Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2004, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI RI RI - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI RI IG, elettivamente domiciliata in Roma, via P. Leonardi Cattolica n. 3, presso l'avv. Elisabetta Manoni, difesa dall'avv. Mario Leonardo Maci per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EM LL, elettivamente domiciliato in Roma, via Otranto n. 19, presso l'avv. Raffaele Cardini, che lo difende per procura a margine del controricorso;
- resistente -
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 11 del 30 novembre 2000/27 marzo 2001, notificata il 17 maggio successivo;
sentiti il Consigliere Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale MARTONE Antonio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza resa il 6 giugno 2000 nel giudizio promosso il 18 maggio 1996 da EM LL contro la moglie RI RI IG, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, ha respinto le contrapposte domande inerenti all'addebitabilità della separazione stessa, ha assegnato all' IG la casa coniugale, ed ha posto a carico del LL, quale contributo per il mantenimento del figlio VI (nato nel 1982), il versamento della somma mensile di lire 1.500.000, con decorrenza dall'ottobre del 1998, con l'obbligo di concorrere per il 50% nelle eventuali spese straordinarie necessarie per il figlio medesimo.
La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 27 marzo 2001, ha respinto l'appello proposto dalla IG, fra l'altro osservando:
- che la separazione di fatto, risalente al 1991 (circa dieci anni dopo la celebrazione del matrimonio), quando il marito aveva lasciato la casa coniugale, era espressione di una crisi profonda, tanto che entrambi i coniugi avevano nel frattempo instaurato stabili rapporti affettivi, rispettivamente, con AN UT e ER OL;
- che non vi erano prove convincenti per ritenere che la relazione del LL risalisse ad epoca anteriore al suo allontanamento e ne costituisse quindi la causa;
- che il Tribunale legittimamente aveva dato ingresso alla prova testimoniale dedotta dal LL dopo la scadenza fissata dall'art. 184 cod. proc. civ., in quanto ricorreva ipotesi di rimessione in termini, ai sensi dell'art. 184 bis cod. proc. civ., per la sopravvenienza di un fatto nuovo, e cioè il concepimento e la procreazione da parte della IG di un secondo figlio, ZO;
- che la relazione fra la IG ed il OL aveva dato vita ad un vero e proprio nucleo familiare, caratterizzato da stabile e serena convivenza, ed autorizzava a ritenere che lo stesso OL, oltre a provvedere al piccolo ZO, contribuisse a soddisfare i bisogni della compagna;
- che correttamente era stato negato un assegno di mantenimento alla IG, dato che questa aggiungeva al contributo del convivente una propria discreta capacità economica e di lavoro (durante il matrimonio era stata in grado di acquistare l'appartamento destinato ad abitazione coniugale);
- che mancavano elementi a conforto della tesi dell'appellante, in ordine alla non veridicità delle dichiarazioni dei redditi presentate dal marito, e non occorrevano altre indagini sulla consistenza del patrimonio del medesimo;
- che la ripartizione per quote uguali degli oneri straordinari per il mantenimento del figlio VI rispondeva ai criteri posti dall'art. 147 cod. civ.. La IG, con ricorso notificato il 2 luglio 2001, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'appello, formulando sei motivi d'impugnazione.
Il LL ha replicato con controricorso.
Il resistente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso, con la denuncia di violazione degli artt. 143 e 151 cod. civ., nonché di vizio della motivazione, critica il rigetto della domanda di addebitabilità della separazione al marito.
Detta pronuncia, ad avviso della ricorrente, trascurerebbe che l'abbandono della casa coniugale da parte del LL, il quale aveva determinato nel 1991 la separazione di fatto, di per se integrava, in carenza della prova di ragioni giustificative, inosservanza dei doveri matrimoniali, ed esigeva l'accoglimento di quella domanda.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata, come sopra ricordato, ha escluso che le risultanze processuali consentissero di cogliere nel comportamento del marito un abbandono del tetto coniugale, quale evento produttivo della crisi del rapporto (e non mero riflesso di una frattura ad altre cause ascrivibile).
Questo rilievo in fatto, idoneo a sostenere la decisione, in quanto l'addebito della separazione postula che la violazione di doveri coniugali sia causativa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, non viene efficacemente contrastato dalla IG, la quale, pur muovendo da corretti principi generali, non indica quali circostanze avrebbero dovuto evidenziare l'asserito collegamento fra il contegno del LL ed il fallimento del matrimonio.
Con il secondo motivo del ricorso si torna a sostenere l'inammissibilità e la conseguenziale non utilizzabilità della prova testimoniale articolata dal LL oltre il limite temporale fissato dall'art. 184 cod. proc. civ., osservandosi che difettavano i presupposti per la rimessione in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ., in quanto si tendeva alla dimostrazione di circostanze già dedotte in una precedente istanza respinta per l'omessa indicazione del testi, ed in quanto unico fatto veramente nuovo, il concepimento e la nascita di ZO, era stato pienamente ammesso in sede di risposta all'interrogatorio formale;
si denuncia inoltre la violazione dei canoni di unità e contestualità della prova, essendosi consentito al LL di frazionare nel corso di tre udienze la formulazione dei capitoli e l'indicazione dei testi.
