Sentenza 25 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/10/2002, n. 15073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15073 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
! ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 ITALIAN DELLÂ ÌÉGGÉ 11:9:70 M: 933 RE PUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SUPREMA D I CAS SAZ IONE OGGETTO: LA CORTE SEZIONI UNITE CIVILI 1 50 73/02 Lavoro R.G.n. 369/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 35262 Genghini Presidente Dott. Massimo Rep. di ff. Presidente di Sez. Ud. 13.6.2002 IT Rafaele Consigliere Rel.- NI Wittoria " Paolo 11 Paolini NI " TT IF Ernesto Lupo Roberto Preden 17 Vincenzo Proto " Giandonato Napoletano ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da S.p.a. POSTE ITALIANE, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Plinio n. 21, presso lo studio del Prof. Avv. Luigi Fiorillo, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso. Ricorrente 981 2 0 20 contro elett.te dom.ta in Roma, Via ZI IA ZI, Flaminia n. 215, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Di Bacco, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del controricorso. Controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 6117 del 17.6.1998 (R.G. n. 32007/96). Sentita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. NI Prestipino nella pubblica udienza del 13.6.2002; Sentito l'Avv. Lorenzo Di Bacco;
: Udito il P.M., nella persona del Dott. Antonio Martone, M Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Svolgimento del processo Con ricorso del 18 maggio 1995 IA ZI ZI, dipendente dell'Ente ST IA con la qualifica di Dirigente Principale di Esercizio, conveniva davanti al Pretore di Roma l'Ente datore di lavoro e, premesso che aveva partecipato ad un concorso interno, bandito con decreto del 27 luglio 1990 per l'attribuzione della qualifica di Dirigente Superiore di Esercizio, senza ottenere l'attesa promozione nonostante l'esito positivo fottenute in base alla graduatoria approvata con decreto ministeriale del 16 settembre 1993, chiedeva che fosse dichiarato il suo ol diritto þad ottenere la suddetta superiore qualifica, a decorrere dalla data riconosciuta agli altri vincitori del concorso, con la condanna della controparte al pagamento delle differenze retributive. Costituitosi in giudizio, l'Ente ST IA contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del aprile 1996 il Pretore accoglieva il ricorso. Questa decisione, impugnata dall'Ente ST IA, veniva confermata dal Tribunale di Roma con sentenza del 17 giugno 1998, con la quale veniva pure disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario dedotta dall'appellante. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. ST IA (dopo la trasformazione operata nell'Ente pubblico economico), in base a quattro distinti motivi, il primo dei quali, attinente alla giurisdizione, ha determinato l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte. Ha resistito con controricorso la ZI. Motivi della decisione Va preliminarmente rilevato che in data 12 giugno 2002 la società ST IA ha depositato un atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con allegato un verbale di conciliazione e di transazione sottoscritto 1'11 ottobre 2001 da entrambe le parti davanti alla Direzione provinciale del Lavoro-Servizio Politiche del Lavoro di Roma. Dal verbale risulta che la ZI ha, fra l'altro, dichiarato di non voler più proseguire il giudizio intrapreso nei confronti della controparte relativamente al ricorso per cassazione proposto dalla società ST IA avversO la sentenza del Tribunale di Roma n. 6117/98. Ciò posto, va considerato che l'atto di rinuncia non risulta notificato alla ZI, il che impedisce che possa essere emessa una pronuncia di estinzione del processo;
in pari tempo, però, non può disconoscersi che il medesimo atto, unitamente al verbale di conciliazione sopra indicato, dimostra la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente. Ne deriva che il cassazione deve essere dichiarato ricorso per inammissibile per cessazione della materia del contendere. Attesa l'intervenuta transazione della controversia, giusti motivi sussistono per farsi luogo alla integrale compensazione delle spese di questo giudizio.
P. Q. M.
Dichiara il ricorso inammissibile per cessazione della materia del contendere e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 13 giugno 2002 I D Il Presidente: Лиги шо решиби , O A L S L S 0 8 O 1 A B 3 . T Il Consigliere estensore: I 5 , T D R A : S A A E ' N T P L S S L 3 I E O 7 D - N P 8 ! - s 3 e N CANCELLIERE O E N g T S E S a T I S vanni Giambattist I L E G R E I M R A D L L O O Depositata in Cancelled oggi, lì...-2-5-OTT: 2002 IL CANCELLIERE NI Gjambat a 5