Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4674 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA INNOME DEL POPOLO ITALIA04674/0 5 LA CORTE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -IANNIRUBERTO EST.- Presidente R.G.N.15176/98 Dott. Giuseppe Consigliere Dott. Vincenzo MILEO Cron.9932 CUOCO Consigliere Dott. Pietro SIMONESCHI Consigliere rel. Rep. Dott. Guglielmo BALLETTI BRUNO CELLERINO Consigliere Ud. 14.11.2000 Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente: SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IMMOBILIARE MARCONI s.r.l., in persona del legale dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 rappresentante AR RL, elettivamente domiciliata | -2.9.MAR. 2001. in Roma, piazza Mazzini 8, presso lo studio dell' avv. IL CANCELLIENE Giorgio della Valle, che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
ISPETTORATO (ora DIREZIONE) PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE, in persona del Dirigente pro-tempore, ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l' Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
4701 controricorrente avverso la sentenza del OR di Firenze n. 1026/97 depositata il 4 luglio 1997 R.G. n. 6205/94. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2000 dal Relatore dott. Guglielmo Simoneschi;
udito l' avv. Giorgio della Valle per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al OR di Firenze la s.r.l. Immobiliare AR proponeva opposizione avverso la ordinanza-ingiunzione n. 147 del 24 agosto 1994 emessa dall' Ispettorato Provinciale del Lavoro di Firenze, con la quale le era stato ordinato il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di £. 33.476.000, per la violazione degli artt. 11,13,18 e 21 legge 264/49 e dell' art. 20 T.U. 1124/65, per aver assunto, non tramite la competente sezione circoscrizionale per l' impiego, cinque lavoratori extracomunitari, per aver omesso di comunicare allo stesso ufficio la cessazione del rapporto di lavoro con i suddetti lavoratori ed, infine, per aver omesso di istituire i 2 regolamentari libri di paga e matricola. A sostegno della opposizione la società osservava di non aver mai assunto i cinque extracomunitari, i quali, dopo aver sporto denunzia all' Ispettorato del lavoro di Siena, in un secondo momento avevano dichiarato dinanzi ad un funzionario della Questura della stessa città di non aver mai lavorato per la AR s.r.l.; in ogni caso rilevava che le sanzioni inflitte erano superiori ai ed ingiuste perchéminimi particolarmente onerose. Il OR adito, con sentenza 13 giugno-4 luglio 1997, rigettava l' opposizione. Osservava il giudice che i cinque lavoratori extracomunitari avevano riferito all' Ispettorato del lavoro di Siena di aver lavorato per la opponente, in qualità di manovali in vari cantieri e di aver abitato in una casa fornita dalla stessa società in Monteroni d' Arbia;
che tali circostanze erano state confermate da indagini svolte dalla Stazione dei Carabinieri di detta località; che l' abitazione fornita ai lavoratori era nella disponibilità della famiglia AR;
che le dichiarazioni rese dai lavoratori all' ed attendibili, Ispettorato erano circostanziate 3 mentre non potevano essere considerate tali quelle alla Questura di Siena in epoca indirizzate successiva. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Immobiliare AR s.r.l. con quattro motivi, illustrati da memoria. L' Ispettorato (ora Direzione) Provinciale del lavoro di Firenze resiste con controricorso, peraltro notificato fuori termine. MOTIVI DELLA DESIONE 1. Con il primo motivo denunziando- nullità del procedimento e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - sostiene la ricorrente che il OR, dopo aver ammesso la relativa prova, non ha poi provveduto alla escussione del teste NA, funzionario della Questura di Siena, il quale avrebbe dovuto riferire circa la denunzia presentata dai cinque lavoratori extracomunitari, ma anche di quella successiva di segno contrario, tanto al fine di accertare 1' esistenza di "una vera e propria congiura" a suo danno. Per altro la decisione impugnata si fonda soltanto suverso, elementi indiziari (denunzia dei predetti lavoratori, sopralluogo effettuato dai Carabinieri 4 nell' abitazione di Monteroni d' Arbia).
2. Con il secondo motivo viene censurata per vizio di motivazione l' accertamento compiuto dal OR in ordine alla disponibilità da parte della Immobiliare AR dell' appartamento di Monteroni d' Arbia, non avendo quel giudice spiegato in base a quale elemento "abbia ritenuto 1' immobile in questione riferibile alla ricorrente".
3. Con il terzo motivo sempre denunziando vizi di motivazione circa un punto decisivo - assume la Immobiliare AR che le dichiarazioni rese dai cinque lavoratori erano estremamente contraddittorie ed imprecise circa la individuazione del presunto datore di lavoro;
che l' abitazione occupata da costoro era di proprietà di tal ND ER, né dipendente né socio della società; che le dichiarazioni dei menzionati lavoratori non erano attendibili sia per aver costoro riferito di aver consegnato il libretto di lavoro ad TO AR (in quanto non potevano avere la materiale disponibilità di tale documento), sia per la imprecisa indicazione dei cantieri, presso i quali avrebbero prestato la loro opera.
