Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2013, n. 38163
CASS
Sentenza 10 luglio 2013

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Massime1

Le spese del procedimento per ingiusta detenzione vanno regolate secondo i criteri indicati dagli att. 91 e 92 cod. civ., di talché il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa e non consente di sindacare la scelta circa l'opportunità di compensazione, facoltà, quest'ultima, che rientra nei poteri del giudice di merito.

Commentario1

  • 1Art. 643 - Riparazione dell’errore giudiziario
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Riparazione dell'errore giudiziario (art. 643) Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario – che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze – ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice. Ne consegue che in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2013, n. 38163
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38163
Data del deposito : 10 luglio 2013

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