Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2003, n. 5690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5690 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0 569 0 /03 Oggetto assic. infortuni SEZIONE LAVORO Tasso Hecific ariendale Composta dagli UR DO SC R.G.N. 16256/Presidente Dott. Mario Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron..1261. Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rep. Consigliere Ud. 06/12/02 Dott. Pietro CUOCO Rel Consigliere Dott. Federico ROSELLI ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO, FRANCO QUARANTA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CASA CURA S. ANNA, persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante VIA AQUILEIA N. 12. presso 10 studio 2002 in ROMA MORSILLO, che lo rappresenta e • 5286 dell'avvocato ANDREA -1- : difende unitamente all'avvocato MAURIZIO LASCIOLI, giuata delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza It. 1337/00 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 26/04/00 - R.G.N. 15976/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Federico B ROSELLI;
udito l'Avvocato MUCCIO per delega PIGNATARO;
wokto C'aw. · Maca o And w : 3 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per J 1'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso dell'11 giugno 1997 al Pretore di Brescia la s.p.a. Casa di cura Sant'Anna contestava l'aumento del tasso specifico aziendale operato dall'Inail in sede di determinazione della tariffa assicurativa;
aumento dovuto all'indennizzo chiesto per infortunio in itinere dagli eredi di una dipendente della ricorrente;
I Pretoreche, costituitosi il convenuto, cessata la materia del contendere perdichiarava condono previdenziale, ma la decisione veniva riformata con sentenza del 26 aprile 2000 dal Tribunale, il quale accoglieva la domanda escludendo che l'infortunio in itinere fosse indice di aumento della pericolosità del lavoro in azienda e potesse quindi determinare ur aumento dei contributi dovuti all'Inail; the contro questa sentenza ricorre per cassazione 1'Istituto mentre la Casa di cura resiste con controricorso.
Ritenuto che
con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 39, 40 e 41 C. P. R. 30 giugno 1965 1. 1124, 19 e 20 d.m. 18 giugno 1988, sostenendo che a determinare l'aumento del tasso specifico aziendale, ā carico di una 1 singola impresa quale elemento di calcolo del contributo assicurativo, può bastare anche la denuncia di un infortunio avvenuto nella impresa stessa;
che il motivo non è fondato;
che le Sezioni unite di questa Corte con senterza 11 giugno 2001 n. 7853, in adesione alla tesi sostenuta dall' Inail, hanno osservato come il d.m. del 1986 cit. preveda il tasso specifico aziendale con riferimento al rapporto fra andamento infortunistico, in un determinato triennio, in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero dei lavoratori assicurati nella singola impresa nonché 1'ammontare delle loro retribuzioni;
che, per contro, non ha rilevanza 1'andamento infortunistico della singola azienda, e ciò in base al principio mutualistico che ispira zutta la disciplina assicurativa e cte impone di åver riguardo alla situazione complessiva e non ai singoli assicurati;
che pertanto l'asserza di infortuni in azienda non vale a ridurre il tasso specifico e, quindi, contributi dovuti;
che gli incentivi alla prevenzione infortuni attraverso riduzione del debito contributivo dei 4 singoli imprendi Lori sono previsti dalla tariffa del 1988 in sede diversa dalla regolamentazione del tasso aziendale;
che da questi principi enunciati dalle Sezioni unite non è ora motivo di discostarsi, con la conseguente impossibilità di tener conto ora del singolo infortunio avvenuto in azienda, ¿ sfavorc della medesima;
1che in base ad essi i sinistri sopportati dalla singola impresa possono rilevare solo per determinare su scala nazionale il rischio della lavorazione;
cho così ha disposto la sentenza impugnata, la essere confermata arcorché la quale deve fondata sulle peculiari tà motivazione, dell'infortunio in itinere, debba essere corretta ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. Civ.j che con quanto detto non contrasta la sentenza di questa Corte 16 marzo 1999 n. 2366, citata dalla difesa dell'Inail in udienza e nella quale, risolta una questione in materia di infortunio in itinere, la diversa questione del tasso specifico aziendale fu espressamente dichiarata assorbita e quindi non affrontate approrata;
che neppure la sentenza 18 luglio 2002 r. 10648 può essere considerata in contrasto con la sopra evocata pronuncia delle Sezioni unite poiché ivi la Corto si diffuse sulla ravvisabilità dell'infortunio in itinere ra non ritenne di svolgere alcuna considerazione in materia di tasso specifico aziendale;
che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 20.00% o tre ad euro duemilacinquecento per onorario. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2002. домот. Глеб Il Presidents: Mi Re II Cons. estensore: ederico Paulli IL CANCELLIERE fanselle Deposito ria 10. APR. 2003 CANCELLIERE Cua joust the ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 6