Sentenza 22 giugno 2016
Massime • 1
In ipotesi di esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, non è configurabile la causa di estinzione della pena pecuniaria per le disagiate condizioni economiche del condannato, qualora tali condizioni si siano prodotte a notevole distanza di tempo dall'esito positivo della prova e il condannato abbia, medio tempore, compiuto atti di disposizione patrimoniale di notevole rilevanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2016, n. 52381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52381 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2016 |
Testo completo
5238 1/ 1 6 • REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sez 1547 Silvio Amoresano Presidente - Sent. n. sez Vito Di Nicola -CC 22/6/2016 Angelo Matteo Socci R.G.N. 54549/2014 Giovanni Liberati - Relatore - Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CI IM, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/10/2014 del Tribunale di Sorveglianza di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 ottobre 2014 il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto l'istanza presentata il 21 marzo 2013 da IM CI, formulata allo scopo di sentir dichiarare l'estinzione, ai sensi dell'art. 49, comma 12, d.P.R. 354 del 1975, della pena pecuniaria di euro 804.252,91, costituente l'ammontare residuo della pena comminata nei suoi confronti dal Tribunale di Bari con sentenza del 5 novembre 1997. 1.1. Nel disattendere l'istanza del condannato il Tribunale di sorveglianza ha premesso che, con ordinanza del 2 dicembre 2003, era stata dichiarata estinta, per esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 47, comma 12, d.P.R. 354 del 1975, la pena detentiva inflitta al CI con la suddetta sentenza del Tribunale di Bari.
1.2. Quanto alla richiesta di estinzione della pena pecuniaria, il Tribunale ha escluso che il CI si fosse trovato, nel periodo compreso tra il mese di . giugno 2003 e la richiesta di estinzione, nelle condizioni economiche di non poter corrispondere la somma dovuta a titolo di pena pecuniaria, sulla base di quanto emergente dagli accertamenti svolti sull'andamento storico della sua situazione patrimoniale e finanziaria, evidenziando che dal 23 giugno 2003 (allorquando gli era stata notificata la cartella esattoriale relativa alla somma dovuta a titolo di multa) e fino al 2007 il ricorrente aveva perfezionato l'acquisto di vari immobili per somme rilevanti, che gli avrebbero consentito di adempiere, almeno in parte ed eventualmente con rateizzazioni, al suo debito nei confronti dell'Erario.
1.3. Il Tribunale ha pertanto ritenuto ingiustificata l'attesa del condannato nella proposizione della istanza di dichiarazione di estinzione della pena pecuniaria, formulata nel momento in cui la sua situazione finanziaria era peggiorata, ritenendola di conseguenza infondata.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso personalmente il condannato, affidato ad un unico motivo, mediante il quale ha denunciato violazione dell'art. 49, comma 12, d.P.R. 354 del 1975, e vizio di motivazione, per l'omessa considerazione della sussistenza dei requisiti oggettivi (le disagiate condizioni economiche del condannato e la pendenza della procedura esecutiva di riscossione della pena) e soggettive (la meritevolezza del riconoscimento del beneficio) richiesti dalla disposizione citata, evidenziando la spontanea estinzione di parte della pena pecuniaria, mediante il versamento tra il 2010 ed il 2012 A della somma complessiva di euro 22.078,13, ed anche le perdite di esercizio subite dalla propria impresa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L'art. 47, comma 12, della I. 354 del 1975, nel disciplinare le conseguenze del positivo espletamento del periodo di affidamento in prova ai servizi sociali, stabilisce che "L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa".
2.1. Al riguardo è stato chiarito come il requisito delle disagiate condizioni economiche posto da tale disposizione ricorre tutte le volte che la realizzazione coattiva della sanzione pecuniaria non ancora riscossa possa compromettere 2 Elibros seriamente non solo le esigenze vitali del condannato, ma anche l'equilibrio del bilancio domestico, sì da minarne le stesse aspettative di reinserimento sociale (così Sez. 1, n. 22636 del 13/05/2010, Greco, Rv. 247422). • La norma sollecita dunque una valutazione ad un tempo comparativa e complessiva, volta a rinvenire un punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze statuali del recupero del credito per la pena pecuniaria e del recupero sociale del reo, non apparendo accettabile che la certezza del primo venga ad incidere, per la incidenza della riscossione su condizioni di equilibrio reddituale assai precarie, sulla realistica aspettativa del secondo.
