Sentenza 17 luglio 2002
Massime • 2
L'interesse a partecipare al giudizio previsto come causa d'incapacità a testimoniare dall'art. 246 cod. proc. civ., si identifica con l'interesse a proporre la domanda e a contraddirvi ex art. 100 dello stesso codice, sicché deve ritenersi colpito da detta incapacità chi potrebbe, o avrebbe potuto, essere chiamato dall'attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario, nonché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe, o avrebbe potuto, pretendere di essere garantito. È titolare di siffatto interesse, e, pertanto, incapace a testimoniare nel giudizio promosso per ottenere il risarcimento del danno causato dalla fuoriuscita di gas dalle bombole il soggetto cui il fabbricante le abbia consegnate per la distribuzione e l'eventuale installazione, in quanto a tale soggetto è estensibile la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 cod. civ. sicché egli è potenziale soggetto passivo dell'azione risarcitoria.
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (nella specie, produzione e distribuzione di gas in bombole), la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la prova del quale incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. In particolare, nella ipotesi in cui sia ignota la causa dell'evento dannoso, la responsabilità ex art. 2050 cod. civ. va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio dell'attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente. Il relativo accertamento rientra tra i poteri del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione ove sufficientemente e logicamente motivato.
Commentari • 4
- 1. La testimonianza scritta nel processo tributarioAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 17 maggio 2023
- 2. La capacità di testimoniare del rappresentante legale di una persona giuridica.Dott. Giulio Emilio Persello · https://www.avvocatoandreani.it/ · 27 maggio 2020
Il presupposto fondamentale da cui partire concerne la differenza primordiale che intercorre tra persona fisica e persona giuridica: la prima viene inquadrata dall'ordinamento giuridico come soggetto di diritto, caratterizzato dai diritti della personalità ovvero da quei diritti che hanno per oggetto attributi essenziali della persona umana; la seconda viene definita come un soggetto di diritto autonomo, ovvero un'organizzazione di persone o beni riconosciuta come un soggetto di diritto, a cui viene attribuita personalità giuridica. Fatta chiarezza sui i protagonisti, è necessario definire il contesto all'interno del quale questi operano ovvero l'istituto giuridico della prova …
Leggi di più… - 3. La responsabilità per l’esercizio di attività pericoloseAccesso limitatoWalter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 19 febbraio 2007
- 4. Danni da fumo: ente tabacchi non è responsabile, non aveva l'obbligo di informareAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 24 maggio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10382 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 0 38 2 /02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CI· Garments Composta dagli Ill.mi Sid R.G.N. 20262/98 Dott. Ugo FAVARA Presidente ConsigliereDott. Renato PERCONTE LICATESE Cron.27584 Rel. ConsigliereDott. Bruno DURANTE Rep. 2074 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Ud. 10/10/01 Consigliere - Dott. Gianfranco MANZO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA de dal Sig. per diritti €1.55 sul ricorso proposto da: 17 LUG. 2002 IR MA LI, elettivamente domiciliata in IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA VIALE CRESCENZIO 107, presso lo studio UFFICIO COPIE Richiesta copia studio difendedell'avvocato VERRECCHIA OSVALDO, che la dal Sig. ندنده giusta per diri UG. 2002₤ 455try uo: 2002 unitamente all'avvocato LISSONI GIAN LUIGI, il delega in atti;
IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
- ricorrente -
Richiesta copia studio dal Sig. GE contro per diritti € 155 legale 17 LUG. 20 02NOVOGAS SPA, in persona del s uo Presidente e il rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE unitamente Richiesta copia studio 2001 NA ON, che la difende El dal Sig. per diritti € 155 1726 all'avvocato CISI LAVIZZARI ADELE, giusta delega in il 17 LUG 2002 IL CANCELLIERE atti;
controricorrente n. 147/98 del Tribunale di SONDRIO, avverso la sentenza emessa il 5/3/98, depositata il 21/04/98; RG.141/94, causa svolta nella pubblica udita la relazione della udienza del 10/10/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito 1'Avvocato OSVALDO VERRECCHIA (per delega Avv. Gian Luigi Lissoni); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CA AR EL conveniva innanzi al pretore Romank di Morbegno la spa OV per sentirla condannare al risarcimento dei danni (lire 5.000.000) subiti dalla casa, di cui era proprietaria in Talamona, nell'incendio provocato dalla fuoriuscita di gas dalla che le era stata for- bombola della società convenuta, nita dal rivenditore IL DA. La società OV, costituitasi in giudizio, dedu- ceva che non risultava applicabile la presunzione di all'art. 2050 C.C. per difetto responsabilità di cui del presupposto del nesso causale;
