Sentenza 6 febbraio 2004
Massime • 1
Non incorre nella violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza il giudice che, sulla base della prospettazione proveniente dall'imputato, lo ritenga colpevole del delitto di ricettazione, qualificando diversamente l'originaria imputazione di concorso in peculato, non ravvisandosi alcuna violazione del diritto di difesa in quanto la condotta originariamente contestata permaneva nei suoi caratteri essenziali in quella ritenuta in sentenza. (Conoscenza dell'altruità e provenienza illecita dei beni e la loro cessione a terzi).
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Il titolare di un esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti, in maniera eccessiva, dalla propria clientela, anche all'esterno del locale (e affiggere un cartello non basta). Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 18 gennaio – 8 maggio 2017, n. 22142 Presidente Fiale – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. G.I. era stato citato a giudizio dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine per avere "in diverse circostanze di tempo, e nella sua qualità di gestore del pubblico esercizio (omissis) composto di due aree, l'una all'insegna M. e l'altra all'insegna (omissis) , sito in (omissis) , non impedendo gli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2004, n. 40538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40538 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 06/02/2004
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 208
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 41727/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA LI, nata a [...] il [...];
contro la sentenza in data 17 luglio 2002 della Corte di appello di Palermo;
Visti gli atti e il decreto impugnato;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Bruno Oliva;
Udito il Procuratore Generale, Dott. E. Delehaye, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha ritenuto BA RI responsabile del delitto di ricettazione continuata, così modificata l'originaria imputazione di concorso in peculato, per avere ceduto a terzi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mercè varia di cui il marito, maresciallo dell'aeronautica militare, si era appropriato prelevandola dal magazzino ordinario del 35 gruppo radar di Marsala, di cui era il fiduciario. Si deduce dalle sentenze di merito che la responsabilità della BA è stata affermata traendo argomento dalle risultanze di una serie di intercettazioni telefoniche, servizi di appostamento, perquisizioni domiciliari e deposizioni di militari in servizio presso il detto gruppo radar.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata per i motivi che qui di seguito verranno illustrati.
Con il primo di essi la BA lamenta la violazione degli art. 521 e 522 del codice di rito, poiché all'iniziale imputazione di concorso in peculato aveva fatto seguito la diversa qualificazione dell'episodio in termini del tutto incompatibili con la precedente contestazione, e, quindi, la condanna per un fatto diverso. La doglianza è infondata, poiché la violazione dell'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non si verifica quando la diversa qualificazione del fatto ritenuta nella decisione sia stata prospettata, come nella specie con l'atto di appello, dallo stesso imputato per farne derivare un'ipotesi di reato meno grave, atteso che, avendo in tal caso il medesimo imputato apprestato la necessaria difesa in relazione alla diversa prospettazione del fatto volontariamente offerta, non è dato ravvisare quella violazione del diritto di difesa conseguente alla trasformazione o sostituzione dell'addebito che la norma intende sanzionare. Soltanto per completezza d'indagine va aggiunto che il principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza risulta violato allorché vi sia una sostanziale immutazione del fatto contestato, tale cioè da pervenire ad una sostituzione dell'oggetto dell'imputazione capace di compromettere l'esercizio del diritto di difesa. Tale situazione non si è comunque verificata nel caso in esame, poiché la condotta di concorso in peculato inizialmente contestata resta identificabile in quella ritenuta in sentenza, che della prima ha mantenuto i connotati essenziali, quali la conoscenza della altruità e provenienza illecita dei beni, nonché la loro cessione ai terzi.
Egualmente infondato è il secondo mezzo con il quale la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 267 c.p.p. poiché, contrariamente all'avviso espresso dalla Corte territoriale, il decreto autorizzativo delle intercettazioni telefoniche sarebbe privo di qualsiasi riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di reato e alla indispensabilità di tale mezzo di ricerca della prova, e, per altro verso, i decreti di proroga sarebbero del tutto privi di motivazione. Infatti si deve apprezzare sul punto il corretto riferimento della Corte territoriale, da un canto, all'indicazione nel provvedimento, in forma sintetica ma esauriente, delle ragioni che giustificavano la sua adozione (cenno della condotta antigiuridica e dichiarazioni rese e registrate concernenti la sottrazione di beni di proprietà della pubblica amministrazione), e, dall'altro, all'esauriente riferimento nei decreti di proroga sia alla plausibilità della richiesta del Pubblico Ministero, sia al provvedimento originario da cui essi traggono la propria legittimazione.
Condivisibile è, invece, il terzo mezzo con il quale la BA, lamentando la violazione degli art. 132 e 135 c.p., critica la determinazione della pena. Infatti la Corte territoriale, pur essendo pervenuta alla diversa qualificazione giuridica del fatto come ricettazione, non ha fornito alcuna spiegazione delle ragioni in forza delle quali la pena, ritenuta dal giudice di prime cure adeguata in relazione al più grave reato di peculato, fosse ancora congrua nonostante la minore gravità del reato in concreto ritenuto sussistente.
Per tale parte la sentenza in esame deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo tenuta ad esprimere in forma esauriente il proprio convincimento. Rigetto nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla mancata rideterminazione della pena e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2004