Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2003, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C.71378 REGISTRAZIONE D.P.R. 26/4/1986 1. 131 TAB. ALL. B - N. 5 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE D CASSAZIONE022577 SEZIONE QUINTA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NO $575/00 Dott. Francesco Gristarella Orestano Presidente Dott. Stefano Monaci Consigliere Cron. 5162 Dott. Francesco Ruggiero Cons. Rel. Consigliere Rep. Dott. Salvatore Di Palma Ud. 18/06/02 Consigliere Dott. Stefano Benini ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENTENZA sul ricorso proposto da: N. 71378 SO LY S.p.A., con sede sociale in Catania, via Cervignano n.19 (già ND AU S.p.A.), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Andrea Russo e Fabrizio Pietrosanti, presso i quali elettivamente domiciliata in Roma, Largo Angelo Fochetti n.28; ricorrente
contro
Ministero delle Finanze-Ufficio del Registro di Milano, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via 2776 1 dei Portoghesi n.12; controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n.212/1/99 deb. 2-7-99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18-6-2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito l'avv. gen. stato Avv. De Bellis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo ed il rigetto del secondo. Svolgimento del processo Con atto di fusione del 19-4-94 la HE AU S.r.l. incorporava la AG INDUSTRIALE MI CH S.p.A., di cui deteneva l'intero capitale sociale. L'atto veniva sottoposto ad imposta di registro proporzionale del 1%, pari a £.17.383.000. Con istanza del 12-7-95 la Società incorporante chiedeva all'Ufficio del Registro di Milano il rimborso dell'intera imposta, assumendo che l'atto doveva essere assoggettato ad imposta fissa di registro ai sensi della Direttiva n.69/335 CEE. Con ricorso del 26-3-96 la Società impugnava il sull'istanza di silenzio rifiuto formatosi 2 l'inapplicabilità rimborso, chiedendo dichiararsi l'applicabilità proporzionale e dell'imposta dell'imposta fissa nella misura pari a £.150.000 e, conseguentemente, ordinarsi il rimborso di detta somma, oltre gli interessi. La Commissione Tributaria di primo grado di Milano con sentenza n. 185/11/96 del 2-7-99 accoglieva il ricorso, disponendo il rimborso di detta somma, oltre interessi. L'Uffico proponeva gravame. La Commissione Tributaria Regionale di Lombardia-Milano con sentenza n.212/1/99 accoglieva l'appello. Veniva così motivato : poiché la società incorporante deteneva la totalità delle azioni della società incorporata come risultante dall'atto di fusione, la fusione per incorporazione non aveva comportato alcun aumento di capitale, per cui la Direttiva Comunitaria invocata non poteva trovare applicazione;
si era verificata decadenza del diritto al rimborso per il decorso del termine di tre anni dal versamento, ai sensi dell'art. 77 D.P.R. n. 131/86. La ND AU S.p.A., legittimata a seguito di una serie di fusioni e mutamenti di denominazione, proponeva ricorso per cassazione, notificato il 25-8-2000. Il Ministero delle Finanze-Ufficio del Registro di Milano, in persona del Ministro pro tempore, proponeva 3 controricorso, notificato il 25-10-2000. La So cietà ricorrente presentava ulteriore memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione Per le ragioni qui di seguito svolte, il ricorso destituito di fondamento e, quindi, va rigettato. Con 11 primo motivo di doglianza detta società, in ordine alla decadenza ex art.77 D. P. R. 26-4-86 n. 131, deduceva la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., e la violazione e falsa applicazione del citato art.77, in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c.. A questo proposito la controricorrente Amministrazione Finanziaria replicava che ricorreva un'ipotesi di revocazione. La censura della SO LY deve essere disattesa, in quanto inammissibile. In effetti, in ordine alla questione dell'intervenuta decadenza dell'azione di rimborso per il decorso del termine triennale, questione rilevabile d'ufficio, la TributariaCommissione Tuttavia, questo vizioRegionale era caduta in errore. avrebbe dovuto essere oggetto di revocazione ai sensi dell'art.64 D.Lgs. 546/92 e 395 co.1° n. 4 c.p.c., ricorrendo un'ipotesi di errore di fatto 4 risultante dagli atti di causa. Comunque, stante 1'autonomia e la specificità delle doglianze, dall'inammissibilità del primo motivo di ricorso non può, sic et simpliciter, farsi discendere 1'inammissibilità dell'intera impugnazione, come pretende l'Amministrazione Finanziaria. Deve, quindi, passarsi all'esame della seconda censura. Con il secondo motivo di ricorso (attinente al merito) detta società deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt.4,7, 10 e 12 Direttiva CEE n. 69/335, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.10 co.5° D.L. 30-6-96 n. 323, convertito nella L.8-8-96 n. 425, nonché dell'art. 4 della tariffa allegata al D. P. R. n. 131/86, parte prima, lett.b, e dell'art.79 D. P.R. n.131/86. contestava laL'Amministrazione Finanziaria tesi del contrasto, richiamando anche la decisione della Corte di Giustizia. La doglianza de qua si presenta alquanto complessa. Il thema decidendum va delineato e circoscritto nella sua specificità: per le operazioni di fusione delle Direttiva Comunitaria citatasocietà, in genere, la dall'imposta l'esenzione prevede certamente l'applicabilità proporzionale di registro e dell'imposta fissa;
