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Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2023, n. 13067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13067 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR DR, nato a [...] il [...] Avverso l'ordinanza del 04/04/2022 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DR Nocera;
lette le note del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letta la memoria depositata dall'avv. Cesare Galloni nell'interesse del ricorrente. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13067 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: NOCERA ANDREA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 04/04/2022, la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da AR DR per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 22/12/2012 al 07/02/2013, in seguito ad applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere, poi sostituita da quella degli arresti domiciliari, emessa nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973, per aver partecipato ad una associazione a delinquere, facente capo a CU GE, finalizzata alla commissione di più delitti di contrabbando di T.L.E. e, in particolare, per aver introdotto in Italia un ingente quantitativo, non inferiore a 5 tonnellate, di T.L.E. di varie marche. 2. Avverso la suddetta ordinanza della Corte territoriale propone ricorso l'interessato, tramite il difensore di fiducia, denunciando violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione. Deduce, in particolare, che il giudice della riparazione, entrando nel merito dei fatti processuali, ha fondato la propria decisione su di un capo di imputazione al quale è estraneo il AR e che l'assoluzione nei confronti del ricorrente è stata pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. In merito alla condotta processuale del ricorrente, la difesa evidenzia che il AR, come riportato nell'ordinanza impugnata, non ha mai negato la conoscenza e i rapporti con gli altri coimputati, ma li ha sempre riportati in un ambito di rapporti commerciali leciti, avendo curato, con la propria società Lions s.a.s., la commercializzazione in territorio svizzero di tabacchi prodotti in Bulgaria, su mandato di una società riconducibile al CU GE. Ha, quindi, fornito in sede di plurimi interrogatori una compiuta ricostruzione dei suoi rapporti con CU GE e prodotto documentazione attestante e comprovante l'esistenza di rapporti commerciali del tutto leciti, fornendo i documenti doganali relativi all'operazione commerciale necessari allo sdoganamento dei tabacchi, temporaneamente collocati in un deposito in Turchia. La difesa censura la decisione della Corte d'appello perché non ha valutato compiutamente il comportamento tenuto dal AR in sede di arresto e nelle fasi successive, le cui dichiarazioni sono state assolutamente univoche nel corso del processo. 3. Il Procuratore Generale, con articolata requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sollecitato una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. La vicenda, ricostruita in modo puntuale dal giudice della riparazione, rivela che il richiedente ha posto in essere comportamenti suscettibili di ingenerare nell'Autorità procedente il ragionevole convincimento del suo coinvolgimento nella illecita introduzione in territorio italiano di ingenti quantitativi di t.l.e. Nella ordinanza è messo in rilievo che con sentenza del 26.02.2019 il Tribunale di Bologna assolveva l'odierno ricorrente dal reato associativo a lui ascritto al capo a) ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste, mentre per il reato di cui al capo b) è stata emessa sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. del GUP del Tribunale di Bologna. Nella ordinanza impugnata viene definito compiutamente il quadro indiziario posto a base della originaria ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bologna, fondata sulle conversazioni intercorse tra il AR, NA OB e CU GE, soggetto ritenuto al vertice di un sodalizio criminoso, che aveva manifestato la volontà di trasferire dalla Svizzera n. 983 casse di sigarette, prodotte in Bulgaria due anni prima, per introdurle in Italia. Le casse di sigarette erano state trasportate dalla Svizzera in Olanda e poi in Turchia ed il AR aveva instaurato contatti con GI BI onde trovare basi di stoccaggio in Italia. Nel corso dei vari interrogatori il AR, pur negando la sua partecipazione a qualsivoglia sodalizio associativo finalizzato al contrabbando di sigarette, ha reso dichiarazioni che hanno suffragato l'esistenza del predetto quadro indiziario, ammettendo di aver intessuto nel tempo rapporti commerciali con CU GE e NA OB, per il tramite della propria società, incaricata per loro conto della commercializzazione di casse di sigarette prodotte all'estero, e, in particolare, di essersi occupato personalmente del trasporto del relativo carico, conoscendone la provenienza, per il quale aveva emesso false fatture di vendita. Aveva ammesso, inoltre, di aver cercato di far arrivare il carico di tabacchi a Livorno onde non consentire di tracciarne la provenienza, di aver fornito a OM GE telefoni cellulari da lui acquistati in Svizzera, poi utilizzati con schede telefoniche fittiziamente intestate, nonché di aver consentito allo stesso l'utilizzo di autovetture con targhe svizzere intestate alla sua società. 