Sentenza 14 febbraio 2001
Massime • 2
In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento del contratto quando si verificano, simultaneamente, le seguenti condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente; che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore; che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave.
La parte contro la quale è diretto il ricorso per cassazione, che non abbia depositato il controricorso, ha facoltà di partecipare alla discussione orale, ma non può produrre documenti - facoltà questa riservata ai ricorrenti e ai controricorrenti - sia pure al solo scopo di eccepire l'inammissibilità del ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI "
Dott. FRANCESCO TRIFONE "
Dott. ALBERTO TALEVI "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
DI ER AL elett. dom. in Roma via Augusto Riboty n. 21, presso lo studio dell'avv. Nando Ranalli che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
CENTURION IMMOBILIARE s.p.a. (già Centurion Assicurazioni s.p.a., già Prudential Assicurazioni s.p.a.), in persona del procuratore Alessandro Matarazzo, elett. dom. in Roma, via Otranto n. 36, per esso lo studio dell'avv. Mario Massano che la rappresenta e difende in virtù di procura notar Cellina n. 26054 rep. del 14.12.1998 - resistente -
avverso la sentenza n. 2123 in data 9 - 19 giugno 1997 della Corte di Appello di Roma (r.g. n. 3106/93). Udita nella pubblica udienza del 27 ottobre 2000 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini.
È comparso per il ricorrente l'avv. Nando Ranalli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
È comparso per la resistente l'avv. Mario Massano, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. Sentito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha chiesto il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo e terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'incendio, verificatosi il 19 marzo 1988 nel supermercato di AL Di RI, produsse un danno di lire 195.000.000. Con atto di citazione del 16 marzo 1989 il danneggiato - tanto premesso e premesso altresì che il 10 luglio 1987 egli aveva assicurato tale rischio con la società Prudential Assicurazioni, la quale, verificatosi l'evento, aveva rifiutato di corrispondergli l'indennizzo nella misura come sopra concordata addebitandogli la violazione del primo comma dell'art. 1892 c.c. per avere egli, al momento della conclusione del contratto, sottaciuto un precedente incendio subito nell'immobile assicurato - convenne dinanzi al Tribunale di Roma la predetta società e ne chiese la condanna al pagamento della somma concordata, oltre accessori. Con sentenza del 4 dicembre 1992 l'adito Tribunale, disattesa l'eccezione di inoperatività della polizza, sollevata dalla convenuta, accolse la domanda.
In riforma di tale decisione, impugnata dalla società assicuratrice, con la pronuncia ora gravata la Corte di appello ha respinto la domanda ed ha condannato l'attore appellato al pagamento delle spese del doppio grado.
Secondo la Corte, legittimamente la società assicuratrice aveva rifiutato di corrispondere l'indennizzo "ritenendo nullo il relativo contratto ex art. 1892 c.c.": tre giorni prima della conclusione di esso il Di RI aveva infatti subito un tentativo di incendio nello stesso supermercato, incendio che aveva personalmente provveduto a spegnere nelle successive indagini di polizia giudiziaria egli aveva dichiarato di aver visto le fiamme, di aver sentito un forte odore di benzina e di aver anche ricevuto numerose minacce a scopo di estorsione.
Tre giorni dopo, nello stipulare la polizza in questione, lo stesso aveva dichiarato di non aver subito sinistri della stessa natura, ed aveva solo precisato di aver subito un atto vandalico nel proprio negozio con danno alle vetrine di 400.000 lire, già risarcito. La prova per testi, diretta a dimostrare che la società assicuratrice era stata notiziata del precedente tentativo di incendio, era stata negativa, e d'altra parte il Di RI, se avesse parlato di tale precedente, lo avrebbe certamente fatto risultare dal contratto.
Le gravissime reticenze dell'assicurato ed il brevissimo intervallo trascorso dal precedente episodio dimostravano quanto meno la di lui colpa grave.
Per la cassazione di tale decisione il Di RI ha proposto ricorso affidato a tre motivi. L'intimata ha conferito procura per essere difesa e depositato documenti notificati al ricorrente. Questi ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è ammissibile perché tempestivamente notificato alla controparte costituita nel giudizio di appello presso il procuratore domiciliatario.
Non può essere esaminata l'eccezione di inammissibilità, formulata dalla resistente sulla base dei documenti dalla stessa notificati al ricorrente: non avendo, infatti depositato il controricorso, essa, come precisa il primo comma dell'art. 370 c.p.c., può soltanto partecipare come ha partecipato - è - alla discussione orale senza poter invece produrre documenti, facoltà questa che, come è ribadito dall'art. 372 cpv. c.p.c. è riservata invece ai soli ricorrente e controricorrente.
2. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 e 395 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 1892 e 2699 ss c.c. ed afferma che non ricorrevano i requisiti richiesti dal menzionato art. 1892 per l'annullamento del contratto di assicurazione e che il contrario convincimento della sentenza impugnata è basato sull'erroneo presupposto di comportamenti e dichiarazioni fatte da esso ricorrente in occasione del precedente episodio, comportamento e dichiarazioni che erano invece riferibili al di lui padre.
