Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/1998, n. 2374
CASS
Sentenza 27 aprile 1998

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Non può disporsi, in sede di legittimità, l'annullamento senza rinvio della decisione di merito che, per effetto di una sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., abbia revocato "in executivis" precedenti sospensioni condizionali della pena, in assenza di una specifica impugnazione sul punto, non essendo configurabile in tal caso alcuna questione rilevabile di ufficio a norma dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/1998, n. 2374
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2374
Data del deposito : 27 aprile 1998

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