2.1 Da tale dato fattuale - non contestato dal ricorrente - il giudice della riparazione rileva che il richiedente ha posto in essere comportamenti suscettibili di ingenerare nell'Autorità procedente il ragionevole convincimento del suo coinvolgimento nella illecita operazione di contrabbando di un rilevante quantitativo di T.L.E. 3 3. La censura difensiva si limita a valorizzare, in chiave meramente confutativa, in senso opposto, il contributo collaborativo fornito nel corso delle indagini dal AR, teso al chiarimento dei rapporti commerciali con CU GE e NA OB, in un ambito di lecita commercializzazione dei tabacchi attraverso una società svizzera riconducibile allo stesso AR. 4. E' noto che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep. 16/03/2015, Rv. 262957). Condotte rilevanti ai fini della esclusione della riparazione sono quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. Uno dei profili di colpa extraprocessuale è individuato nella situazione della connivenza passiva, a proposito della quale si è precisato, all'esito di una lunga elaborazione giurisprudenziale, che essa può costituire colpa grave, ove ricorra almeno uno dei seguenti elementi: "1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone 4 o alle cose;
2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, semprechè l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benchè il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente". (così Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139). Si è inoltre affermato che nei reati contestati in concorso vengono particolarmente in rilievo atteggiamenti che si prestano, sul piano logico, ad essere percepiti come manifestazioni di contiguità con l'attività criminale altrui (Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010 Rv. 249237 - 01; Sez. 4 n. 4159/2009; si veda pure Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475 - 01: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purchè siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate"). 5. Ebbene, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, offrendo adeguata giustificazione, con argomentazioni scevre da vizi logici, della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, costituite dal contributo sinergico del comportamento tenuto dal ricorrente rispetto alla rappresentazione del quadro cautelare, sotto il profilo della gravità indiziaria, per l'applicazione ed al mantenimento della misura cautelare, tale da incidere sulla valutazione della sussistenza del dolo e della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Come sopra indicato, la Corte di appello ha posto in rilievo il tenore delle dichiarazioni rese dallo stesso AR, che hanno avvalorato l'ipotesi accusatoria, in quanto, pur giustificando in un ambito commerciale lecito i rapporti intercorsi con i responsabili apicali del sodalizio criminoso, non ha saputo fornire una convincente e seria ricostruzione alternativa dei rapporti con gli altri indagati, né fornire un plausibile significato alternativo del compendio intercettivo, limitandosi a chiarire che i colloqui si riferivano al trasporto di un "container vuoto" e non del carico di prodotti lavorati del tabacco. Di qui la valutazione, logicamente coerente, della Corte di appello, che qualifica la condotta attribuibile al AR al di fuori dei canoni di normalità e della prudenza, escludendo che lo stesso possa porsi nella veste di "vittima della detenzione illegale". 5 Il Consiglier estensore Il Prysidente In tal senso, il riferimento nell'ordinanza impugnata all'intangibilità dl giudicato penale di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., lungi dal sostanziarsi nella dedotta indebita rivalutazione del compendio probatorio acquisito nel processo, costituisce la premessa per la analitica indicazione dei comportamenti del ricorrente che, ai fini della sussistenza della colpa extraprocessuale, hanno contribuito a rafforzare il convincimento della sua colpevolezza, per la diretta relazione causale tra detti comportamenti e l'adozione del provvedimento restrittivo. 6. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non anche alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 15/09/2022, n. 41351, Budrini, non massimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non massimata;