Con il secondo motivo il ricorrente allega la violazione degli artt. 1892, 1362 e ss., 1746, 1337 1175, 11371 2727, 2729 c.c. nonché l'errata valutazione delle prove, ed afferma che la Corte territoriale, nel valutare la clausola contrattuale dattiloscritta concernente l'atto vandalico del 6 luglio 1987 avrebbe dovuto tener conto del dovere di correttezza gravante sull'assicuratore, ed in tale ottica, ed a prescindere dalla circostanza se il fatto fosse stato o meno correttamente descritto nella clausola, avrebbe dovuto escludere malafede e colpa grave di esso ricorrente. Infine, con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1892, 2697 c.c. e dell'art. 1 cond. generali di polizza nonché vizio di motivazione ed afferma che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, dalla prova testimoniale era emersa la conoscenza della reale situazione di fatto da parte dell'agente dell'impresa assicuratrice, conoscenza risultante anche dall'inchiesta penale, e che le minacce, relative al precedente episodio erano intervenute successivamente alla data del 10 luglio 1987 di stipulazione del contratto di assicurazione. I tre motivi strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
La Corte - premesso, che nessun provvedimento deve essere emesso quanto al preteso vizio revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., riguardo al quale il ricorrente si è riservato di agire in separata sede - osserva che in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento del contratto quando si verificano simultaneamente, le seguenti condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore;
che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo colpa grave (da ultimo Cass. 10.6.1998 n. 5770). L'accertamento, peraltro, della sussistenza o meno della reticenza, dell'incidenza di essa sulla formazione della volontà contrattuale dell'assicuratore, della sussistenza o meno nella condotta dell'assicurato del suindicato elemento soggettivo, involge questioni di fatto, come tali rimesse al giudice del merito la cui decisione è insindacabile se adeguatatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici come deve riconoscersi nella specie nella quale la Corte territoriale partendo dalle richiamate premesse giuridiche che anche il ricorrente mostra di condividere ha motivatamente ritenuto accertati detti requisiti così manifestando un convincimento che sostanzialmente, ma inammissibilmente, lo stesso ricorrente pretende, in questa sede di legittimità, dovesse essere invece diverso.
Nel doveroso esame, infatti, dell'eccezione di annullamento del contratto di assicurazione - sollevata dall'impresa di assicurazione ai sensi del primo comma dell'art. 1892 c.c. e della quale la stessa era tenuta a fornire la prova - i giudici di merito dovevano verificare la portata della clausola contrattuale (la quale l'assicurato aveva fatto riferimento all'episodio del 6 luglio 1987 - avvenuto, dunque, quattro giorni prima della stipulazione del contratto - qualificandolo atto vandalico e precisando che esso aveva prodotto un danno di lire 400.000, in corso di liquidazione da parte di altra compagnia di assicurazione, e dunque, porre a confronto il fatto, così come effettivamente verificatosi, ed il fatto così come riferito, al fine di accertare se come affermava l'attuale resistente, tale dichiarazione fosse inesatta e reticente. Orbene i giudici del merito hanno escluso che l'episodio del 6 luglio sia effettivamente consistito in un atto vandalico qualificandolo invece come tentativo di incendio attuato mediante spargimento di benzina e, nel porre in evidenza le minacce estorsive, che lo accompagnarono, hanno inteso segnalare l'elevato spessore criminale del fatto: che, come si sa, va tratto dalle modalità della condotta dell'agente piuttosto che dalle conseguenze effettivamente verificatesi.
Tale accertamento è immune dai vizi allegati dal ricorrente:
che, infatti, all'episodio fosse stato presente non lui personalmente ma il padre è circostanza del tutto marginale e priva del carattere di decisività richiesto invece dall'art. 360 n. 5 c.p.c. e ciò sia in considerazione degli stretti vincoli di parentela tra detti soggetti sia del fatto che il ricorrente ne venne a conoscenza, avendo fatto riferimento a tale episodio nella clausola contrattuale. Era invece onere dell'assicurato provare che l'assicuratore conoscesse prima della conclusione del contratto, le circostanze relative alla dichiarazione inesatta o alla reticenza (Cass. 25.3.1999 n. 2815), ma l'apprezzamento di tale prova, rimessa al giudice del merito, può invalidare la relativa sentenza nel caso in cui lo stesso giudice non abbia esaminato circostanze decisive portate a sua conoscenza.
Nella specie che l'impresa assicuratrice fosse venuta a conoscenza di tali particolari dal rapporto è questione di fatto che non risulta ne' si afferma, prospettata in appello ed è comunque smentita dalla circostanza che la data del rapporto, quale indicata dallo stesso ricorrente (3.8.1987), è successiva a quella di stipulazione del contratto, mentre è una mera congettura che detta impresa si sia rivolta al precedente assicuratore del Di RI per avere maggiori ragguagli.
Il ricorrente non nega le numerose minacce a scopo di estorsione, anche alle quali la sentenza impugnata si è riferita, ma afferma che esse intervennero successivamente al contratto: questione osserva il collegio anch'essa di fatto, che a sua volta non risulta nè si afferma, dedotta in appello e che non può pertanto comportare vizi motivazionali.
Sulla base del confronto tra fatto accaduto e clausola contrattuale la Corte territoriale ha tratto che fu reticente (impropria, come lo stesso ricorrente riconosce) la dichiarazione resa dall'assicurato, e relativa, come detto, ad un atto vandalico:
fatto quest'ultimo, come è noto, contrassegnato dalla occasionalità e, come tale, ontologicamente diverso da un tentativo di incendio attuato a scopo di estorsione, e come tale reiterabile, talché l'interpretazione della clausola demandata al giudice del merito, appare a sua volta priva di ogni vizio.
La conclusione cui la Corte del merito è pervenuta è basata su duplice ratio decidendi: la valutazione della prova testimoniale ritenuta negativa per la tesi dell'assicurato, e la clausola suddetta, con la conseguenza che l'interpretazione di questa è di per sè sola sufficiente a sorreggere la decisione ed importa l'assorbimento delle censure che investono la prova testimoniale. Il convincimento che l'assicurato fu reticente e che agì quanto meno con colpa grave è motivato e conseguente alle premesse di fatto e come tale a sua volta incensurabile in questa sede.
Il ricorso è pertanto infondato. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 27 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2001