Sentenza 12 febbraio 2008
Massime • 1
In caso di condanna pronunciata all'esito di un giudizio contumaciale giudicato non equo dalla Corte europea per i diritti dell'uomo, il condannato non può ottenere la declaratoria di non eseguibilità della condanna limitandosi a proporre incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., ma, per ottenere la rinnovazione del giudizio, deve avvalersi unicamente dell'istituto della rimessione in termini per la proposizione dell'impugnazione, come disciplinato dall'art. 175, commi secondo e secondo-bis stesso codice, restando riservato al giudice italiano il potere di valutare la ricorrenza dei presupposti di diritto interno per l'accoglimento dell'istanza. (V. Corte cost., 20 ottobre 2007 n. 348).
Commentari • 2
- 1. Revisione e restituito in integrum per violazione delle norme sul processo equoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 10 maggio 2011
- 2. Processo penale, equità, necessità, conseguenzeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 aprile 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2008, n. 8784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8784 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 12/02/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 00429
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 028401/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AY AL N. IL 15/01/1962;
avverso ORDINANZA del 22/06/2007 TRIBUNALE di VERONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMBOLÀ MARCELLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DE NUNZIO Wladimiro, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza in data 22/6/07 il Tribunale di Verona quale giudice dell'esecuzione dichiarava inammissibile l'istanza di restituzione in termini avanzata da Ay AL per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Verona il 3/6/98 e rigettava l'istanza dello stesso Ay intesa alla dichiarazione di inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Verona sulla base della stessa sentenza nonché l'istanza di remissione in libertà del condannato. In estrema sintesi. Il cittadino turco Ay AL, latitante, era condannato in contumacia per narcotraffico con sentenza del Tribunale di Verona del 3/6/98 alla pena di 20 anni di reclusione e multa (la pronuncia, non impugnata, diventava definitiva il 18/2/99). Il 5/10/99 la Procura della Repubblica di Verona provvedeva al cumulo della detta sentenza con altra del 24/9/98, irr. il 20/11/98, per una pena complessiva di 30 anni.
Tratto in arresto l'11/8/00 in Lituania, l'Ay era consegnato alle autorità di polizia italiane il 9/11/00 e tradotto in carcere. I suoi difensori proponevano incidente di esecuzione avverso entrambe le sentenze (in particolare eccependo per la prima la irritualità della notificazione dell'estratto contumaciale all'imputato) e per entrambe proponevano appello tardivo chiedendo la remissione in termini per l'impugnazione.
Mentre per la sentenza del 24/9/98 a seguito di pronuncia della S.C. (dai giudici di merito gli incidenti di esecuzione erano stati rigettati e dichiarate inammissibili le istanze di remissione in termini) l'imputato otteneva infine un secondo giudizio di appello (che si concludeva con un proscioglimento in parte per intervenuto giudicato europeo e in parte per prescrizione), per la sentenza del 3/6/98 dopo l'espletamento di tutte le impugnazioni veniva confermata la definitività. Era così che il 7/2/02 il Pm di Verona emetteva nuovo ordine di carcerazione per la sola condanna del 3/6/98. Nei confronti di essa il 2/7/04 l'Ay presentava ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo lamentando la violazione dell'art. 6 della relativa Convenzione e in data 14/12/06 otteneva soddisfazione:
la Corte stabiliva che il processo non era stato equo, non essendo stato dimostrato che l'imputato, giudicato in contumacia, avesse avuto sufficiente conoscenza delle azioni giudiziarie e delle accuse mosse contro di lui, senza peraltro che gli fosse stata offerta la possibilità di un secondo giudizio.
Sulla base di ciò il condannato ha proposto al giudice dell'esecuzione l'istanza ex art. 670 c.p.p. (con parere favorevole del Pm) di cui si sta trattando.
Il provvedimento impugnato, dopo avere escluso che il pronunciato della Corte Europea abbia automatica efficacia nell'ordinamento interno, che vi si deve adeguare solo dopo avere verificato la ricorrenza delle condizioni richieste dal diritto nazionale (dal che il rigetto dell'istanza di dichiarazione di inefficacia dell'ordine di esecuzione della Procura e di remissione in libertà dell'Ay), ha altresì dichiarato inammissibile contestuale stanza di remissione in termini perché tardiva (dopo avere acquisito certificazione dalla Cancelleria della Corte Europea circa la comunicazione alla data del 14/12/06 della pronuncia in questione).
Ricorrevano per cassazione l'Ay e il suo difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione. Deducevano l'immediata precettività della sentenza europea e in ogni caso la sua non definitività (e comunque la sconoscenza di essa da parte dell'interessato) alla data del 14/12/06 (quando, ancora impugnabile, era stata emessa e comunicata al solo difensore). Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., rilevando come l'obbligatorietà per le parti contraenti della sentenza europea decorre dalla sua definitività, nel caso maturata solo il 14/3/07 (e comunicata il 16/3/07), chiedeva anch'egli l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Va infatti preliminarmente escluso (puntualmente in tal senso Cass., V, sentenza C.c. n. 4395 del 15/11/06, dep. 2/2/07, Cat Berro) che in caso di condanna pronunciata all'esito di un giudizio contumaciale giudicato non equo dalla Corte europea per i diritti dell'uomo il condannato possa ottenere la declaratoria di non eseguibilità della condanna semplicemente proponendo incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p.. Vero invece (così la medesima sentenza citata) che in tal caso egli, onde ottenere la rinnovazione del giudizio, può avvalersi (unicamente) dell'istituto della remissione in termini per la proposizione dell'impugnazione, come disciplinato dall'art.175 c.p.p., commi 2 e 2 bis: sarà il giudice italiano a valutare la ricorrenza dei presupposti di diritto interno per l'accoglimento dell'istanza.
È quanto chiede il ricorrente nella sua richiesta subordinata, che è meritevole di accoglimento. Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza sul presupposto che essa fosse stata proposta oltre il termine di trenta giorni (stabilito a pena di decadenza) da quello in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (giusta l'art. 175 c.p.p., comma 2 bis), con ciò trascurando che il provvedimento in questione in data 14/12/06 (comunicato al difensore il giorno stesso della sua emissione) non era ancora definitivo, da ogni Parte potendo essere chiesto il rinvio del caso alla Grande Camera (sia pure in casi eccezionali) entro un termine di tre mesi (quindi fino al 14/3/07). La Convenzione (art. 44, comma 2) prevede espressamente che la sentenza di una Camera diviene definitiva quando le Parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso, quando sia trascorso il detto termine di tre mesi senza che il rinvio sia chiesto o quando esso sia respinto.
La richiesta presentata dall'Ay ex art. 175 c.p.p. era pertanto tempestiva (nell'ordinanza non è specificata la data della sua presentazione, ma la tempestività si evince dalla circostanza che l'udienza camerale fu tenuta il 19/4/07).
In conclusione, l'impugnata ordinanza va annullata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di restituzione in termini e rinviata per nuovo esame al Tribunale di Verona.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di restituzione in termini e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Verona.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008