3. Nella vicenda in esame il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato l'insussistenza di tali condizioni nel periodo compreso tra il 23 giugno 2003 (allorquando al CI era stata notificata la cartella esattoriale relativa alla riscossione della somma dallo stesso dovuta a titolo di multa) ed il 21 marzo 2013 (quanto venne presentata la richiesta di estinzione della pena pecuniaria), sottolineando come tra il 2003 ed il 2007 il ricorrente aveva acquistato la proprietà di vari immobili per importi rilevanti, mediante il cui corrispettivo avrebbe potuto adempiere, almeno in parte ed eventualmente con rateizzazioni, al suo debito nei confronti dell'Erario. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2011 il ricorrente aveva dichiarato, in relazione alla sua attività d'impresa, fatturati rilevanti (pari ad euro 644.412,00 nel 2010 ed euro 548.495,00 nel 2011), denunciando anche perdite fiscali, determinate soprattutto da debiti verso fornitori. Il Tribunale ha, di conseguenza, ritenuto ingiustificata l'attesa del condannato nella proposizione della istanza di estinzione della pena pecuniaria, formulata nel momento in cui la sua situazione finanziaria era peggiorata, considerando irrilevanti, a fronte delle disponibilità finanziarie evidenziate, i versamenti eseguiti tra il 2010 ed il 2012 per complessivi euro 22.078,13, ed ha pertanto respinto la richiesta di estinzione della pena pecuniaria.
4. Tale valutazione risulta del tutto corretta e condivisibile, giacché il condannato era obbligato al pagamento della pena pecuniaria sin dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ed era stato intimato a provvedervi, mediante la notificazione della cartella esattoriale, nel giugno 2003. 4.1. L'indagine circa la sussistenza delle disagiate condizioni economiche avrebbe, quindi, dovuto essere compiuta, stante il positivo espletamento della prova, di cui era stato dato atto nel dicembre 2003, al momento della entrata in vigore della I. n. 49 del 21 febbraio 2006, di conversione del d.l. n. 272 del 30 dicembre 2005, che all'art. 4 vicies semel, ha introdotto nell'ordinamento la 3 Glibuat possibilità di dichiarare estinta anche la pena pecuniaria non ancora riscossa, giacché a tale data era ancora dovuto ed esigibile il credito relativo alla pena pecuniaria. Correttamente, dunque, il Tribunale di Sorveglianza, sulla base della indagine tecnica svolta proprio a tale fine, ha escluso la rilevanza della condizione di disagio economico verificatasi successivamente alla esigibilità della pena ed alla entrata in vigore della disposizione che la considera al fine della estinzione della pena pecuniaria, a nove anni dal completamento positivo della prova ed anche successivamente alla entrata in vigore della disposizione citata, in quanto tale condizione avrebbe dovuto essere sussistente in tale momento, nel quale, stante l'avvio della procedura esecutiva (mediante la notificazione della cartella esattoriale), avrebbe dovuto ricorrere il presupposto richiesto dalla legge per poter dichiarare estinta anche la pena pecuniaria, a seguito del positivo espletamento dell'affidamento in prova. La circostanza che successivamente, ed in mancanza della prosecuzione della procedura esecutiva, non ancora conclusa, il condannato sia venuto a trovarsi in disagiate condizioni economiche, non consente di ritenere integrato il presupposto richiesto dall'art. 47, comma 12, I. 354 del 1975. Come esattamente osservato dal Tribunale di sorveglianza è sufficiente, per escludere la configurabilità della suddetta causa di estinzione della pena pecuniaria, che successivamente al completamento positivo della prova, e prima dell'esaurimento della procedura di riscossione coattiva della pena pecuniaria, il condannato si sia trovato nella condizione di poter provvedere al pagamento, integrale o parziale, di tale pena, giacché ciò esclude la suddetta condizione di disagio economico tale da consentire di addivenire alla estinzione della pena pecuniaria, in quanto fino a quando la pena pecuniaria non sia stata riscossa o sia stata dichiarata estinta permane l'obbligo per il condannato di provvedere al relativo pagamento.
4.2. Diversamente opinando, del resto, si consentirebbe al condannato di profittare indebitamente della stasi del procedimento di riscossione della pena pecuniaria, e di precostituirsi strumentalmente le disagiate condizioni economiche idonee ad ottenere anche l'estinzione della pena pecuniaria (come nel caso di specie secondo quanto indicato dal Tribunale di sorveglianza), o, comunque, di profittarne. Deve, in conclusione, affermarsi l'irrilevanza della condizione di disagio economico prodottasi a notevole distanza di tempo dal positivo espletamento della prova, specie quando il condannato abbia, medio tempore, compiuto atti di disposizione patrimoniale di notevole rilevanza. Ne consegue l'evidente infondatezza della prospettazione del ricorrente, che comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso a causa della sua glibena manifesta infondatezza. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente ' (Corte Cost. sentenza 7 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22/6/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Liberati Silvio Amoresano Eliberaci DEPOST LERIA 12 DIC 2016 IL CANCELLIERE UA RI 5