Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2003, n. 3780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3780 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ZIONE LAVORO0 3 Lavoro 0.3 Composta dagl Si ri Magistrate: Dott. Vincenzo MILEO Presi nte R.G.N. 18792/01 Rel. Consigliere Cron.8713 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 28/11/02 Dott. Pasquale PICONE Consigliere - Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: S.T. MICROELETTRONICS SRL O S.T. MICROELECTRONICS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E.Q.VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, rappresentato e difeso dagli avvocati SC ANDRONICO, ANTONIO LEONARDI, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA RESINA SC, C.NE CLODIA 82, presso lo studio dell'avvocato PENNISI, che 10 rappresenta e difende 2002 SALVATORE 4911 unitamente all'avvocato SALVATORE CALABRO', giusta -1- | delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 337/01 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 14/05/01 - R.G. N. 460/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso -2- 1879201 Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Catania, ES SC, dipendente della società Microelettronics, deduceva che a seguito di un giudizio da lui proposto contro il datore di lavoro,, con sentenza pretorile del 28 marzo 1996, confermata in appello, era stata dichiarata la illegittimità della sua messa in cassa integrazione guadagni, con condanna della società al risarcimento del danno subito, pari alla differenza tra quanto percepito per integrazione salariate e quanto gli sarebbe spettato a titolo di retribuzione, con gli accessori di legge. In parziale accoglimento della domanda, il pretore condannava la società al pagamento delle somma di lire 95 milioni circa, con esclusione di alcune voci dalla retribuzione e, quindi, dal calcolo del dovuto, quali la maggiorazione per turni e per lavoro domenicale, il premio aziendale e l'indennità chilometrica. Su appello del lavoratore, che si doleva di questa esclusione, la Corte d'appello di Catania, comprendeva anche tali voci nel calcolo del risarcimento, sul rilievo che esse non erano collegate di necessità al lavoro prestato, come il datore di lavoro sosteneva;
e ciò previo accertamento che esse venivano sistematicamente percepite dal lavoratore non in connessione con la prestazione lavorativa, ed anche, come l'indennità chilometrica, in modo forfettario, a prescindere dai chilometri percorsi. Avverso la sentenza della Corte, pronunciata in data 3 maggio 2001, la società EL ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Д Resiste l'intimato con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 e 2909, oltre che degli artt. 1362 e s.s. c.c. e vizi della motivazione sintesi sostenendo che la Corte d'appello sarebbe pervenuta alla decisione senza tenere conto della sentenza pretorile passata in giudicato intervenuta tra le parti, costituente giudicato esterno, in data 28 marzo 1966, che, pronunciando sull'an, aveva condannato essa società al pagamento delle differenze tra quanto spettante al lavoratore a titolo di retribuzione e quanto percepito a titolo di cassa integrazione, escludendo pertanto dal calcolo le voci anzidette. Orbene, questo profilo della censura non ha fondamento, in quanto non risponde al vero, perchè, viceversa, la sentenza ora in esame ha valutato la decisione pretorile sopra citata, in quanto, trattandosi di risarcimento del danno, andavano valutate tutte le voci di danno, a prescindere dalla retribuzione contrattuale, dovendosi considerare quanto il lavoratore aveva perduto omnicoprensivamente per effetto della illegittima messa in cassa integrazione, e ciò perchè la loro corresponsione sistematica e continuativa permetteva di considerale componenti della retribuzione, a nulla rilevando che le voci rivendicate erano state considerate a parte dalla consulenza tecnica disposta per la liquidazione del danno.. Neanche rileva l'altra osservazione, che, nella specie, la prestazione lavorativa era assente, in quanto ciò non è certo imputabile al lavoratore e perchè, per esempio, la indennità chilometrica veniva riconosciuta, come le altre voci, anche in assenza di viaggi, ( statuizioni queste contenute nella sentenza impugnata e non contraddette dal ricorso ), o, comunque, non in stretta connessione con il lavoro svolto, che, pertanto, per questo riguardo era la causa delle indennità, ma senza alcun rapporto sinallagmatico con la prestazione del lavoratore. 2 Non specificando poi il ricorso altre puntuali censure, ma solo generiche doglianze, esso va disatteso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1 co oltre C oltre ad euro 2000 per onorario. Roma, 28 novembre 2002 Il Presidente Il Cons. est. situl U relião Miles Quine Scoville IL CANCELLIERE Depositato In Cancellería oggi, 14 MAR. 2003 Manelle UCANCELLIERE * I I T O O D R T A S L T A R T . 1 0 I T R E G S E . D D A O C N I E R T A A , S S A S E N E D A I M E T P S I O O T A D B L I L O , D ૦ ૩ ૭ / ૨ 3