Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2017, n. 36760
CASS
Sentenza 6 luglio 2017

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Massime1

L'omessa indicazione all'ufficiale giudiziario da parte del debitore esecutato della titolarità delle quote di società in accomadita semplice non integra il reato di cui all'art. 388, comma sesto, cod. pen., il quale ha d oggetto l'omessa o falsa dichiarazione in ordine a beni pignorabili e non quelli - come dette quote sociali - impignorabili e, come tali, esclusi dall'obbligo dichiarativo.

Commentario1

  • 1Art. 388 - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
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    1. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. 2. La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2017, n. 36760
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36760
Data del deposito : 6 luglio 2017

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