Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2004, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI VA AS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO VITOLO, difeso dall'avvocato ERT DURANTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI RT DI, DELL'OSO PINA, elettivamente domiciliati in ROMA LUNG.RE DELLE NAVI 30, presso lo studio dell'avvocato ROSA MARIA CANDELORO, difesi dall'avvocato DAMIANO ZOPPO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 666/00 del Tribunale di PESCARA, depositata il 14/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/03 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;
udito l'Avvocato VITOLO Massimo per delega dell'Avvocato DURANTE Eberto depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato ZOPPO Damiano, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31 gennaio 1996 OM Di NI conveniva in giudizio dinanzi al pretore di Pescara i coniugi EG Di BE e IN LLOso. Esponeva di essere prorietario di un'area urbana, sita nel Comune di Cepagatti, via Duca degli Abruzzi, e che essa è confinante con una casa di proprietà dei convenuti, i quali, da recente, avevano modificato il sistema di scolo dell'acqua piovana, nel senso che lo scarico dei canali discendenti veniva convogliato sul terreno di sua proprietà. Chiedeva quindi che il giudice dichiarasse che i convenuti non avessero il diritto di scolo delle acque, e che venissero condannati alla rimozione delle strutture relative allo stillicidio in questione.
Questi si costituivano con comparsa di risposta, eccependo fondatezza della domanda "ex adverso" proposta, di cui perciò chiedevano il rigetto. Contestualmente proponevano domanda riconvenzionale, con la quale chiedevano che il pretore dichiarasse che la porzione di terreno interessata dallo scolo fosse di loro proprietà. Esperita l'istruttoria con la produzione di documentazione e espletamento di consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva decisa con la sentenza del 17 febbraio 1998, con la quale il giudice rigettava la domanda dell'attore, sul presupposto che non era risultato provato che egli avesse posseduto la striscia di terreno in questione per venti anni, e in particolare che all'epoca continuasse a possederla. Altresì rigettava la riconvenzionale, osservando che i convenuti non potevano introdurre un giudizio petitorio, stante ancora la pendenza di quello possessorio, ancorché in fase di appello, e compensava per metà le spese tra le parti.
Avverso tale sentenza Di NI proponeva appello dinanzi al Tribunale della stessa sede, lamentando che egli aveva avuto il possesso della striscia di terreno a ridosso della casa dei convenuti sin da quando glielo aveva trasmesso il padre, successivamente defunto, RA Di NI, il quale addirittura già nel 1953 dovette agire per la reintegra nel possesso nei confronti dell'allora proprietaria ME LA, che ne aveva operato lo spoglio, tanto che si era provveduto ad essa con verbale dell'ufficiale giudiziario Rigoletto LLOsa in data 3 dicembre 1953. Non solo, ma anche il 24 agosto 1992 egli era stato reintegrato nel possesso della striscia di che trattasi, giacché gli appellati ne avevano operato lo spoglio mediante l'abbattimento della recinzione con la vecchia rete. Quindi chiedeva, in riforma del provvedimento impugnato, l'accoglimento della domanda, e la condanna degli appellati al rimborso delle spese del doppio grado.
Il tribunale, con sentenza del 21 giugno 2000, ha rigettato il gravame, osservando che non era risultato provato che egli avesse il possesso della striscia di terreno in questione, e che comunque questo si fosse protratto per venti anni, e l'ha condannato al rimborso delle spese del grado in favore della controparte. Avverso tale sentenza Di NI ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo contenente diverse censure. I coniugi Di BE e LLOso resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno illustrato le loro rispettive osservazioni e deduzioni con memoria, ancorché tardiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 949, 950, 1146 e 1158 c.c., nonché omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., in quanto il Tribunale non ha considerato che già il padre nel dicembre 1953 era stato reintegrato nel possesso del pozzetto posteriore al muro dell'allora proprietaria LA, che aveva solo una luce in alto con un'inferriata, mentre la striscia di terra era coperta da pietre che tale confinante abusivamente aveva rimosse per occupare il relativo spazio. Da allora il possesso era stato pacifico e pubblico, sino a quando, nel 1992, i resistenti non avevano abbattuto la recinzione e ancora una volta occupato il terreno, da lui posseduto a seguito della morte del padre. Senonché il pretore di Pianella, con ordinanza del 3 agosto 1992, ancora una volta lo aveva reintegrato nel possesso della porzione in contestazione, e ciò era stato eseguito a ministero dell'ufficiale giudiziario Alberto Di Fazio in data 24 agosto 1992. Inoltre lo stesso pretore con sentenza del 16 febbraio 1995 aveva confermato tale provvedimento interinale, sicché essa era già esecutiva, nonostante il gravame. Inoltre anche lo stesso tribunale con altra sentenza del 25 ottobre 1999 aveva confermato quella decisione. Pure se la sentenza fosse stata affetta da nullità per la firma del presidente, tuttavia la potestà decisoria del Giudice non poteva considerarsi esaurita, tanto che la causa era stata rimessa sul ruolo per l'udienza del 31 gennaio 2001 per essere decisa. D'altronde in virtù di tali atti il Collegio non poteva ritenere il possesso della piccola corte sfornito di prova, e quindi a quello attuale non poteva non ricollegarsi l'altro del periodo intermedio rispetto al possesso avuto dal suo dante causa, e cioè il padre, e ciò anche ai fini dell'usucapione.
