Sentenza 20 settembre 2006
Massime • 1
In tema di procedimento cautelare, la questione della improcedibilità per difetto di querela resta estranea all'ambito del giudizio della Corte di cassazione sulla decisione di riesame del provvedimento applicativo della misura cautelare perchè è questione che attiene al merito, mentre il controllo di legittimità è limitato alle ragioni giustificatrici della misura adottata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/09/2006, n. 32654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32654 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 20/09/2006
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1260
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 022500/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL SI N. IL 23/03/1976;
2) LL TO N. IL 09/04/1969;
avverso ORDINANZA del 12/04/2006 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNIELLO AR, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 12-14/04/2006, il Tribunale di Brescia, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata dal difensore di fiducia di EG AS e EG IT, avv. Argento Norberto del Foro di Milano - con la quale ordinanza era stata disposta nei confronti degli EG la misura della custodia in carcere - revocava detta misura limitatamente ai capi 2 (detenzione di arma), 4 (falsa carta di indentità), 5 (stupefacenti) per il primo indagato e capo 5 per il secondo, confermandola nel resto. EG AS era indagato, assieme a tale DO AR, per una rapina aggravata in banca perpetrata il 1 aprile del 2005 presso la Banca Intesa di Torre ON (Bergamo), rapina che aveva fruttato la somma di Euro 226.784,15 in contanti (capo I).
A carico di IT EG rimaneva il capo 7, delitto di cui agli artt 110 e 648 c.p., perché in concorso con EG AS, e con IN RT, al fine di far conseguire a quest'ultimo il vantaggio derivante dalla copertura assicurativa per il furto della vettura Grand Cherokee a lui concessa in locazione finanziaria, facevano sparire detto mezzo portandolo in Marocco, qualche giorno prima che IN ne denunciasse falsamente il furto. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il 4/05/2006, il difensore di fiducia di EG AS e EG IT, il già indicato avv. Norberto Argento.
Come primo motivo di ricorso adduceva l'inosservanza dell'art. 309 c.p.p., comma 5 e la violazione del diritto di difesa, onde l'ordinanza avrebbe dovuto essere dichiarata inefficace, quantomeno rispetto al capo 1). Asseriva che in sede di interrogatorio il coimputato DO si era avvalso della facoltà di non rispondere;
aveva rilasciato dichiarazioni spontanee di cui alla fonoregistrazione, senza però che di tali dichiarazioni ci fosse alcuna traccia a verbale, neppure in forma riassuntiva. Di tale fonoregistrazione l'autorità giudiziaria non aveva trasmesso nei 5 giorni di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5 ne' la trascrizione ne' la cassetta sulla quale erano state incise le stesse, con palese violazione del diritto di difesa e violazione della norma citata, sanzionata con la perdita di efficacia della misura impugnata (ex art. 309 c.p.p., comma). Osservava il difensore che appariva del tutto ovvio che, non essendo stato messo a conoscenza della dichiarazione, il difensore non poteva certo indicare nessuna circostanza a favore. Invoca sul punto le pronunce della Cassazione n. 41076 dell'8/07/2002, Lo Bianco e n. 3723 dell'8/07/99, D'Andria.
Con riferimento a tale motivo di gravame appare risolutivo il rilievo che le dichiarazioni di DO non sono state utilizzate ne' nel provvedimento originario di irrogazione della misura cautelare (vedi ord. del GIP del Tribunale di Bergamo), ne' dal Tribunale del riesame, essendo i gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati frutto dei riconoscimenti operati dalle p.o., delle emergenze delle intercettazioni telefoniche raccolte, delle conoscenza già acquisite circa i due prevenuti (ed in particolare di EG AS) da parte della Polizia Giudiziaria. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l'inosservanza degli artt. 266 e 267 c.p.p.: le intercettazioni non appaiono finalizzate all'individuazione degli autori della rapina ma all'eventuale prevenzione di altri reati, posto che comunque anche sin dalle prime intercettazioni nessuna indicazione utile ai fini delle indagini circa la rapina era emersa.
