Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 2148
CASS
Sentenza 14 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento del contratto quando si verificano, simultaneamente, le seguenti condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente; che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore; che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave.

La parte contro la quale è diretto il ricorso per cassazione, che non abbia depositato il controricorso, ha facoltà di partecipare alla discussione orale, ma non può produrre documenti - facoltà questa riservata ai ricorrenti e ai controricorrenti - sia pure al solo scopo di eccepire l'inammissibilità del ricorso.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 2148
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2148
    Data del deposito : 14 febbraio 2001

    Testo completo