Il motivo è infondato, anche se per ragioni in diritto diverse da quelle addotte dalla sentenza impugnata, con le quali si corregge la relativa motivazione.
Nel giudizio di separazione personale le statuizioni sui rapporti economici fra i coniugi e sui loro doveri nei confronti della prole devono essere rese sulla scorta della situazione in atto, anche se diversa da quella del tempo dell'instaurazione del processo;
il principio, pur in assenza di formali esplicitazioni, è desumibile dalla rilevanza dei fatti nuovi, ove sopravvenuti dopo i provvedimenti presidenziali, per una modificazione di tali provvedimenti nel corso del giudizio medesimo (art. 708 quarto comma cod. proc. civ.), nonché, ove sopravvenuti dopo la sentenza, per una revisione di essa alla luce del mutamento di detta situazione (artt. 155 e 156 cod. civ. e 710 cod. proc. civ.).
Detto principio e le regole proprie del rito camerale portano a ritenere non operanti nel giudizio di separazione i modi ed i termini posti nel rito ordinario per la deduzione e l'ammissione di prove, nel senso che il giudice, fino a che sia aperta la fase istruttoria, rispettando il principio del contraddittorio, possa e debba dare ingresso a prove ulteriori, se, come nella specie, le reputi influenti per evidenziare una variazione dello stato di fatto cui le proprie statuizioni devono correlarsi.
Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso, sotto il profilo della violazione degli artt. 147, 148 e 156 cod. civ., 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, 112 e 184 cod. proc. civ., ed ancora dell'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sono diretti a contestare il mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento ed a sostenere l'esiguità del contributo accordato per le esigenze del figlio VI.
Con censure connesse, si addebita alla Corte d'appello:
- di non avere accolto l'istanza di ammissione di consulenza tecnica, occorrente per accertare il valore delle consistenti quote sociali e delle altre proprietà immobiliari e mobiliari del LL, in relazione agli elementi oggettivi che rendevano ragionevoli i dubbi sulla rispondenza a realtà delle dichiarazioni fiscali;
- di avere desunto una discreta capacità economica della IG dal semplice acquisto dell'abitazione familiare, non considerando che il fatto risaliva ad epoca in cui aveva svolto attività lavorativa, poi senza colpa abbandonata, e che comunque l'immobile, direttamente goduto, non forniva alcun provento;
- di avere ritenuto che il convivente more uxorio concorresse nel sostentamento della IG senza alcuna prova al riguardo. I motivi, non scrutinabili nella parte in cui investono l'accertamento di una certa capacità economica della IG e dell'apporto fornitole dal OL, dato che si esauriscono nella contrapposizione di un diverso apprezzamento di elementi presuntivi, senza la doverosa indicazione di quali circostanze potenzialmente decisive potrebbero infirmare il convincimento espresso dalla Corte d'appello, e così restano sul piano della sollecitazione di una nuova valutazione nel merito non consentita in questa sede, sono invece fondati, quando deducono l'inadeguatezza dell'indagine e della motivazione in ordine alla ricostruzione della situazione economica del LL.
Anche nel dibattito d'appello è stata messa in discussione l'attendibilità delle dichiarazioni presentate dal LL a fini fiscali, attraverso l'allegazione di molteplici dati astrattamente idonei ad attestare redditi superiori, quali la proprietà di immobili, autovetture ed imbarcazioni, la partecipazione in numerose società di persone e di capitali, l'entità dei movimenti bancari.
La Corte di Lecce ha risolto detta tematica in senso sfavorevole alla IG sul solo rilievo che nessuna prova confortava le sue deduzioni e che non si richiedevano ulteriori approfondimenti (per il tramite di consulenza tecnica).
L'affermazione, in carenza di riferimenti al concreto contenuto delle denunce dei redditi, di analisi degli elementi opposti a confutazione e di esplicitazione delle ragioni della ritenuta ininfluenza di altri adempimenti istruttori, rimane generica e priva di un effettivo supporto argomentativo, di modo che incorre nel dedotto vizio d'insufficienza della motivazione.
Con il sesto motivo del ricorso si denuncia l'omissione di pronuncia sul motivo dell'appello rivolto a criticare la decisione con cui il Tribunale aveva fissato la decorrenza dell'assegno di mantenimento in favore del figlio VI dall'ottobre del 1998, anziché dalla data della relativa domanda.
Il motivo è fondato.
La predetta questione, sollevata con l'atto di gravame e riproposta con la precisazione delle conclusioni di secondo grado, non è stata affrontata dalla Corte d'appello.
La mancanza di pronuncia non è superabile, come proposto dal resistente, sotto il profilo che la IG avrebbe ricevuto quell'assegno fino all'ottobre del 1998 nella stessa misura di lire 1.500.000 (e così difetterebbe d'interesse alla censura in esame), trattandosi di circostanza che non risulta acclarata nel giudizio di merito.
L'accoglimento del ricorso, nei limiti indicati, richiede, con la cassazione della sentenza impugnata, la prosecuzione della causa in sede di rinvio, per un riesame che colmi le sopra evidenziate lacune ed omissioni.
Al Giudice di rinvio si affida anche la pronuncia sulle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie per quanto di ragione gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 6 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004