Sentenza 16 novembre 1999
Massime • 1
Integra il delitto di furto il comportamento di colui che, essendo solo formale intestatario di un libretto di risparmio bancario, se ne impossessi, sottraendolo al reale proprietario, che lo custodiva presso di sè. Invero, la semplice intestazione del titolo non ha natura costitutiva del diritto in esso rappresentato, ma ha, viceversa, mera funzione strumentale in ordine all'espletamento delle operazioni bancarie che con esso possono essere compiute, sulla base di un negozio fiduciario, intercorso tra il predetto intestatario ed il reale proprietario del libretto; tale negozio, del quale può essere fornita prova, tra le parti, con qualsiasi mezzo, non produce, per sua stessa natura e per le finalità che lo hanno determinato, l'effetto di trasferire la proprietà o il possesso del deposito bancario, ne' del documento rappresentativo dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/1999, n. 14705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14705 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 16.11.1999
Dott. NC Providenti Consigliere SENTENZA
Dott. Donato Luigi Calabrese " N.1975
Dott. Gennaro Marasca " REGISTRO GENERALE
Dott. Aniello Nappi " N.45207/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto AR NC nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 30.6.1998;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. NC Providenti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. Gianfranco Lancellotti.
Con sentenza del 30-6-1998 la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Pretore di Roma il 1-4-1996 con la quale AR NC era stato condannato alla pena di mesi 5 di reclusione e lire 500.000 di multa, per essersi impossessato del libretto di risparmio nominativo appartenente alla zia LI AR, sottraendolo nell'abitazione della stessa nell'Agosto del 1992. Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, sostenendo che i giudici d'Appello avevano commesso un errore in diritto ritenendo l'esistenza del reato di furto, nonostante mancasse il requisito dell'"altruità" del bene che si presumeva sottratto. Precisava in particolare che risultava pacificamente che: a) proprietaria dei soldi depositati in banca era la AR LI;
b) il libretto rappresentativo del conto era intestato a AR NC;
c) che quest'ultimo aveva libero accesso alla casa della zia ove era custodito il libretto. In base a questi elementi di fatto deduceva in diritto che, per effetto del deposito, la banca era diventata proprietaria del denaro, ma debitrice nei confronti dell'intestatario del libretto a risparmio dell'importo versatole che proprietario del libretto era il AR, che era il solo che poteva esercitare il diritto di credito nei confronti della banca. Aggiungeva che l'imputato non aveva riscosso il denaro appartenente alla zia. Concludeva quindi che non vi erano gli elementi essenziali del delitto di furto, non potendosi ritenere che l'aver sottratto il libretto, già di sua proprietà, senza riscuotere le somme da esso rappresentate, possa aver integrato la fattispecie del reato contestato. In via subordinata sosteneva che l'imputato aveva agito nell'esercizio di un diritto ovvero nella convinzione erronea di esercitare un diritto.
La censura è infondata.
Dalla ricostruzione in fatto, effettuata dai giudici di merito, si evince che fra l'anziana zia ed il IP si era convento che quest'ultimo, esercitasse la facoltà di incassare e versare somme di denaro in banca per conto e nell'interesse della zia, senza alcun fine personale, ma soltanto per facilitarle i rapporti con l'istituto di credito. Il AR aveva accettato sapendo che la zia non aveva inteso spogliarsi di alcun bene di sua proprietà. Per rendere agevole l'accordo pattuito è stato aperto un conto in banca con un libretto intestato al AR NC, che veniva custodito dalla zia nel suo appartamento, nella tasca di un vestito da cerimonia del suo defunto marito. Per ogni operazione era stato quindi convenuto che la AR LI consegnasse il IP, che questi operasse in banca sotto il suo nome e che quindi restituisse il libretto. Così fissati i comportamenti stabiliti fra le parti, non è possibile rifarsi semplicemente agli istituti di diritto privato formalmente e separatamente stipulati. In particolare è evidente che l'intestazione del libretto a risparmio al nome di AR NC è un atto apparente, che nasconde il diverso rapporto giuridico convenuto fra le parti. Fra la zia ed il IP in realtà era stato stipulato un contratto con obbligazione unilaterale, in forza del quale la prima poteva richiedere al IP la prestazione convenuta di effettuare per suo conto operazioni bancarie. Al fine di rendere operativo l'indicato rapporto giuridico hanno convenuto di intestare il libretto al AR, ben sapendo che si trattava di un atto fiduciario che non comportava la volontà di trasferire la proprietà o il possesso, ne' del deposito bancario, ne' del documento rappresentativo di esso. Per rafforzare questa precisa volontà la zia aveva preteso che il libretto fosse custodito da lei nella sua abitazione, rifiutando il trasferimento del possesso al IP. La semplice intestazione del libretto di un deposito bancario non ha funzione costitutiva del diritto in esso rappresentato, ma soltanto strumentale in ordine all'esercizio delle operazioni bancarie. Può cioè, l'effettivo titolare del deposito e del libretto essere persona diversa dall'intestatario, senza la necessità di un effettivo trasferimento della proprietà, ma ponendo in essere un negozio fiduciario, del quale può essere data la prova, fra le parti, con qualsiasi mezzo.
Deve quindi ritenersi che, qualora l'intestatario del libretto lo sottragga al possesso del vero titolare, non possa esimersi dalla responsabilità in ordine al reato di furto, sostenendo che non sussista l'altruità del bene sottratto.
Nè può avere alcun rilievo il fatto che l'imputato non abbia utilizzato il libretto per acquisire per il vero titolare del deposito, sia di disporre di esso, sia di impedire che l'intestatario ne disponga senza il suo consenso. Proprio in ciò si integra il concetto di spoliazione che è tipico del delitto di furto. Anche le eccezioni sollevate in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo vanno respinte.
Il AR agì con piena consapevolezza dell'illegittimità del suo comportamento, tanto che, come si legge in sentenza, "all'epoca del fatto mandò alla banca una prima lettera con cui chiedeva che venissero fatte operazioni solo in presenza del libretto, ed una seconda in cui effettuava in tal senso una diffida formale". È di tutta evidenza l'intento di escludere definitivamente la zia dalla possibilità di disporre del libretto e del deposito bancario. Infine la censura relativa all'aggravante di cui all'articolo 625 n.1 c.p., non può costituire oggetto di disamina in sede di legittimità, poiché è stato accertato nelle fasi di merito che l'imputato ha posto in essere il comportamento previsto dall'indicata aggravante, e la sentenza impugnata ha ampiamente motivato, avvalendosi di concreti mezzi di prova opportunamente riscontrati e logicamente verificati nella ricostruzione in fatto della vicenda. Il ricorso, pertanto, va rigettato, e conseguentemente il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 5^ sezione penale, rigetta il ricorso proposto da AR NC avverso l'impugnata sentenza, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 16 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 1999