Sentenza 4 novembre 2004
Massime • 1
Rientra nell'ambito dei poteri di controllo del tribunale di sorveglianza sui provvedimenti ministeriali emessi ai sensi dell'art. 41-bis, comma secondo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) la disapplicazione, per illegittimità, delle disposizioni in essi contenute che prevedono la sospensione delle regole di trattamento, allorché determinino una maggiore afflittività della pena non giustificata da esigenze di ordine e di sicurezza. (Nella specie, è stata ritenuta corretta la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato illegittimo il D.M. nella parte in cui riduceva ad uno al mese il numero dei colloqui del detenuto con i familiari e imponeva limitazioni alla ricezione di pacchi).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2004, n. 46067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46067 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 04/11/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 4292
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 021487/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
nei confronti di:
1) AR RO N. IL 14/12/1963;
avverso ORDINANZA del 24/02/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Santi Consolo, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ipugnata;
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 1.4.2004 il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in parziale accoglimento del reclamo proposto da AR RO contro il decreto del 28.12.2003 del Ministro della Giustizia, che lo aveva sottoposto al regime penitenziario speciale di cui all'art. 41-bis della legge 26.7.1975 n. 354, ha dichiarato la illegittimità di tale decreto nella parte in cui riduceva ad uno al mese il numero dei colloqui con i familiari e imponeva limitazioni alla ricezione di pacchi, confermando le altre statuizioni. Ha osservato il tribunale che, nella specie, il decreto ministeriale non appariva adeguatamente motivato relativamente al numero dei colloqui con i familiari e alle limitazioni concernenti la ricezione dei pacchi, giustificata soltanto per il fatto che il detenuto avrebbe potuto assumere un ruolo di spicco all'interno del carcere. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino, lamentando violazione di legge, sotto il profilo che il tribunale di sorveglianza non aveva considerato che le limitazioni imposte si giustificavano con l'esigenza di evitare pericolosi contatti con l'esterno e altrettanto pericolosi ruoli di spicco all'interno dell'istituto di pena.
Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso è infondato e va respinto. Rientra indubbiamente nei poteri del tribunale di sorveglianza quello di esercitare il controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministeriali, emessi in applicazione del comma 2 dell'art. 41-bis Ord. Penit, e di dichiarare illegittime e disapplicare le disposizioni in essi contenuti, che prevedono la sospensione delle regole di trattamento, allorché determinino una maggiore afflittività della pena non giustificata dalle esigenze di ordine e di sicurezza (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 7226 del 19.12.1997, P.G. c/ Di Giacomo). Nel caso in esame il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha evidenziato le ragioni per le quali le limitazioni concernenti i colloqui e la ricezione dei pacchi non apparivano giustificate dalle esigenze di cui sopra.
Non appaiono condivisibili, pertanto, le osservazioni del ricorrente, secondo cui il tribunale non avrebbe tenuto conto della pericolosità del condannato e delle conseguenze che l'eliminazione delle limitazioni avrebbero avuto sulla sicurezza all'interno dell'istituto penitenziario e non avrebbe fornito una autonoma valutazione degli elementi di giudizio emergenti dalle acquisizioni in atti, valutazione che è stata invece compiuta sulla base delle risultanze disponibili.
Per altro il P.G. ricorrente non ha chiarito sotto quale profilo la mancata applicazione delle limitazioni di cui sopra, contrariamente al giudizio espresso dal tribunale di sorveglianza, potessero mettere concretamente a repentaglio la sicurezza all'interno dell'istituto carcerario.
Va comunque evidenziato che il numero massimo dei colloqui mensili è fissato dalla legge, per i sottoposti al regime speciale, in non più di due (v. art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b) Ordin. Penit), mentre la ricezione dei pacchi è disciplinata dal regolamento interno dell'istituto, con il limite invalicabile di quattro pacchi al mese (art. 14 D.P.R. n. 230/2000). Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso va respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2004