Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2003, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
68622 E 6 8 N 9 A 1 5 O I 01420/03 / I . 4 Z REPUBBLICA ITALIANA R / N A 6 - A Z 2 T . 5 T U R . . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO U L B P A L . I D A R R K L CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E B T D A A I T D S A 1 N I SEZIONE QUINTA CIVILE A 3 E T 1 R S N I E . E A T N S Composta dagli i l mi sig ri M isty ti: A E M Dott. Enrico R.G.N.5248/00Presidente Dott. Enrico Altieri Consigliere Cron. 3084 Dott. Massimo Oddo Consigliere Consigliere Rep. Dott. Nino Fico Ud. 06/06/02 Dott. Francesco Ruggiero Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: CORTE SUFRIMA D. C CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 68622 sul ricorso protesto da: OR Antonin), rappresen Lalo E difeso dall'Avv. Prof. Gaspare Falsitta e dall'Avv. Silvia Pansieri, elett vamente domiciliato in Roma, via Garocgna 0.40, presso 1'Avv. Rica Gradara, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
Ministero delle inanze, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Diskretucale TIDD. di Siracusa,in rappresentante pro persona del Tegale tempore, rappresen ali o difosi dall'Avvocutura Concrale dello Stato, presso i cui uffici in Roma domiciliano in 2516 via dei Portoghes n.12; -controricorrente avverso la scnter.za della Commissione Tributaria di Sicilia Palermo .84/30/98 de: 22-1-99.dep.22 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/6/2002 cal Relatore Cons. Dont, Francesco Ruggiero;
Udito l'Avv.Gen.Stalo Avv.Gentilc; Udito il P.M., in persona del Sostitulo Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Banca Commerciale Italiana corrispondeva al T'oro Anton: no, un contributo differenzadipencento canone di affitto, non assoggel randolo a rilcnuta, e inede rnizá ci Lasferta, assogget Lala a l trattamento tributario previsto dall'art. 48 co.3° D.P.R. n.597/73. A sequito di controlli deila Guardia di Finanza, l'Ufficio Distrettuale delle 11.DD. di Siracusa notificava al 8 . "czo l'avviso di accertament.o Con T maggior reddito Qui accertava, per J'anno 1987 ה:בן imponibile C, conseguentomonce, una maggiore imposta, irrogando I.лA pena pecuniaria per infeccle dichiarazione. 11 contribuento propогova opposizione avverso Laie 2 avviso. La Commissione Tributaria primo grado di Siracusa, com Si lenzA 1.144/30/98 accoglieva il ricorso. L'Ufficio propone va gravame. Là Commissione Tributaria Regionale delia Sicilia- Palermo, cor. sentenza 1.84/30/98 del 4-12-98/22-1- 99, accoglieva l'appello. Veniva così motivalo : quanto affitto, questo alla differor za canone di exolamento, costituendo רוני contributo aila retributiva e nonretribuzione, avoia natura risarciloria e ioveva concorrere A la tormazione del reddito imponibi er quanto all'indennita di trasferta, dalla documentaz: one acquisita ror risul ava che questa fosse stata assoggettata à tassazione. Avverso Lale desicione il sig. OR proponeva ricorso per cassazione, nc tificato in data 1-3-2000. I_ Ministers delie Finanze proponeva controricorso, notificato in data 10-4-2000. I. contribuente a depositato ulteriore memoria, in cui ha invocato alcure pronunce di questa Corte. Motivi della decisione TI ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di doglianza : 12 violaxtone e falsa applicazione degli artt.46 e 48 D.P.R. 29-9-73 n.597, nonché 3 insuffic.onte contraddittoria motivazione circa uņ punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360 co.