L'assunto non è fondato posto che l'affermazione in fatto non corrisponde a verità. Innanzitutto lo svolgimento delle operazioni di intercettazione era stato autorizzato proprio con riferimento agli elementi già raccolti sulla rapina. Secondariamente dalle prime intercettazioni sono stati tratti dati a conferma dell'episodio ai danni della Banca Intesa di Torre ON. Non è vero, quindi, che le intercettazioni non fossero finalizzate, e non siano state di fatto utili, all'individuazione degli autori della rapina. L'utilizzo poi dei risultati captativi anche a fini diversi e nei confronti di altri soggetti (IT EG) non trova, del resto, alcun ostacolo nelle disposizioni normative invocate dal ricorrente. La giurisprudenza si è espressa infatti nel senso che, se un'intercettazione telefonica è validamente autorizzata, essa può essere utilizzata nei confronti di qualsiasi persona a carico della quale lasci emergere elementi di responsabilità (Cass. sez. 6^, sent. n. 9822 del 1/07/1992, r.v. 192008, imputato: LL). Il terzo motivo di ricorso denuncia la manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato di cui al capo 1). A detta del ricorrente la stessa ordinanza sottolineerebbe l'estrema dubbiosità degli esiti delle individuazione fotografiche.
Afferma il difensore che dell'ulteriore riconoscimento operato dagli inquirenti e della consulenza tecnica non avrebbe dovuto tenerne conto. Per il riconoscimento degli inquirenti, questo era basato su una precedente vicenda per la quale era stata emessa un'ordinanza custodiale annullata da) Tribunale di Brescia per carenza dei gravi indizi di colpevolezza (prodotta in udienza). Il soggetto allora riconosciuto come EG AS non era in realtà lui. Quindi non si vede come gli inquirenti potessero riconoscerlo oggi, essendosi sbagliati allora.
La consulenza tecnica non poteva essere utilizzata in quanto non conteneva dati antropometrici (parziale copertura del volto del rapinatore) ma solo impressioni e valutazioni del tutto generiche. Il contenuto del materasso di cui alle intercettazioni poteva essere qualsiasi bene di valore, non si sa di che genere. Non sarebbe stato invece adeguatamente considerato l'esito dell'accertamento del RIS, che aveva escluso la riconducibilità dell'impronta digitale rinvenuta sulla porta d'ingresso dell'istituto a quella di EG AS, posto che, essendo il rapinatore entrato per primo in banca individuato come l'EG M. (ed essendo visibile anche dai fotogrammi che questi aveva appoggiato la mano sulla porta), le impronte non potevano che essere le sue.
Questo Collegio al riguardo deve osservare che in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza gli elementi presi in considerazione nell'ordinanza originaria e poi in quelle del riesame sono molteplici e tutti concordanti nell'individuale EG AS come uno degli autori della rapina. Non è esatto quanto riferito dal ricorrente in merito all'asserita dubbiosità dei riconoscimenti. Infatti, se e vero che per alcuni dei testimoni si delineavano alcune incertezza, per altri il riconoscimento era fatto in termini di ragionevole certezza. Inoltre gli esiti di detti riconoscimenti erano supportati da altri rilievi rappresentati dal riconoscimento da parte degli inquirenti, cui EG AS era già noto;
ne' tale riconoscimento può essere significativamente svalutato dalla circostanza, riferita dalla difesa del ricorrente, riguardante un altro episodio in cui la P.G. avrebbe errato nell'individuare l'indagato, posto che, come già si è detto, il presente riconoscimento è sostenuto da una serie di elementi concordanti e che l'errore commesso in un'occasione non necessariamente deve ripetersi in relazione al presente caso. Non è esatto, poi, quanto riferito dalla difesa circa l'inutilizzabilità delle valutazioni espresse dal Ctu il quale, pur dando atto della parziale copertura del volto del rapinatore, aveva tuttavia potuto valutare una serie di altri elementi che gli avevano consentito di identificare "il rapinatore con il berretto beige da pescatore calzato in testa che per primo aveva fatto ingresso nell'istituto bancario" con EG AS. Più dettagliata al riguardo è l'ordinanza del GIP (vedi in particolare pag. 3) che vale a smentire quanto riferito dalla difesa.
