Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2001, n. 6506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6506 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Oggetto Diritto alla indennità per SEZIONE TERZA CIVILE l'avviamento e protratto godimento dell'immobile 6 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magist R.G. N. 18118/98 0 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Renato PERCONT LIC 5 14568 Cron. Consigliere Dott. Giuliano LUCENTI 6 2363 Rep. Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Ud. 21/12/00 - Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richieste copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. 1825 4 per diritti L.3000 SARTOR LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA 11 10.05.221 il IL CANCELLIERE presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE difeso dall'avvocato BARILA' FRANCESCO, con studio in 36100 LIRE 3000 VICENZA, CONTRA DELLA MISERICORDIA, 12, giusta delega CANCELLERIA in atti;
ricorrente CG513462
contro
ET RA, ET IO, ET IA, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato FOCHESATO SPADARO M ANTONIETTA, con studio in 36100 VICENZA VIA PASINI, 14, giusta2000 2121 delega in atti;
zu - controricorrenti avverso la sentenza n. 794/97 del Tribunale di VICENZA, Prima Sezione Civile, emessa il 15/5/1997, depositata il 15/10/97; RG.1451/A/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigretto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito di ricorso, avanzato da RA, EM e IA OR, i quali avevano concesSO in locazio- ne a IA TO un immobile ad uso diverso dall'abitazione sito in Vicenza, il Pretore di questa città, con decreto n. 484 del 1998, ingiungeva al con- duttore il pagamento dei canoni relativi al periodo dall'aprile 1987 allo stesso mese dell'anno successivo. Avverso l'ingiunzione proponeva tempestiva opposi- zione IA TO, il quale deduceva di non dovere nulla ai locatori in quanto la locazione si era risolta a seguito di sfratto notificatogli il 22.4.1987 e dell'immobile locato era stata effettuata offerta di rilascio da esso conduttore, che, avendo trasferito al- trove la sua attività commerciale, non aveva più uti- 2 и з lizzato il bene, essendosi limitato soltanto a custo- dirlo in attesa di ricevere la indennità per l'avviamento commerciale, spettantegli ai sensi dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978. Il Pretore di Vicenza, con sentenza emessa in data 19.3.1992, rigettava la domanda proposta con ricorso per ingiunzione dai locatori OR, osservando che il conduttore aveva protratto la detenzione dell'immobile soltanto perché non gli era stata corrisposta la inden- nità dovuta ex art. 34 legge 392/78; onde, non avendo più utilizzato il bene, non era tenuto al pagamento dei canoni né ad alcun'altra forma di risarcimento a favore restituzione dell'immobile dei locatori per la mancata medesimo. Sulla impugnazione dei OR, il Tribunale di Vi- cenza, con sentenza depositata il 15.10.1997, in rifor- ma della decisione di primo grado, accoglieva la doman- da dei locatori, così confermando il decreto ingiuntivo opposto, in proposito osservando che: a) il conduttore, invece di restituire l'immobile ai proprietari alla scadenza del contratto di locazione nell'aprile 1987, ne aveva restituito le chiavi soltan- to nel mese di maggio dell'anno successivo;
b) la permanenza dell'obbligo del conduttore di continuare a pagare il canone sino alla riconsegna del 3 ри bene, anche se abbia cessato di utilizzarlo e si sia limitato a detenerlo, resta esclusa solo a condizione che lo stesso conduttore, con comportamento conformato restituzionealla buona fede, abbia offerto la dell'immobile al locatore nelle forme e per gli effetti di cui all'art. 1216 cod.civ.; c) nella specie, il TO non aveva effettuato 1'offerta di restituzione nei modi previsti dall'art. 1216 cod. civ., per cui lo stesso rimaneva obbligato al pagamento dei canoni di locazione maturati sino al mese di aprile 1998. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- SO IA TO, il quale affida la impugnazione a due mezzi di doglianza. Resistono con controricorso RA, EM e Ti- ziano OR. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione -denunciando la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza sul punto il ricorrente lamenta che er- roneamente il giudice di merito avrebbe escluso l'avvenuta offerta di rilascio dell'immobile a seguito di espressa sua dichiarazione, resa nel giudizio di in- timazione di sfratto, che le chiavi erano a disposizio- ne dei proprietari locatori. Detta offerta di restitu- 4 и р zione aggiunge il ricorrente- presentava tutti re- quisiti di cui all'art. 1216 cod.civ. ed era idonea a costituire in mora i creditori;