in proposito eviden- ziava che la causa della presunta perdita di gas era 2 rimasta ignota, potendosi la perdita indifferentemente imputare a vizio di costruzione, a difetto di manuten- zione o di montaggio, a fatto colposo della danneggia- ta. Il pretore rigettava la domanda;
la decisione, gra- vata di appello dalla CA, veniva confermata dal tribunale di Sondrio con la motivazione che non risul- nesso causale tra "la tava sufficientemente provato il condotta della OV e l'incidente”, considerato che dal verbale dei vigili del fuoco di Sondrio emergeva che l'incendio era dovuto a "probabile perdita di gas"; che la capacità a testimoniare del IL era stata esclusa correttamente, attesa la possibilità che do- uk indirizzata contro di lui manda risarcitoria venisse quale fornitore della bombola. La CA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi;
la Liquigas spa già Novo- gas ha resistito;
le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso è rivolto contro l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale manca sufficiente prova del nesso causale, e de- nuncia vizio di ragionamento logico-giuridico ed erro- nea interpretazione dell'art. 2050 c.c. La sentenza impugnata -si sostiene- ha desunto dal 3 verbale dei vigili del fuoco che è incerto se l'incendio sia riferibile ad una perdita di gas;
sta di fatto, però, che esso non può che essere derivato dal gas, come avrebbe potuto essere agevolmente accertato mediante l'escussione dei Vigili del fuoco come testi- (l'una e l'altra inutil- moni o l'espletamento di ctu mente richieste) e risulta, del resto, per esclusione, non essendo validamente prospettabile altra causa. Individuata nella perdita di gas la causa dell'incendio -si prosegue- ne deriva “de plano" la re- della OV per avere sponsabilità ex art. 2050 c.c. riempito e poțto in distribuzione la bombola, mentre va Вдигин esclusa sia la responsabilità del rivenditore IL (per essersi lo stesso limitato alla consegna) che il fatto della danneggiata (per avere i vigili del fuoco una vuota e l'altra rinvenuto nella due bombole, casa semipiena attaccata ai fornelli). Il motivo è infondato. Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2050 C.C. è nesso causale tra l'esercizio necessaria la prova del e l'evento dannoso (Cass. dell'attività pericolosa 2.4.2001 4792;n. 24.6.1995 Cass. n. 7177); occorre, cioè, la prova positiva della sussistenza dello speci- fico fattore eziologico idoneo a determinare il danno, laanche prova negativa dell'insussistenza di ma non 4 соброво ○ composto ascrivibile a terzi qualsiasi fatto doloso estranei (Cass.
9.6.1973 n. 1666). Non basta unl'esistenza di semplice rapporto di sequenza, essendo, al contrario, necessario un rapporto che integri gli estremi di una sequenza costante, se- condo un calcolo di regolarità statistica, di tal che l'evento dannoso si ponga come conseguenza normale dell'attività (Cass. 15.5.1967 n. 1016). Non è richiesto che il danno sia collegato diretta- mente con il rischio specifico dell'attività ed è, in- vece, sufficiente che lo sia con il generico -esercizio di essa (Cass. 28.10.1980 n. 5779). B rank Normalmente il danno contestuale all'attività; una fase successiva, eccezionalmente può prodursi in ne in sufficientemente modo mediato purchè dipenda (Cass.
2.4.2001 n. 4792, in motivazione). Tanto si verifica nell'attività di produzione e di- stribuzione di gas in bombole, che è considerata peri- colosa non solo nelle fasi di riempimento, trasporto e distribuzione, ma anche nelle fasi successive, comprese commercio о consegna a qual- quelle di conservazione, siasi titolo di bombole vuote che abbiano contenuto gas, con il risultato di rendere l'esercente responsa- che si producano in bile di tutti gli eventi dannosi dipendenza inо occasione dell'uso del gas (Cass. 5 9.5.1969 n. 1595); in tali ultime fasi il pericolo in- sito nello svolgimento dell'attività si materializza e trasfonde nelle bombole che conservano in sé un' intrinseca potenzialità lesiva fino a quando non su- inoffensive biscano trattamento idoneo a renderle (Cass. 13.1.1981 n. 294). La prova del nesso causale fa carico al danneggia- to;
il relativo accertamento, al pari di quello concer- nente la pericolosità dell'attività, costituisce inda- gine di fatto riservata al giudice di merito (Cass.