0.3 e 5 c.p.c.,con riferimento a_la problematica della "diaria" corrisposta al diperdente in missione anteriormente al trasferimento cofinitivo presso altza sede o della corrotta applicazione della disciplina propria dell'inadennità di trasferla nel caso di specio. costituito dalla Il fondamentale thema decidendum questione dell'assoggeLcamento ad IR EF dell'indennità di alloggio ("contributo-affitto"), a titolo d imoorso dei maggior canone di locazione, che il contribuente trasferito debba pagare per acquisire i godimento di una confacento abitazione nei nuovo luogo di lavoro. Si ritiene di confermaro in piena condivisione l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte (Cass. Civ., Sez.I, n.5081/1999; Cass. Civ. Sez. n.14006/1999; (ass. Sez. Trib., n.1842/2000; Cass. Civ., 8-2-2000 П.2212; Cass. Sez. Trib., 3-3- 2000, n.2389; Cass. 8-3-2000, n.2604; Cass. Civ., 21-3-2000, 3330;8-3-2001, 11.2011; Cass. Civ., Casa. Civ., Sez.1, 7-6-2000, n.7703; Cass. Civ., 2- 8-2000, 1.101 9; Casa. Sez. Trib., 1-10-2000, n.13.82; Cass. Sez. Trib., 30-10-2001, n. 13482; 4 Case. Soz. Trib., 21-11-2000, n.15048 Secondo questo orientamento,dal complessivo quadro jart.48 co.1° C successivi D.P.R. 29-9- normativo 73 n.597; Art. 48 D. P. R. 22-12-86, n.917; riformulazione del citato art.18, introdotta, Con effetto dal 1° gennaio 1998, dall'art.3 D.ug. 2-9- discende che lc indennità di 97, n. 314] ن Je indennizá similari, quale il Trasferimento rimborso di Darte del più consistente canonic di locazione che 1 dipendente debba pagare por acquisire il (odimento di confacente alloggio c_co _e Some che il datore di Lavoro eroghi al dipendente per alleviare la maggiore entità degli cneri generali connessi allo stabile spostamento dell'allività lavorativa SOBO territoriale componenti del rodd to tassabile, ai fini PEF per l'intero armor tare, Se cicadano in pcriodi di imposta anteriori al 1998. Tale principio discende concludentemente daile seguenti argomentazioni eccezionalità e comunque, specialità delle disposizioni delimitative del reddi cassabile;
diversità di natura E presupposti delle indennità di trasferimento riape to quelle di Trasferta;
consequente inestensibilità alle prime di norme determinale. 二日 Lesi conclamata con 1 richiamato orientamento si articola attraversO passaggi logico- giuridici, che privano anche di rilevanza le dedo Le questioni 1: illegittimità costituzionalc (vedasi, in particolare, la richiamata Cass. 2.2604/2000). 71 ricorzeale ha, altresì, eccepitc 1'inapplicabilità delie Sanzioni irrogolo por obbiettiva incertezza, ai sensi dell'art. D.Lgs. D.546/92 e dell'art. 6 D.lgs. 1.472/97. Deve rilevarsi, in contrario, che sia l'evoluziono no rmativa in ordire ai rimborsi speso, sia 1'interpre azione giurisprudenziale che ha riconosciuto la tassabilità del contributo, di cu! è controversia, sia por il periodo successivo a 1- 1-98, sia per il periodo antecedente per esercizi . U. per effetto dell'arl.36 D. P. R.azericri al 0.42/88 sussis endone presupposti (cfr. Cass., Sez. I, 11-10-91, г.95931 conclamano l'infondatezza dell'assun..o cel contribuent.e che ha invocat.c Vesimente dell'cociat iva incertezza. Per le considerazion svolle, l'esaminato ricorso deve essere disattesc. La complessità della questione fa ricorrere G giustificati motivi per per pervenire ac un'equa compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
LA Corto rige: ta il ricorso;
compensa le spese processuali. Cos' decisc in Roma il 6-6-2002, nella camera Gi consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione. Il Relatore Il Presidente Doll.Francesco Rygglerc Dolt. Farico Papa Janne mebleя б оль IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 GEN 2003 Dygi A CANCELLIERE-C1 Antal Casang E 6 A 5 8 I N . 9 1 O R N / I A Z . 4 / T A 6 B R 2 U . T L . B S L I M . I A P R G . . T D I B A L A A R T I A D 1 R D 3 E G 1 N S T . I T S A N N I M E A S E ī