Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2001, n. 3566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3566 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL0 3 5 6 6/0 1 " REPUBBLI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 10419/97 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere- Cron.7423 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere- Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud. 30/11/00 Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA ஞ் sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
UR AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANZINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANNIBALLI, rappresentato e difeso dagli avvocati INDRACCOLO ERSILIO, NAPOLI PIERLUCIO, giusta delega in atti;
controricorrente 2000 avverso la sentenza n. 1483/97 del Tribunale di LECCE, 5007 -1- depositata il 22/05/97 R.G.N. 1106/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con sentenza del 22 maggio 1997 il Tribunale di Lecce rigettava l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza emessa dal locale Pretore del lavoro con cui il Ministero stesso era stato condannato a pagare alla signora RR AN l'indennità di accompagnamento con q decorrenza dal primo febbraio 1996. Il Tribunale rilevava preliminarmente che il regolamento di cui al DPR 21 settembre 1994 n. 698, emanato a seguito della delega di cui alla legge 24 dicembre 1993 n. 537, recante disposizioni in tema di contenzioso giurisdizionale in tema di prestazioni assistenziali, prevedeva la legittimazione passiva delle regioni ovvero del Ministero del Tesoro a seconda che l'atto impugnato fosse stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso le USL o dalle commissioni mediche periferiche per le h pensioni di guerra e di invalidità civile;
che però la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 156 del 1996, nell'annullare detta disposizione, aveva in sostanza riaffermato la struttura unitaria del procedimento amministrativo- giurisdizionale che si instaura tra i richiedenti le prestazioni assistenziali e lo Stato che è tenuto ad erogarle, di talché la legittimazione passiva non poteva CHE spettare al Ministero dell'Interno in quanto soggetto tenuto alla erogazione. Avverso detta sentenza propone ricorso il Ministero dell'Interno affidato ad un unico complesso motivo. Resiste la RR con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero denunzia violazione e falsa applicazione dell' art. 17 comma 2 della legge 23.8.1988 n. 400, dell'art. 11 commi 1,2,3 e 4 della legge 24.12.1993 n. 537, dell'art. 3 comma 5 e dell'art. 6 comma 1 del DPR 21.9.1994 n. 698, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc perché per risolvere la questione della legittimazione passiva, il Tribunale avrebbe sostanzialmente disapplicato il DPR 698/94, le cui disposizioni trovando fonte nelle citate norme della legge 537/93, nonché nell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 che prevede l'emanazione di atti regolamentari nelle materie non coperte da riserva di legge - avrebbero sostanzialmente rango legislativo e quindi avrebbero effetto abrogativo delle norme legislative preesistenti. A seguito dell'annullamento da parte della Corte Costituzionale della disposizione che attribuiva alla regione la legittimazione passiva nei giudizi relativi agli accertamenti sanitari, si era creata indubbiamente una lacuna, ma erroneamente il Tribunale aveva ritenuto esso Ministero dell'Interno legittimato passivo nel giudizio relativo all'accertamento sanitario, perché, in contrasto con il DPR del 1994, aveva finito con l'unificare i due distinti momenti di tutela, diretto l'uno all'accertamento sanitario e l'altro alla concessione delle prestazioni, che invece la norma regolamentare aveva inteso separare nettamente anche in relazione ai procedimenti giudiziari e detta - separazione aveva ricevuto successiva conferma nell'art. 3 comma terzo della legge 8.8.95 n. 335. Il ricorso non merita accoglimento. Hanno infatti affermato le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 483 del 2000 che nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con il DPR n. 698 del 1994, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario, non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'Interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero;
la suddetta azione, peraltro, essendo volta all'affermazione del diritto alla prestazione economica richiesta, comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta (del privato o del Ministero convenuto) di accertamento di tale status con efficacia di giudicato implica la chiamata in causa del Ministero del Tesoro. Nella presente causa - in cui non è stato chiesto l'accertamento con efficacia di giudicato dello stato di invalidità ma solo l'erogazione di prestazioni ad esso ricollegate - l'applicazione del principio enunciato dalle Sezioni unite comporta la permanente titolarità del rapporto controverso in capo al Ministero dell'Interno, onde il ricorso da questi proposto va respinto. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 30 novembre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE ве щуп Me he lun Pille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 1 7 NOR. 2001 oggi, E M LABORATORE E R P CELLERIA U S E I B 3