4. Con il quarto motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione (art. 16 legge 689/81) nonché vizi di motivazione circa un punto decisivo della controversia, dato che non sono stați osservati i criteri, fissati dalla norma richiamata (ossia gravità dei fatti, opera svolta dall' agente per 1' eliminazione о attenuazione delle conseguenze della violazione, personalità dello stesso e sue condizioni economiche), per la determinazione della misura della sanzione.
5. I primi tre motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione. La Corte ritiene di dover ricordare che, secondo la propria costante giurisprudenza, nella valutazione del materiale probatorio il giudice del merito è libero di utilizzare alcuni degli elementi acquisiti, senza essere tenuto a valutare singolarmente tutti gli altri, sempre che questa operazione appaia logicamente corretta ed il risultato coerente con le premesse. Ciò detto, va segnalato che il giudice del merito, sulla base di tutte le circostanze in atti e tenendo analiticamente conto delle dichiarazioni rese dai lavoratori all' Ispettorato del lavoro di Siena e delle conseguenti indagini espletate ad opera dei Carabinieri di Monteroni d' Arbia, ha ritenuto che: - la prova dell' assunzione dei predetti lavoratori da parte della Immobiliare AR ritenersi acquisita attraversodoveva le concordanti risultanze di tali acquisizioni processuali;
- il fatto che un appartamento in località Monteroni d' Arbia, nella disponibilità della famiglia AR, era stato fornito dai lavoratori in questione, era giustificato proprio perché “per acquisire simile manodopera doveva essere fornito alla stessa anche l' alloggio", non risultando, per altro verso, "che i AR siano filantropi dediti all' accoglienza di extracomunitari”; le dichiarazioni rese dai lavoratori all' Ispettorato erano circostanziate, tanto che erano stati anche indicati i vari cantieri, presso i quali avevano svolto la loro opera. Tale essendo 1' iter logico della sentenza impugnata, del tutto ininfluenti appaiono i rilievi contenuti nei primi tre motivi. Ed infatti: la circostanza, sulla quale avrebbe dovuto rispondere il teste NA, è stata già valutata 7 dal OR, che ha ritenuto "inattendibili le successive identiche dichiarazioni scritte a firma di quattro dei predetti lavoratori, indirizzate alla Questura di Siena...nelle quali è negata 1' assunzione da parte della società opponente", dovendo da ciò trarsi la conseguenza che, quand' anche il teste NA avesse riferito su tale secondo la lettura complessivaevento, lo stesso, dei fatti già operata del giudice del merito, non avrebbe condotto ad un diverso risultato non influente sull' esito finale della lite è il fatto che 1' appartamento sito in Monteroni d' Arbia sarebbe di proprietà di tal ND ER, né dipendente né socio della società, in quanto il OR ha accertato che l' immobile in questione era "nella disponibilità della famiglia ZO, per cui del tutto irrilevante è l' indagine sulla proprietà dell' immobile. Per concludere, esclusa la decisività dei fatti, sui quali il OR non ha motivato, resta da ribadire che la ricostruzione delle circostanze contenuta nella sentenza appare corretta e priva di vizi logici, per cui privi di fondamento sono i primi tre motivi di ricorso.
6. Parimenti infondato è il quarto motivo, in 8 1 quanto il OR ha osservato che la misura delle sanzioni inflitte (superiore al minimo ma inferiore al massimo) è adeguata, anche in considerazione del dell' autore delle infrazioni, comportamento diretto ad "eludere le conseguenze dell' accertamento”. E poiché l' art. 11 1. 24 novembre 1981 n. 689 dispone che, per determinare la misura in questione, bisogna aver riguardo, tra l' altro, "all' opera svolta dall' agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione", è evidente che il giudice del merito ha valutato (e correttamente valutato) proprio quegli elementi, contrariamente al vero che la ricorrente sostiene essere stati pretermessi.
7. Il ricorso va quindi rigettato. Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, in quanto, essendo stato notificato il ricorso in data 5 settembre 1998, la Direzione 1 Provinciale del Lavoro di Firenze ha notificato il controricorso il 13 novembre 1998, ben oltre il termine previsto dall' art. 370 c.p.c., mentre nessun' altra attività difensiva è stata ritualmente svolta dall' amministrazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso il 14 novembre 2000. Il Presidente estensorePresidente J shelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I 29 MAR. 2001 A D 0 3 S 1 , 3 S . O 5 A L T T L R . IL CANC , O A N A ' B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 I T - N S S 1 G 1 O N O E P S A E M I I D G A E A G , E O D O L T E R T T T I S A R N I I L E G D L S E E E R O D 10