in ogni caso, essa in- tegrava, comunque, una offerta non formale ex art. 1220 la pre- stesso codice, certamente valida per escludere tesa sua morosità. La censura non è fondata. Per liberarsi dall'obbligazione di consegnare, OV- vero restituire, un immobile il debitore è tenuto, ai sensi dell'art. 1216, 1° comma, cod.civ., a farne of- ferta formale al creditore mediante una intimazione di prenderne possesso, da eseguirsi nella forma prescritta dal secondo comma del precedente art. 1209. La libera- zione del debitore -siccome questa Corte ribadisce in costante indirizzo si verifica, qualora il creditore non provveda alla presa in possesso intimatagli, nel momento in cui egli esegua la consegna dell'immobile nelle mani di un sequestratario all'uopo nominato, in ottemperanza di quanto dispone il secondo comma del ci- tato art. 1216. Nel caso in questione, il giudice di merito ha fat- to esatta applicazione della normativa di cui innanzi;
né merita censura la motivazione in base alla quale la semplice dichiarazione in sede di giudizio di rilascio, secondo cui le chiavi erano a disposizione dei proprie- т е 5 tari, non poteva concretare offerta non formale, che escludesse la mora ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., giacchè, come pure il giudice di merito implicitamente ha rilevato, la semplice espressione della volontà di eseguire la restituzione non stata accompagnata da altro atto, diretto ad immettere in qualche modo il be- ne nella disponibilità dei locatori, compiuto dopo che il rapporto di locazione era stato risolto. Con il secondo motivo di impugnazione -denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 34, 4° comma, della legge n. 392 del 1978- il ricorrente dedu- ce che, pur in assenza di una offerta di rilascio dell'immobile locato conforme alle formalità di cui al- la norma dell'art. 1216 cod. civ., non avendo egli con- tinuato ad utilizzare l'immobile secondo la destinazio- ne commerciale pattuita con la locazione risolta, ma avendone trattenuto la detenzione al solo scopo di esercitare il diritto di ritenzione spettantegli sino corresponsione della all'avvenuta indennità per anche per tale ragione non l'avviamento commerciale, era più tenuto a versare alcun corrispettivo per il pe- riodo successivo alla cessazione "de iure" della loca- zione medesima. Anche detta censura, che trae spunto da un indiriz- zo giurisprudenziale ormai superato, non può essere ac- r 6 u z colto. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza 15 novembre 2000, n. 1177, componendo il con- trasto esistente dei diversi indirizzi sulla questione, hanno chiarito che nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali, sia nel regime transi- torio che in quello ordinario della legge 27.7.1978 n. 392, scaduto il contratto, il conduttore che rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità per l'avviamento a lui dovuta, è obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto e solo di questo. Al suddetto principio di diritto il giudice di me- rito si è uniformato e di esso deve farsi applicazione nel caso di specie, dovendo senz'altro condividersene sul piano dogmatico e ricostruttivo dell'istituto- la essenziale "ratio", cui la decisione delle Sezioni Uni- te si ispira, che è quella di escludere la sussistenza a favore del conduttore di un vero e proprio diritto di ritenzione dell'immobile e di giustificare, invece, la protratta detenzione del bene, sino all'avvenuta corre- sponsione della indennità per l'avviamento commerciale, in funzione della conservazione, anche nel pubblico in- teresse, delle imprese considerate, secondo lo scopo della tutela aggiuntiva dell'istituto posto in risalto u 7 z già dal giudice delle leggi (Corte Cost.
5.5.1983 n. 128. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del pre- sente giudizio, liquidate come in dispositivo. hoooo P.T.M. 290000 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- 1087 127.XP te a pagare le spese del giudizio di legittimità, che 4567 liquida in lire *85.000 * oltre lire 4.000.000 3067 12,00 (quattromilioni) per onorario. 164, TZ Roma, 21 dicembre 2000. GO K ecin IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE francen pre IL CANCELLIERE C1 Giovanni Glambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 10 MAG 2001 IL CANCELLIERE M E AN AM R F I O S Z A U N S CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 20.7.2011 serie 4 al n.37120 versate € 167,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) g