4.12.1998 n. 12307; Cass. 24.6.1995 n. 7177). Una questione particolare si pone quando l'evento sia dipendente da causa ignota. Bonunk In tale ipotesi occorre distinguere a seconda che non si interrompa il rapporto eziologico con l'attività pericolosa in esercizio ovvero si induca incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente; nel primo caso va ritenuta e nel secondo esclusa la responsabilità ex art. 2050 c.c. Nella specie, i giudici di appello hanno espresso il convincimento che dalla documentazione offerta non si evinca prova certa della riconducibilità dell'incendio alla perdita di gas e quindi all'attività della OV;
la doglianza, che investe tale convinci- nell'apodittica mento, inammissibile, concretandosi 6 affermazione che l'incendio non può che essere derivato dalla fuoriuscita di gas che i mezzi istruttori ri- e chiesti lo avrebbero potuto dimostrare (e non certamen- te dimostrato); diventa a questo punto inutile l'esame delle ulteriori proposizioni, nelle quali si articola il motivo, in quanto presuppongono l'accertamento della dipendenza causale dell'incendio dal gas. Il secondo motivo di ricorso contiene denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c.; si muove alla sentenza impugnata la di censura avere ritenuto l'incapacità del IL a testimoniare, pur non avendo il medesimo alcun interesse nel giudizio quale semplice distributore e, all'occorrenza, instal- latore delle bombole fornite dalla OV. Вол ин Il terzo motivo costituisce esplicazione e svolgi- censura concernente mento del secondo, prospettando la l'incapacità a testimoniare sotto l'ulteriore profilo che la deposizione non avrebbe potuto danneggiare la OV, attesa l'esistenza di copertura assicurativa. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la stretta interdipendenza, sono infondati. al giudizio previsto L'interesse partecipare a dall'art. 246 c.p.c. come causa di incapacità a testi- moniare si identifica con l'interesse personale, con- creto ed attuale a proporre una domanda o a contraddir- vi di cui all'art. 100 c.p.c., sia sotto l'aspetto di una legittimazione primaria che sotto quello di una le- attuabile con intervento ade- gittimazione secondaria, sivo dipendente, senza che possa distinguersi tra le- gittimazione attiva o passiva e tra intervento volonta- rio o su istanza di parte (Cass.
3.10.1998 n. 9832). a testimoniare la persona E', pertanto, incapace che potrebbe o avrebbe potuto essere chiamata alterna- con il convenuto originario tivamente о solidalmente ovvero la persona da cui il convenuto stesso potrebbe o avrebbe potuto pretendere di essere garantito (Cass.
3.4.1998 n. 3432). untitolare di cosiffatto interesse ed è, per- E' ciò, incapace a testimoniare nel giudizio promosso per causato dalla fuo- ottenere il risarcimento del danno riuscita di gas dalle bombole la persona, cui il fab- bricante le consegni per la distribuzione e l'eventuale in quanto a seguito della consegna si installazione, estende ad essa la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., di tal che diventa legittimata pas- siva dell'azione risarcitoria (Cass. 13.1.1982 n. 182; Cass. 20.7.1979 n. 4352). E' infine inammissibile il quarto ed ultimo -motivo di ricorso e ricorso, con il quale si lamenta generica- state liquidate in mente che le spese giudiziali sono 8 una somma superiore ai massimi tariffari, senza fornire alcuna indicazione in ordine agli errori commessi dal giudice. E', infatti, giurisprudenza di questa Corte che a -sanzionato onere conunvi è parte carico della l'inammissibilità di specificazione delle voci della tariffa professionale asseritamente violata in modo da consentire al giudice di legittimità il controllo senza bisogno di ulteriori indagini (Cass. 25.5.2000 n. 6864; Cass. 24.3.2000 n. 3536). In conclusione, il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del 109T 129.11 giudizio di cassazione. 456T 30,99
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del TOT. 160,10 6, giudizio di cassazione. 8065 40 Così deciso in Roma nella camera di consiglio della 6 6 terza sezione civile della Corte di cassazione il 1 10.10.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Ugo forazy Bruno диганы IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa AR Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 17.07.06. IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa AR Aiello