Tale censura è infondata.
Orbene il Tribunale ha messo in evidenza quanto segue: 1)l'appellante non ha provato il diritto di proprietà sulla striscia in contestazione, ne' con un atto di acquisto, ne' con una sentenza che glielo avesse trasferito;
2) ancorché il pretore in primo grado lo avesse integrato in tale possesso, tuttavia la relativa decisione non era passata ancora in giudicato, essendo gravata di appello;
3) nonostante lo stesso tribunale avesse deciso in conformità al primo giudice con la sentenza del 25 ottobre 1999, tuttavia essa era affetta da vizio di inesistenza, perché mancava la firma del presidente;
4)anche se nel 1953 RA Di NI era stato reintegrato nel possesso della corte, ed egli era il dante causa dell'appellante, tuttavia il periodo successivo non poteva essere presunto come relativo al possesso del bene da parte del figlio, proprio per mancanza di prova del possesso attuale da parte di OM, e pertanto la dedotta usucapione non poteva essere maturata, per mancanza del presupposto del possesso ininterrotto per venti anni.
Orbene tali assunti sono esatti. Infatti per la prova del possesso attuale della corte da parte del ricorrente, anche se non era necessario che egli si riportasse ai dati catastali, tuttavia solo in virtù della ordinanza dell'agosto 1992 del pretore di Pianella, eseguita con l'intervento dell'ufficiale giudiziario il successivo giorno 24 dello stesso mese;
della sentenza di tale giudice emessa in data 16 febbraio 1995, e persine di quella del tribunale del 24 ottobre 1999, peraltro priva della firma del presidente, il giudice non doveva ritenere necessariamente il ricorrente in possesso della striscia di che tramasi. Infatti il possesso del dante causa, a mente dell'art. 1146 c.c., andava sommato a quello da lui goduto, e quindi il periodo intermedio, peraltro abbastanza lungo, non poteva non essere computato per la presunzione di costanza di tale rapporto con il bene, per considerare notevolmente superato il ventennio necessario ai fini dell'usucapione, solo se il ricorrente avesse provato il possesso della porzione immobiliare controversa;
il che invece non aveva fatto. D'altronde anche se relativamente all'usucapione acquisitiva la prova relativa è meno rigorosa della rivendicazione, ed essa può essere fornita anche mediante semplici presunzioni, che sono desumibili anche attraverso le risultanze di altro procedimento, ancorché ancora non definito, tuttavia nel caso in esame tale condizione è risultata carente. In proposito invero la giurisprudenza insegna che non esiste rapporto di pregiudizialità in senso proprio tra l'azione di rivendicazione della proprietà di un bene e quella negatoria, intesa ad escludere la sussistenza di diritti vantati da altri sullo stesso bene. Infatti, il primo giudizio, che ha un ambito più ampio del secondo, includendolo ed assorbendolo, esige una dimostrazione piena della proprietà da parte di chi se ne afferma titolare, che, invece, non è imposta con pari rigore a chi esercita un'"actio negatoria", sicché, per decidere relativamente a quest'ultima non è necessario attendere l'esito dell'altro giudizio, essendo sufficienti elementi di prova desumibili anche da semplici presunzioni (Cfr. SEZ. 2^ SENT. 0 4349 DEL 07/04/2000). Su tali punti dunque la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente e logicamente corretto. Ne deriva che il ricorso va rigettato, con le conseguenti statuizioni di legge relativamente alle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo grado in favore dei resistenti, e che liquida in complessivi euro 190,00 per esborsi, ed euro 1.500,00 per onorari, oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004