel corso nonché negli dell'audizione previamente richiesta, scritti difensivi depositati in quella sede, che d'altra parte la curatela non ha riportato nel ricorso, impe- dendo a questa Corte di delibare se e quali argomenta- zioni non erano state valutate ed in ogni caso la deci- sività delle risultanze asseritamente non esaminate;
ma soltanto l'obbligo di motivare succintamente l'ordinanza sudetta sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione all'infondatezza dei motivi allegati con l'eventuale ricorso dell'interessato. E tuttavia, il contenuto dell'obbligo sudetto di motivare l'atto applicativo della sanzione amministra- tiva, va individuato in funzione dello scopo della mo- tivazione stessa, che è quello di consentire all'in- giunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizio- ne;
per cui questa Corte ha ripetutamente affermato che lo stesso deve considerarsi soddisfatto quando dall'in- giunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudi- ce esercitare il controllo giurisdizionale, con la con- seguenza che è ammissibile la motivazione "per relatio- nem" mediante il richiamo di altri atti del procedimen- 6 to amministrativo e, in particolare, del verbale di ac- certamento, già noto al trasgressore in virtù della ob- bligatoria preventiva contestazione (Cass. 12881/1998; 6259/1998). In relazione al quale, peraltro 9433/1998; il ET ha accertato e la curatela non contestato- che ciascuno dei due verbali conteneva le ragioni e gli elementi su cui è fondata la violazione e che consenti- vano all'opponente di opporsi alla sanzione davanti all'autorità giudiziaria: dai periodi cui si riferiva l'indebita percezione, alla quantità di prodotto fitti- ziamente venduto, nonché all'entità dei contributi in- debitamente percepiti ed ai criteri con cui è stata quantificata la sanzione. Con l'ultimo motivo la curatela deduce violazione dell'art. 2697 cod. civ., nonché difetto di motivazione in ordine alla responsabilità del AR che la sen- tenza aveva dichiarato senza considerare che il proce- dimento penale si era concluso con sentenza di estin- zione del reato per amnistia;
laddove il ET aveva l'obbligo di rivalutare interamente il fatto, tenendo conto anche di tutti gli elementi acquisiti in sede pe- nale. Anche questo motivo è del tutto inconsisistente. Infatti, il ET ha ritenuto che la violazione contestata alla società fosse fondata, per un verso va- 7 lorizzando proprio gli accertamenti compiuti in sede penale che avevano indotto il Tribunale di Bari ad ac- certare che il fine ultimo del AR era stato pro- prio quello di creare una falsa rappresentazione della realtà in ordine alla produzione ed al consumo di olio di oliva idonea ad indurre in errore gli enti comunita- ri che gli avevano perciò indebitamente elargito i con- tributi, pur se tale condotta illecita non era rilevan- te sotto il profilo tributario, in quella sede contesta- to. E, per altro verso, richiamando la numerosa docu- mentazione trasmessa dal Ministero e costituita da ve- rifiche contabili e da controlli incrociati eseguiti dalla Guardia di Finanza;
da dichiarazioni circostan- ziate rese da terzi nel corso delle indagini, analiti- camente riportate nei rapporti redatti dal Nucleo re- gionale della Polizia Tributaria, nonché dalle stesse scritture contabili della società che evidenziavano al riguardo gravi e ripetute lacune ed irregolarità non spiegate dagli amministratori. Con la conseguenza che non avendo la curatela contestato né la valenza proba- toria di alcuno di detti accertamenti, né la legittimità dei poteri della Guardia di Finanza che li ha eseguiti, e della quale del resto ha dato atto la sentenza impu- gnata, risulta inammissibile la richiesta peraltro del tutto generica, di ulteriore rivalutazione di detti 8 elementi, una volta che neppure la curatela ha posto in dubbio che il ET li ha specificamente individuati : e valutati nel loro complesso in base a corretti crite- ri logico giuridici;
ed а nulla perciò rilevando che tale valutazione sia quanto ai risultati conseguiti difforme da quella pretesa dalla parte. Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese processuali in quanto il Ministero cui l'esito del giu- dizio è stato favorevole non si è ritualmente costitui- to.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma 1'11 aprile 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente SalvatoreSalvago Vincenzo Baldassarre Vir Bolhassone CORTE SUPPENA DI CASSAZIONE Primo 60LCANCELLERIA remone) IL FUNZION Deposita.. ii.....1.8 LUG. 2001 via (Dr. I L L O B E T 9 H 8 C 5 I Z A R T efona Porranc) T N E S E P A