Quanto alle intercettazioni riguardanti l'episodio del materasso, le conclusioni che prima il GIP e poi il Tribunale del riesame ne traggono appaiono coerenti e logiche, ove si osservi che nell'immediatezza della rapina EG AS risultava avere a sua disposizione notevoli somme di danaro contante e che, secondo quanto riferito dal GIP (pag. 3 in basso dell'ordinanza del GIP;
pag. 4 dell'ordinanza del Tribunale del riesame) dalla conversazione n. 75 del 23/04/2005 era emerso che parte delle somme frutto della rapina erano state occultate all'interno di un materasso.
Va del resto considerato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30/04.2/07/97 n. 6402, ric. Dessimone e altri). L'art. 606 c.p.p., comma 1, infatti, non consente una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo della correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass. Sez. 5^, 15/04-13/05/2004 n. 22771). Così parimenti può osservarsi quanto al rilievo riguardante le impronte digitali, cui il Tribunale del riesame (vedi pagg. 13/14) ha fornito una risposta puntuale ed esauriente, supportata da argomenti efficaci e condivisibili, che vanno esenti da vizi di legittimità rilevabili nella presente sede.
Con il quarto motivo di ricorso, la difesa dei ricorrenti afferma l'inosservanza dell'art. 273 c.p.p., comma 2 e art. 129 c.p.p., artt. 150 e 120 c.p. e quindi l'improcedibilità dell'azione penale in riferimento al reato di cui al capo 7 per mancanza di querela Sostiene la difesa che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il capo 7 si riferisse alla ricettazione, non essendo questa mai stata contestata, mentre il capo 7) si riferiva all'art. 642 c.p. (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati) e tale reato così come contestato sarebbe stato procedibile a querela. Sul punto la Corte rileva innanzitutto che il richiamo dell'art. 648 c.p. fatto dal Tribunale del riesame, ove riporta il capo di imputazione sub 7), e la indicazione del reato di ricettazione in luogo di quello di cui all'art. 642 c.p. sono evidente frutto di un semplice errore materiale. Infatti si deve considerare che il capo di imputazione risulta correttamente formulato nel provvedimento del GIP e che le modalità della condotta descritta in tale capo sono le medesime che il Tribunale del riesame richiama nella parte della motivazione dedicata all'episodio in parola (pagg. 14 e 15). L'esame dei gravi indizi di colpevolezza, diligentemente svolto negli indicati passaggi motivazionali, consente di confermare tale valutazione e di ritenere che si sia trattato di un semplice errore materiale privo di conseguenze sostanziali in relazione al corretto esame della posizione e della responsabilità dei prevenuti. Si deve quindi provvedere a norma dell'art. 619 c.p.p. a rettificare l'errore nel senso che laddove è menzionato l'art. 648 c.p. il riferimento si debba intendere operato all'art 642 c.p. e laddove è indicato il delitto di ricettazione debba leggersi "fraudolento danneggiamento dei beni assicurati".
Quanto all'asserita mancanza della querela deve rilevarsi che in sede di impugnativa del riesame sulla misura cautelare davanti alla Corte di Cassazione, la supposta carenza della querela è questione attinente al merito della imputazione, mentre il controllo in materia è limitato alle ragioni processuali e preventive che giustificano la misura adottata (in tal senso Cass. sez. 5^, sentenza n. 385 del 22/02/1985, rv. 168516, imputato Meccia;
conf. sez. 2^, sentenza n. 672 del 22/02/1983, rv. 158317, imputato Ballarin), rimanendo la pronuncia TA invocata dalla difesa (sent. del 9/05/94) un caso isolato cui questo Collegio non ritiene di conformarsi, preferendo la scelta indicata dalla giurisprudenza maggioritaria sopra indicata. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta l'incompetenza territoriale dell'A.G. procedente rispetto al reato di cui al capo 7). Il reato si sarebbe perfezionato con la denuncia di furto presentata dall'IN in data 3/06/2005 ai CC di Rivanazzano (Pavia) con conseguente competenza territoriale dell'A.G. di Pavia e non di Bergamo.
