Sentenza 3 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3124 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
B Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 3 1 M² 2 1 4 5/A 0 1 Α LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 15417/98 - Consigliere Cron.6516 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere Rep . Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 26/09/00 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SI ORONTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA . ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in2000 3778 atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 322/98 del Tribunale di AREZZO, depositata il 25/06/98, R.G.N. 504/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato ROMEI per delega MARESCA;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta da SI NT nei confronti della s.p.a. Ferrovie dello Stato per gli indennizzi dovuti in conseguenza di una ferita lacero contusa all'arto inferiore destro, che il ricorrente si era procurato durante l'attività lavorativa;
riteneva preliminarmente il Tribunale, di non doversi procedere alla integrazione del contradittorio nei confronti dell'Inail, in relazione alla legge n.608 del 1986, che aveva disposto, a decorrere dall'1.1.96, il trasferimento dalle Ferrovie dello Stato all'Istituto assicuratore dell'obbligo di provvedere alle prestazioni previdenziali infortunistiche. Nel merito, richiamandosi alla consulenza di secondo grado, difforme nelle conclusioni da quella di primo grado, rilevato che non vi era controversia sul fatto che l'infortunio si era verificato in occasione di lavoro, quanto al nesso di causalità il Tribunale riteneva, alla stregua degli accertamenti del C.T.U che, l'amputazione dell'arto inferiore era ricollegabile alla lesione subita durante il lavoro in particolare che l'infezione seguita alla lesione traumatica si era rapidamente estesa dalla sede del trauma determinando uno scompenso circolatorio a carico di un sistema vascolare arterioso che era già gravemente compromesso, con l'effetto di far precipitare la situazione. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione la Società censurandola, con due motivi ,per violazione di legge e vizio di motivazione. Si costituito con controricorso l'intimato.2 fairs hynus deportato memorie - Motivi della decisione Con il primo mezzo deduce la società ricorrente violazione dell'art. 111 c.p.c.in relazione all'art. 2, co. 13 e 15 della legge n,608/96, rilevando che erroneamente il Tribunale non ha disposto la integrazione del contradittorio, dato che a seguito della citata legge, l'Inail ha assunto l'obbligo di assicurare tutto il personale delle FS, a decorrere dall'1.1.96, con conseguente successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.,e necessità che al contradittiorio partecipasse chi in ultima analisi, è il reale debitore della prestazione. Ritiene la Corte che il motivo di ricorso deve essere rigettato, posto che, indipendentemente dal fatto che una delle parti abbia richiesto al giudice l'autorizzazione, trattandosi di questione rilevabile . di ufficio, la circostanza che la legge preveda che le prestazioni relative agli infortuni accaduti entro 1'1.1.96, anche se non definiti, cioè anche se l'accertamento del diritto sia avvenuto in epoca posteriore al 31.12.95., non determina la legittimazione (passiva) dell'Istituto, permanendo questa tra le parti originarie in virtù del principio della perpetuatio legittimationis. In termini, Cass.9 marzo 1999, n. 2030 per la quale, in analoga fattispecie, "il trasferimento all'Inail della titolaqrità dei rapporti aventi ad oggetto malattie professionali od infortuni sul lavoro del personale ferroviario (anche se sorti anteriormente all'1 gennaio 1996, ove non ancora definiti) disposto dalla legge n. 608 del 96, non incide sulla preesistente legittimazione processuale delle ferrovie dello Stato, che permane nei giudizi in corso al momento della entrata in vigore della citata legge. Infatti il trasferimento ex lege del rapporto controverso (ipotesi estranea ai primi tre comma dell'art 111 c.p.c.) va inquadrato nell'ambito della sfera di applicazione del principio della perpetuatio legittimationis, il quale, pur determinando la prosecuzione del processo tra le parti originarie, non esclude tuttavia altri effetti processuali ed in particolare la diretta tu8tela del diritto riconosciuto al nuovo titolare" Con il secondo motivo deduce la ricorrente violazione dell'art.2697 c.c., oltre a vizio di motivazione, rilevando che incombeva all'assicurato l'onere di provare l'occasione di lavoro e che, ai fini di tale prova il Tribunale si è indebitamente affidato ai risultati della C.T.U. notoriamente da escludere dai mezzi di prova, consistendo in un mero supporto tecnico per la valutazione giudiziale. Ritiene la Corte che anche questo motivo deve essere rigettato, posto che dal consulente di ufficio è venuto un apporto meramente conoscitivo degli aspetti medici inerenti la patologia, che per il loro tecnicismo richiedono l'intervento di un perito : i cui risultati sono liberamente valutati dal giudice ad essi uniformandosi o disattendendoli a secondo dei diversi casi. Pertanto la Corte rigetta il ricorso;
le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
M. La Corte rigetta il ricorso, condanna la società ricorrente alle spese di questo giudizio di legittimità che si liquidano in L.21000, oltre L.
3.000.000 per onorari da distrarsi in favore dell'Avv. Agostini antistatario. Così deciso in Roma il 26 Settembre 2000 IL PRESIDENTE englichen lüiaalh Il Cons. Est IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 MAR. ZUU1 E oggi, - - R E H IL CANCELLIERE 3 0 I 3 A 1 S 5 D . S , T . A O R T N L A , L ' A L 3 O S L 7 B E - E I P 8 D S - D I I 1 S A N 1 T N G S E E O O S G P A I G D A M I E E O L , A T O D T R A I E T L R S I T L I D E N G E E D S O R E