si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole Rv. 277152).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso in Roma, lì 8 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DR Nocera;
lette le note del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letta la memoria depositata dall'avv. Cesare Galloni nell'interesse del ricorrente. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13067 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: NOCERA ANDREA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 04/04/2022, la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da AR DR per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 22/12/2012 al 07/02/2013, in seguito ad applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere, poi sostituita da quella degli arresti domiciliari, emessa nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973, per aver partecipato ad una associazione a delinquere, facente capo a CU GE, finalizzata alla commissione di più delitti di contrabbando di T.L.E. e, in particolare, per aver introdotto in Italia un ingente quantitativo, non inferiore a 5 tonnellate, di T.L.E. di varie marche. 2. Avverso la suddetta ordinanza della Corte territoriale propone ricorso l'interessato, tramite il difensore di fiducia, denunciando violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione. Deduce, in particolare, che il giudice della riparazione, entrando nel merito dei fatti processuali, ha fondato la propria decisione su di un capo di imputazione al quale è estraneo il AR e che l'assoluzione nei confronti del ricorrente è stata pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. In merito alla condotta processuale del ricorrente, la difesa evidenzia che il AR, come riportato nell'ordinanza impugnata, non ha mai negato la conoscenza e i rapporti con gli altri coimputati, ma li ha sempre riportati in un ambito di rapporti commerciali leciti, avendo curato, con la propria società Lions s.a.s., la commercializzazione in territorio svizzero di tabacchi prodotti in Bulgaria, su mandato di una società riconducibile al CU GE. Ha, quindi, fornito in sede di plurimi interrogatori una compiuta ricostruzione dei suoi rapporti con CU GE e prodotto documentazione attestante e comprovante l'esistenza di rapporti commerciali del tutto leciti, fornendo i documenti doganali relativi all'operazione commerciale necessari allo sdoganamento dei tabacchi, temporaneamente collocati in un deposito in Turchia. La difesa censura la decisione della Corte d'appello perché non ha valutato compiutamente il comportamento tenuto dal AR in sede di arresto e nelle fasi successive, le cui dichiarazioni sono state assolutamente univoche nel corso del processo. 3. Il Procuratore Generale, con articolata requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sollecitato una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. La vicenda, ricostruita in modo puntuale dal giudice della riparazione, rivela che il richiedente ha posto in essere comportamenti suscettibili di ingenerare nell'Autorità procedente il ragionevole convincimento del suo coinvolgimento nella illecita introduzione in territorio italiano di ingenti quantitativi di t.l.e. Nella ordinanza è messo in rilievo che con sentenza del 26.02.2019 il Tribunale di Bologna assolveva l'odierno ricorrente dal reato associativo a lui ascritto al capo a) ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste, mentre per il reato di cui al capo b) è stata emessa sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. del GUP del Tribunale di Bologna. Nella ordinanza impugnata viene definito compiutamente il quadro indiziario posto a base della originaria ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bologna, fondata sulle conversazioni intercorse tra il AR, NA OB e CU GE, soggetto ritenuto al vertice di un sodalizio criminoso, che aveva manifestato la volontà di trasferire dalla Svizzera n. 983 casse di sigarette, prodotte in Bulgaria due anni prima, per introdurle in Italia. Le casse di sigarette erano state trasportate dalla Svizzera in Olanda e poi in Turchia ed il AR aveva instaurato contatti con GI BI onde trovare basi di stoccaggio in Italia. Nel corso dei vari interrogatori il AR, pur negando la sua partecipazione a qualsivoglia sodalizio associativo finalizzato al contrabbando di sigarette, ha reso dichiarazioni che hanno suffragato l'esistenza del predetto quadro indiziario, ammettendo di aver intessuto nel tempo rapporti commerciali con CU GE e NA OB, per il tramite della propria società, incaricata per loro conto della commercializzazione di casse di sigarette prodotte all'estero, e, in particolare, di essersi occupato personalmente del trasporto del relativo carico, conoscendone la provenienza, per il quale aveva emesso false fatture di vendita. Aveva ammesso, inoltre, di aver cercato di far arrivare il carico di tabacchi a Livorno onde non consentire di tracciarne la provenienza, di aver fornito a OM GE telefoni cellulari da lui acquistati in Svizzera, poi utilizzati con schede telefoniche fittiziamente intestate, nonché di aver consentito allo stesso l'utilizzo di autovetture con targhe svizzere intestate alla sua società. 