A tale proposito è sufficiente rilevare che il Tribunale di Brescia ha motivato il rigetto del conforme motivo di riesame richiamando il disposto dell'art. 291 c.p.p., comma 2 ed affermando che l'incompetenza territoriale non rileva laddove sussiste l'urgenza di soddisfare le esigenze cautelari. Tale rilievo non è in alcun modo esaminato dalla difesa ricorrente ne' è validamente contraddetto. Il sesto motivo di gravame denuncia la manifesta illogicità della motivazione circa Ja sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato di cui al capo 7). Osserva la difesa che non sarebbe dato sapere con quale autovettura EG AS sia partito e che, seppure si ritenesse a bordo di una Jeep, non si sa con quale tipo di Jeep. Non erano poi stati fatti accertamenti sulle eventuali carte di imbarco (Spagna -Marocco -Mauritania) e non poteva dirsi che tale accertamento fosse superfluo. Nè era possibile ritenere che alla guida ci fosse EG IT (servizio di osservazione del 26/05/05), posto che la denuncia di furto era intervenuta ben otto giorni dopo (il 3/06/2005) e che nel frattempo il predetto indagato ben poteva aver restituito l'auto al proprietario, cui effettivamente in seguito era stata sottratta. Tutti i rilievi qui svolti hanno costituito oggetto di attenta disamina da parte dei giudici del riesame, che hanno fornito una risposta coerente ed esaustiva che va immune da vizi logici rilevabili nella presente sede. Si deve sul punto richiamare quanto già è stato detto circa l'impossibilità di procedere nel giudizio di legittimità ad una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, magari in termini più favorevoli all'indagato, ove, come nel caso di specie, la motivazione svolta dai giudici della misura cautelare sia immune da vizi logico- giuridici.
Con il settimo motivo di ricorso è stata dedotta la manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 273 c.p.p., (rectius 274) lett. c). Per la difesa era illogico ritenere la sussistenza delle esigenze cautelari per la recidiva in soggetti in affidamento terapeutico DPR n. 309 del 1990, ex art. 94 in forza di due precedenti risalenti agli anni
1993/94, con una regolare attività lavorativa (EG IT) e con un unico precedente per oltraggio e resistenza, risalente a circa 10 anni fa, e con uno stabile lavoro (EG AS). Può sul punto rilevarsi che in merito alla posizione di EG IT, il Tribunale del riesame indica un precedente per ricettazione del 2003, che la difesa ignora del tutto e sul quale nulla dice;
analogamente per EG AS il Tribunale cita anche una violazione della legge sulle armi, ed ugualmente la difesa mostra di ignorarla. Anche il relazione alle esigenze cautelari la motivazione del Tribunale del riesame è accurata e coerente, supportata da una serie di considerazioni valide a rappresentare un quadro significativo del profilo delinquenziale di entrambi i prevenuti e della prognosi negativa circa la possibilità degli stessi di astenersi dalla commissione di analoghi reati.
Il coinvolgimento degli stessi nei traffici illeciti con l'estero è poi valorizzato efficacemente al fine di rappresentare il contesto nel quale gli indagati operano e la gravità dei fatti loro ascritti. Non si ravvisano ragioni per annullare il provvedimento del Tribunale del riesame onde nel merito il ricorso non può che essere rigettato. Il sia pur limitato accoglimento del rilievo dei ricorrenti a proposito dell'erroneo richiamo al reato di ricettazione induce questa Corte a non porre a carico dei ricorrenti medesimi le spese processuali.
Infine, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 Disp. att. c.p.p., comma 1 ter - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, ai sensi dell'art 619 c.p.p., specifica che nel provvedimento impugnato laddove è menzionato l'art. 648 c.p. il riferimento deve intendersi operato all'art. 642 c.p. e laddove è indicato il delitto di ricettazione debba leggersi
"fraudolento danneggiamento dei beni assicurati". Si provveda ai sensi dell'art. 94 Disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2006