Sentenza 9 maggio 2013
Massime • 1
In tema di reati venatori, la qualità di fauna selvatica non viene persa per il solo fatto che l'esemplare sia nato e cresciuto in allevamento, qualora venga accertato che la specie animale (nella fattispecie, un daino) viva, seppur temporaneamente, nella zona allo stato selvatico.
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di Pasquale Fimiani Si tiene oggi il Global Health Summit (Vertice Mondiale sulla Salute) che ricade in una settimana significativa per la questione ambientale, sia per l'organizzazione della “Laudato si' week” (dal 16 al 25 maggio), sia perché il 19 maggio la commissione affari costituzionali del Senato ha approvato l'inserimento dell'ambiente nell'art. 9 della Costituzione ed è entrata in vigore l'azione di classe, azionabile per i “diritti individuali omogenei” inclusi quindi anche quelli di matrice ambientale. Tali coincidenze e la concomitanza nella stessa settimana di due eventi di rilevanza mondiale su sicurezza sanitaria e tutela dell'ambiente danno il segno della rilevanza, …
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di Pasquale Fimiani Si tiene oggi il Global Health Summit (Vertice Mondiale sulla Salute) che ricade in una settimana significativa per la questione ambientale, sia per l'organizzazione della “Laudato si' week” (dal 16 al 25 maggio), sia perché il 19 maggio la commissione affari costituzionali del Senato ha approvato l'inserimento dell'ambiente nell'art. 9 della Costituzione ed è entrata in vigore l'azione di classe, azionabile per i “diritti individuali omogenei” inclusi quindi anche quelli di matrice ambientale. Tali coincidenze e la concomitanza nella stessa settimana di due eventi di rilevanza mondiale su sicurezza sanitaria e tutela dell'ambiente danno il segno della rilevanza, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2013, n. 23085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23085 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2013 |
Testo completo
23085/13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 9.5.2013 Composta da Dott. Claudia Squassoni Presidente Consigliere Dott. Alfredo M. Lombardi Consigliere Sentenza Dott. Amedeo Franco Consigliere 1413 Amoresano Consigliere rel. Dott. Silvio N. Dott. Santi Gazzara Registro Generale N.35812/2012 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) GI EL nato l'[...] avverso la sentenza del 14.4.2011 del Tribunale di Bergamo sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano sentite le conclusioni del P. G., dr. Francesco Salzano, che ha chiesto rigettarsi il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, con sentenza del 14.4.2011, condannava GI EL, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all'art.30 lett.a) L.157/1992 in relazione all'art.18 lett. c) perchè esercitava la caccia di daini in un periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura del 30 novembre e la data di apertura dell'1 ottobre. Rilevava il Tribunale che il fatto nella sua materialità era pacifico, essendo stato ammesso dallo stesso imputato (questi assumeva di essere stato incaricato di far rientrare il DA nella tenuta di PP EC o di abbatterlo e che, dopo alcuni giorni di ricerca, lo aveva abbattuto sparandogli dall'interno della stessa tenuta). Tanto premesso, rilevava il Tribunale, sulla base della testimonianza di NA MA della polizia Provinciale di Bergamo che, pur essendo la specie non autoctona, nella zona vi erano dei daini. Assumeva altresì il Tribunale che oggetto delle disposizioni contenute nella L.157/1992 è la fauna selvatica. Dall'istruttoria dibattimentale non era emerso (e l'onere della prova era a carico dell'imputato) che l'animale abbattuto si fosse allontanato dalla tenuta e, comunque, la qualità di fauna selvatica non viene perduta per il fatto che l'esemplare sia nato o cresciuto in allevamento quando appartenga ad una specie, vivente in stato di libertà sul territorio nazionale.
2. Ricorre per cassazione GI EL, a mezzo del difensore, denunciando la inosservanza ed erronea applicazione dell'art.30 lett.a) L. 157/1992 in relazione agli artt. 2 e 12 co.2 stessa legge. La fauna selvatica, protetta dalla legge in questione, è definita dall'art.2 ed è costituita dalle specie di mammiferi e di uccelli del quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. L'abbattimento di un animale non rientrante in tale categoria può eventualmente configurare il reato di cui all'art.544 bis c.p., ma non quello previsto dalla norma contestata. Il DA non è un animale che vive stabilmente o temporaneamente in libertà nella Regione Lombardia. Come riferito dalla guardia venatoria NA il DA è considerato nella provincia di Bergamo un animale nocivo da eradicare e, pur segnalando che nella zona di Cisano erano stati avvistati alcuni daini, il teste non escludeva che essi fossero fuggiti da qualche tenuta. La sentenza richiamata dal Tribunale non è pertinente in quanto il DA non appartiene ad una specie vivente in stato di libertà sul territorio nazionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Come ricorda anche il ricorrente, oggetto della tutela della L.11 febbraio 1992 n.157 è la fauna selvatica, costituita da quelle specie di animali (mammiferi ed uccelli), delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale (art.2 L.cit.).
3. Con accertamento in fatto, argomentato ed immune da vizi logici, il Tribunale ha ritenuto, sulla base della testimonianza di MA NA della Polizia Provinciale di Bergamo, che nella zona vivessero daini allo stato selvatico, tanto che alcuni esemplari erano stati avvistati nel territorio di Cisano Bergamasco anche otto mesi prima del fatto. Una volta accertato che tale specie di animali viveva, anche se temporaneamente, nella zona, allo stato selvatico, correttamente ha ritenuto il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass.pen. Sez. 3, 8.11.1995 n.12217), che la qualità di fauna selvatica non viene persa per il fatto che l'esemplare sia nato o cresciuto in allevamento.
4. Il ricorrente contesta con il ricorso tale accertamento in fatto, assumendo che il DA non è un animale che vive stabilmente o temporaneamente nella Regione Lombardia. Tali censure non tengono conto, però, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il 2 H tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se I risultati dell'Interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica dell'art.606 lett.e) c.p.p., con la L.46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta Illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr.Cass.pen. sez.6 n.752 del 18.12.2006). Anche di fronte alla previsione di un allargamento dell'area entro la quale deve operare, non cambia la natura del sindacato di legittimità; è solo il controllo della motivazione che, dal testo del provvedimento, si estende anche ad altri atti del processo specificamente indicati. Tale controllo, però, non può "mai comportare una rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi ed idonei ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito" (così condivisibilmente Cass.pen.sez.2 n.23419/2007-Vignaroli).
5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00. Così deciso in Roma il 9.5.2013 Soinen Il Consigliere est. Il Presidente lande flocon DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 MAG 2013 IL IL CANCELLIERE E T R Luana Mariani O C 3