Sentenza 27 aprile 1998
Massime • 1
Non può disporsi, in sede di legittimità, l'annullamento senza rinvio della decisione di merito che, per effetto di una sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., abbia revocato "in executivis" precedenti sospensioni condizionali della pena, in assenza di una specifica impugnazione sul punto, non essendo configurabile in tal caso alcuna questione rilevabile di ufficio a norma dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/1998, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 27.04.1998
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 2374
3.Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 01988/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BE ER EL n. il 06.04.1967
avverso ordinanza del 14.11.1997 TRIBUNALE di FIRENZE sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO lette le conclusioni del P.G. Dr. B. Ranieri, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Rilevato in fatto:
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di Firenze, in veste di giudice dell'esecuzione, revocò a BE AS EL, in conseguenza dell'applicazione, nei confronti del medesimo, con sentenza del suddetto tribunale in data 22 febbraio 1995, della pena di mesi sei di reclusione e lire 2.500.000 di multa, il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui il BE AS EL aveva fruito in relazione a condanne inflittegli dal tribunale di Roma con sentenze del 23 marzo 1989 e del 3 gennaio 1990;
- che avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa del BE AS EL, denunciando violazione di legge:
1) per non essere stata effettuata la traduzione nella lingua d'origine dell'interessato dell'atto introduttivo del procedimento conclusosi con l'emanazione dell'ordinanza impugnata;
2) per essere stata già disposta la revoca dei benefici in questione con altra ordinanza pronunciata dalla corte d'appello di Roma il 22 gennaio 1996;
Considerato in diritto:
- che, quanto al primo motivo di ricorso, va condiviso il rilievo espresso dal procuratore generale circa l'inesistenza di alcun elemento dimostrativo della ignoranza, da parte del BE AS EL, soggiornante in Italia da molti anni, della lingua italiana;
il che esclude che possa essere riconosciuta la necessità della traduzione di cui si lamenta la mancanza, posto che l'art. 143 c.p.p., comma 1, prescrive la nomina dell'interprete (e quindi l'effettuazione della traduzione degli atti), non per il semplice fatto che l'imputato sia straniero, ma nel presupposto che lo stesso imputato, indipendentemente dall'essere o meno straniero, non conosca la lingua italiana, per cui non può dirsi che la sola qualità di straniero faccia presumere il detto difetto di conoscenza;
- che, quanto al secondo motivo (diversamente, in questo caso, da quanto prospettato dallo stesso procuratore generale), ne va parimenti ritenuta l'infondatezza, constando esso esclusivamente della proposizione critica riportata, sulla base della quale non appare configurabile alcuna violazione di legge incidente sui diritti dell'interessato, posto che la reiterazione di un provvedimento di revoca di benefici nulla aggiunge e nulla toglie alla operatività della stessa revoca precedentemente disposta, dal momento che le pene cui inerivano i benefici revocati rimangono comunque eseguibili, come appare del tutto ovvio, una sola volta, ne' questa Corte, vincolata, ai sensi dell'art. 609, comma 1, c.p.p., ai "motivi proposti", può prendere in esame l'altro e diverso motivo di annullamento prospettato dal procuratore generale e costituito dalla inidoneità della sentenza di applicazione della pena su richiesta a dar luogo alla revoca di precedenti benefici, secondo il principio affermato dalle SS.UU. di questa Corte con le sentenze 4/6/96 n. 11, De Leo, e 18 aprile 1997 n. 3600, Farhouni, non comportando l'inosservanza di tale principio la configurabilità di alcuna "questione rilevabile d'ufficio", ai sensi del secondo comma del citato art. 609 c.p.p.;
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 1998