2.1 Da tale dato fattuale - non contestato dal ricorrente - il giudice della riparazione rileva che il richiedente ha posto in essere comportamenti suscettibili di ingenerare nell'Autorità procedente il ragionevole convincimento del suo coinvolgimento nella illecita operazione di contrabbando di un rilevante quantitativo di T.L.E. 3 3. La censura difensiva si limita a valorizzare, in chiave meramente confutativa, in senso opposto, il contributo collaborativo fornito nel corso delle indagini dal AR, teso al chiarimento dei rapporti commerciali con CU GE e NA OB, in un ambito di lecita commercializzazione dei tabacchi attraverso una società svizzera riconducibile allo stesso AR. 4. E' noto che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep. 16/03/2015, Rv. 262957). Condotte rilevanti ai fini della esclusione della riparazione sono quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. Uno dei profili di colpa extraprocessuale è individuato nella situazione della connivenza passiva, a proposito della quale si è precisato, all'esito di una lunga elaborazione giurisprudenziale, che essa può costituire colpa grave, ove ricorra almeno uno dei seguenti elementi: "1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone 4 o alle cose;
2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, semprechè l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benchè il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente". (così Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139). Si è inoltre affermato che nei reati contestati in concorso vengono particolarmente in rilievo atteggiamenti che si prestano, sul piano logico, ad essere percepiti come manifestazioni di contiguità con l'attività criminale altrui (Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010 Rv. 249237 - 01; Sez. 4 n. 4159/2009; si veda pure Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475 - 01: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purchè siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate"). 5. Ebbene, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, offrendo adeguata giustificazione, con argomentazioni scevre da vizi logici, della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, costituite dal contributo sinergico del comportamento tenuto dal ricorrente rispetto alla rappresentazione del quadro cautelare, sotto il profilo della gravità indiziaria, per l'applicazione ed al mantenimento della misura cautelare, tale da incidere sulla valutazione della sussistenza del dolo e della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Come sopra indicato, la Corte di appello ha posto in rilievo il tenore delle dichiarazioni rese dallo stesso AR, che hanno avvalorato l'ipotesi accusatoria, in quanto, pur giustificando in un ambito commerciale lecito i rapporti intercorsi con i responsabili apicali del sodalizio criminoso, non ha saputo fornire una convincente e seria ricostruzione alternativa dei rapporti con gli altri indagati, né fornire un plausibile significato alternativo del compendio intercettivo, limitandosi a chiarire che i colloqui si riferivano al trasporto di un "container vuoto" e non del carico di prodotti lavorati del tabacco. Di qui la valutazione, logicamente coerente, della Corte di appello, che qualifica la condotta attribuibile al AR al di fuori dei canoni di normalità e della prudenza, escludendo che lo stesso possa porsi nella veste di "vittima della detenzione illegale". 5 Il Consiglier estensore Il Prysidente In tal senso, il riferimento nell'ordinanza impugnata all'intangibilità dl giudicato penale di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., lungi dal sostanziarsi nella dedotta indebita rivalutazione del compendio probatorio acquisito nel processo, costituisce la premessa per la analitica indicazione dei comportamenti del ricorrente che, ai fini della sussistenza della colpa extraprocessuale, hanno contribuito a rafforzare il convincimento della sua colpevolezza, per la diretta relazione causale tra detti comportamenti e l'adozione del provvedimento restrittivo. 6. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non anche alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 15/09/2022, n. 41351, Budrini, non massimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non massimata;
si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole Rv. 277152).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso in Roma, lì 8 marzo 2023