ma diversa ipotesi è quella in cui 5 della incorporante, all'epoca la società l'intero capitale sociale della fusione, possiede società incorporata, sicchè non si verifica aumento del capitale sociale. Attesc il valore vincolante per l'interpretazione ed applicazione del diritto comunitario nel contesto della verifica dell'eventuale contrasto tra diritto interno e diritto comunitario devono essere richiamati i principi di diritto enunciati da una basilare sentenza della Corte di Giustizia. Secondo questa decisione (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 27-10-98, in causa C-152/97) la Direttiva del Consiglio 17-7- 69,n.69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla Direttiva del Consiglio 10-6-86, n.85/303/CEE, non osta alla ricossione di una imposta di registro in caso di incorporazione di società ad opera di un'altra società che già detiene la totalità delle azioni e delle quote dell so cietà incorporata in quanto l'operazione considerata non rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva. Per rientrare nell'ambito di applicazione della Direttiva, l'operazione considerata deve potersi ricollegare a una delle fattispcie previste dall'art.4 (CEE n.335/69), cui fa riferimento l'art.10,lett.a) e b della Direttiva. 6 Quindi, innanzitutto, un'operazione di fusione ad opera di una società, che già detiene la totalità delle azioni delle quote della società incorporata, non comporta alcun aumento di capitale della stessa società e non rientra, pertanto, nella previsione dell'art. 4, n.1 lett.C della Direttiva. Infine, la considerata operazione di fusione non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 4,n.2 lett.B della Direttiva, in quanto questa disposizione presuppone che l'aumento del patrimonio sociale consista in prestazioni effettuate da un socio il che non si verifica nell'operazione in esame. In definitiva, tale Direttiva non trova applicazione nel caso di un'imposta riscossa per l'incorporazione di società ad opera di un'altra società, che già ne detiene la totalità del capitale. Dai delineati principi giurisprudenziali discende concludentemente che non sussiste affatto, nella specifica materia de qua, contrasto tra la legislazione italiana ed il diritto comunitario. Pertanto, corretta risulta la decisione della Commissione Tributaria Regionale, la quale, evidenziando che la società incorporante deteneva la totalità delle azioni della società incorporata, come appunto risultava dall'atto di fusione sottoposto a registrazione, la fusione per inco porazione non aveva comportato alcun aumento di 7 capitale, per cui la Direttiva Comunitaria invocata non poteva trovare applicazione e, quindi, non poteva ritenersi operante l'agevolazione della tassazione con imposta fissa di registro, ma doveva tassarsi con l'imposta proporzionale. Venendo conclusivamente alla preser.te controversia, deve ancora una volta sottolinearsi che al momento dell'atto di fusione (19- 10-94) la incorporante HE AU INDUSTRIALE possedeva l'intero capitale sociale della incorporata AG MI CH : dunque, non si verificava alcun aumento di capitale sociale e l'atto di fusione doveva scontare la tassa proporzionale di registro. Con il terzo motivo di ricorso (con richiesta in via ulteriormente gradata) viene sollevata la questione di illegittimità costituzionale con riferomento all'art.3 della Costituzione. Anche questa censura va disattesa in quanto non può ipotizzata disparità di trattamento traessere situazioni differenti, sia pure nel medesimo contesto delle fusioni per incorporazione : situazioni alquanto diverse a seconda che vi sia о non via aumento di capitale. Peraltro,la ratio legis è quella di favorire anche attraverso agevolazioni di carattere l'applicazione di fiscale, nella specie consentendo 8 un'imposta fissa di registro, anziché di quella proporzionale, certamente molto più gravosa- l'incremento del capitale attraverso conferimenti e è lareccolte. Per cui ispirata а ragionevolezza legislazione che sottopone ad imposta di registro proporzionale le fusioni per incorporazione senza aumento di capitale, quindi senza incremento del patrimonio sociale e del valore aziendale, situazioni queste ultime che invece si intendono favorire. Con il quarto motivo di ricorso (con richiesta subordinata alternativa) si avanza la richiesta di ius superveniens. Non v'è dubbio che lo ius superveniens è applicabile retroattivamente, per cui deve ritenersi operante la legge più favorevole al contribuente, in conformità ai principi di legalità e del favor rei, anche in tema di sanzioni. Ma il rilievo va, nella fattispecie, disatteso. In particolare, non poteva trovare applicazione Ra transitoria dell'art.79 co.1° D. P. R. disposizione n. 131/86, in quanto questa limitata alle sole situazioni pendenti alla data del 1-7-86 e rispetto alle sole disposizioni introdotte con il D. P. R. n.131/86. E non poteva ritenersi operante la esclusione dalla tassabilità di tutte le fusioni, sancita con il D.L. n.322/96, entrata in vigore il 21-6-96, in forza 9 dell'art. 17, senza alcuna previsione di retroattività. Per le svolte considerazioni l'esaminato ricorso deve essere integralmente rigettato. La novità delle questioni fa ricorrere giustificati motivi per pervenira ad un'equa compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 18-6-2002. [ 1 Relatore Il Presidente Dott. Francesco RuggieroRuggiero Dott. Francesco Cristarella Orestano Гараж Сата ева Очба HANCE IL CANCELLIERE C1 aldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1.4 FFR 2003 ILAANCELUIERE 01 A dd 10.