Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
01711/0 1EPUBBLI 4 O 7 L 3 L . O N B ) , E 1 E E 9 C 9 N 1 A - O P I 1 Z IN NOME DEL P OLO ALIA O 1 I - A D 1 R 2 T E S I C I G RTE SUPREMA DI CASSAZIONE E D 9 R Oggetto 3 U I A E D C 6 E SEZIONE PRIMA CIVILE E 4 T . N N T . E T T S R E S I A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ( OLLA Presidente R.G.N. 1216/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere Cron. 3629 Dott. Giovanni Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Rep. FELICETTI Consigliere Dott. Francesco Ud.19/05/00 MACIOCE Consigliere Dott. Luigi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE 453 SENTENZA dal Sign 3000 per diritti L. 1 7 FEB 2001 sul ricorso proposto da: CANCELLIERE DELL'ARNEO, in CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSTINIANI 18, presso l'avvocato PELLEGRINO G., rappresentato e difeso dall'avvocato GRECO GIOVANNI, giusta mandato in CG069423 calce al ricorso;
- ricorrente
contro
DE GIORGI EMILIA;
- intimata + 2000 avverso la sentenza n. 163/98 del Giudice di pace di 1059 NARDO', depositata il 24/04/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso con l'assorbimento dei restanti motivi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice di pace di Nardò, con sentenza, non definitiva del merito, pubblicata il 13 dic. 1997, dichiarava la propria competenza in ordine alla domanda proposta da EM De GI nei confronti del IO speciale per la Bonifica di Arneo,. diretta all'accertamento che l'immobile di proprietà dell'attrice non è soggetto al contributo consortile e alla conseguente condanna del IO alla restituzione della somma di Lire 105.148 dovuta dalla De GI a quel titolo pagare al fine di evitare l'esecuzione esattoriale. Rilevava il giudice di pace che ai contributi consortili non può riconoscersi la natura di imposte ○ tasse a norma dell'art. 9, comma 2, essendo la assimilazione alle imposte di c.p.c., tali contributi prevista a taluni specifici fini (come al fine della esazione), ma non a quello determinazione della competenza in ordinedella alle relative controversie, poiché vale al riguardo la natura privatistica di obbligazione accessoria alla titolarità di un diritto reale come obbligazione o onere reale): sicché nella specie, riguardando la contestazione il contributo di lire 105.148, non poteva dubitarsi della competenza per hatever 3 materia e valore del giudice adito а norma dell'art. 7 c.p.c.. Con successiva sentenza pubblicata il 24 aprile 1998 il giudice di pace di Nardò accoglieva nel merito la domanda della De GI, poiché l'immobile urbano di proprietà dell'attrice non aveva ricevuto alcun beneficio, diretto о indiretto, dalla attività consortile (essendo insufficiente la circostanza che il bene sia compreso nell'ambito territoriale in cui opera il IO). Il IO (che aveva presso riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva) ha proposto ricorso per cassazione contro entrambe le sentenze deducendo due motivi di impugnazione. La De GI intimata - non si è costituita in questa fase. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel motivo proposto a sostegno del ricorso avverso la sentenza - non definitiva del merito, 13 il IO ricorrente prospetta dicembre 1997 - la violazione delle norme sulla competenza, "violazione e falsa applicazione" dell'art. 9, comma 2, c.p.c., degli artt. 862 e 864 C.C., degli artt. 21 e 59 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 10, commi 2,3 e4, legge regione Puglia 31 maggio he sand 1980, n. 54 e argomenta le ragioni per cui la competenza per le controversie relative ai contributi dovuti ai consorzi di bonifica spetta ratione materiae al Tribunale. Il ricorrente richiama la recente sentenza di questa Corte a sezioni unite (n. 9493 del 1998) che ha confermato l'indirizzo già maggioritario nella giurisprudenza di legittimità nel senso della natura tributaria dei contributi consortili di bonifica come prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica, esigibili con le forme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, come ha ribadito anche la Regione Puglia nell'art. 19 legge reg. 54/1980. Afferma in subordine il ricorrente che la controversia deve per altro ritenersi di valore indeterminato, poiché la De GI ha contestato il diritto stesso del IO a pretendere il contributo periodico e quindi in ogni caso la competenza nella specie apparterrebbe al Tribunale. Il motivo è fondato. Aderisce il collegio dell'indirizzo ampiamente maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte, confermato di recente dalla pronuncia a sezioni unite (n. 9493 del 1998) che ha condiviso il principio (già enunciato anche in talune sentenze I saved 5 nn. 55 del 1963 e 5 del 1967 della Corte secondo cui "le modalità di Costituzionale) costituzione del consorzio di bonifica, la sua struttura, le finalità di preminente interesse pubblico che dominano lo svolgimento della sua attività istituzionale chiariscono come non si possa fondatamente sostenere che l'obbligo di contribuenza derivi da. un impegno di carattere contrattuale associativo, assunto dai proprietari interessati alla bonifica, in quanto tale obbligo deriva dalla legge, la quale considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti alla bonifica, la partecipazione alle spese da parte dei titolari dei beni inclusi nel perimetro del comprensorio, facendo così discendere che i contributi, esigibili mediante ruoli di contribuenza e con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, rientrano nell'ambito dell'art. 23 Cost., non avendo rilievo, in senso contrario, che la contribuzione sia commisurata ai benefici derivanti ai proprietari, collettivamente o individualmente, dalle opere di bonifica". Accolto dunque il ricorso proposto contro la sentenza non definitiva del merito che ha dichiarato la competenza del giudice di pace adito, hojavi 6 cassata tale sentenza e dichiarata la competenza del Tribunale di LE (in ragione della natura "tributaria" della controversia), ne consegue l'inammissibilità del ricorso proposto contro la sentenza definitiva del merito (caducata per l'effetto espansivo dell'annullamento della sentenza "parziale"). Sussistono giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso proposto contro la sentenza 13 dicembre 1997 dal giudice di pace di Nardò, cassa tale sentenza e dichiara la competenza del Tribunale di LE;
dichiara inammissibile il ricorso contro la sentenza 23 marzo 1998 dello stesso giudice;
compensa tra le parti le spese di questo giudizio. Roma, 19 maggio 2000. Il Relatore Giovanni lossidest. IlPresidente from oth DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN7 FEB. 2001 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo било IL CANCELLIERE- Oggi, Maria Di Nuzz 7