Sentenza 25 agosto 2003
Massime • 1
I requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni devono essere valutati con ragionevole, adeguato rigore in materia di previdenza obbligatoria, in relazione a fatti estintivi di diritti dell'assicurato. (Nella specie la S.C ha cassato la sentenza di merito che, con riferimento a malattia professionale non tabellata, aveva ritenuto prescritto il diritto dell'assicurato alla rendita presumendo che l'assicurato avesse avuto risalente conoscenza dell'incidenza della stessa sulla capacità lavorativa nella misura necessaria a fondare il suo diritto alla rendita, dal fatto che aveva prodotto la delibera del 1984 relativa al riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio e che avrebbe potuto conoscere il parere medico legale, pur formalmente non comunicatogli, acquisito a quel tempo dall'ente)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12459 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES LD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO V. PAPADIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDOARDO DI BERARDINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 20710/00 proposto da:
FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE U. TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -|
nonché contro
ES LD;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2639/99 del Tribunale di BARI, depositata il 04/11/99 - R.G.N. 2911/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato DE VIRGILIIS per delega CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18.12.1992 al PR di Bari, TA IV chiedeva la condanna dell'Ente Ferrovie dello Stato alla costituzione in suo favore di una rendita da malattia professionale non tabellata (spondiloartrosi cervico-lombare) già riconosciuta come dipendente da causa di servizio.
Espletata consulenza medico-legale, il PR rigettava la domanda. Il IV proponeva appello. All'impugnazione resisteva la S.p.a. Ferrovie dello Stato, subentrata all'ente pubblico, che proponeva appello incidentale, lamentando il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Il Tribunale di Bari rigettava l'appello principale, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, e dichiarava inammissibile l'appello incidentale, sotto il profilo che, a norma dell'art. 346 c.p.c., ai fini della riproposizione di detta eccezione da parte dell'appellato, totalmente vittorioso nel merito in primo grado, non era necessaria l'impugnazione.
Per quanto ancora rileva, il Tribunale, riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte della Società Ferrovie dello Stato, rilevato che essa doveva più esattamente essere qualificata come eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto controverso, osservava che, in base l'art. 2, comma 13, della l. n. 608/1996, non potevano ritenersi trasferiti all'Inail i rapporti relativi ad eventi verificatisi entro il 31.12.1995, per i quali era in corso una controversia giudiziaria, poiché il trasferimento era previsto per i rapporti non ancora definiti alla medesima data, e al riguardo doveva farsi riferimento alla definizione in sede amministrativa, su cui non influiva la pendenza di una controversia in giudizio.
Osservava anche, tuttavia, che la titolarità passiva dell'appellata non sarebbe venuta meno anche in caso di una diversa opzione intepretativa, stante l'operatività dell'art. 111 c.p.c.. Quanto alla ritenuta fondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevava che il ricorrente con istanza in data 25.11.1982 aveva dichiarato di essere affetto da "cervicolomboartrosi con note di spondilosi", che conseguentemente con delibera del 27.6.1984 le F.S. avevano riconosciuto la dipendenza di tale infermità da causa di servizio, previo parere medico-legale dell'11.5.1984, con il quale si riconosceva che il grado di riduzione della capacità lavorativa del dipendente era del 20%. Nè poteva ritenersi rilevante che nella delibera del 1984, la cui tempestiva conoscenza da parte dell'assicurato non era contestata, non fosse stata precisata l'entità della riduzione della capacità lavorativa, ma solo la dipendenza da causa di servizio della artrosi cervico-lombare e la sua riconduzione alla tabella B di cui al d.P.R. n. 915/1978, in quanto con l'ordinaria diligenza il medesimo sarebbe stato in grado di conoscere anche che la malattia aveva raggiunto la soglia indennizzabile. Infatti egli già all'epoca doveva ritenersi perfettamente consapevole della gravità della malattia, tanto che a corredo della successiva istanza del 16.2.1989 - relativa alla prestazione oggetto del successivo giudizio - egli aveva esibito la sola delibera del 1984 e non altri atti o documenti medici, evidentemente convinto della sufficienza degli accertamenti compiuti dall'azienda quasi cinque anni prima. Del resto il IV aveva continuato a sottolineare, anche in appello, che la malattia per la quale richiedeva la rendita per inabilità era proprio - la stessa per la quale aveva chiesto ed ottenuto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio.
Il IV propone ricorso per Cassazione basato su tre motivi. La Soc. Ferrovie dello Stato resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, aventi ad oggetto la stessa sentenza, devono essere riuniti.
Con il primo motivo il ricorrente in via principale denuncia violazione degli artt. 74, 102, 104, 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e vizi di motivazione.
Osserva che le F.S. non avevano provato di avere comunicato all'assicurato nel 1984 le decisioni in merito alla valutazione dei postumi, mentre le norme del t.u. sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevedono l'obbligo di comunicare l'esito degli accertamenti compiuti.
Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2935 e 2697, 2^ comma, c.c..
Osserva che non vi è prova che in effetti, all'epoca del procedimento relativo al riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, sia stato effettuata una valutazione dei postumi e la stessa sia stata comunicata al lavoratore. In realtà tale accertamento specifico nel 1984 era mancato e, comunque, era impossibile, perché la malattia non era tabellata e non era ancora intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale che ha previsto una rilevanza anche delle malattie non tabellate. Solo con la nota del 1.2.1990, peraltro mai notificata al ricorrente, era stato evidenziato il raggiungimento di postumi in misura minima indennizzabile.
Rileva inoltre che il termine prescrizionale decorre dal momento non del manifestarsi della patologia, ma del manifestarsi di postumi nella misura minima dell'11%. Invece il Tribunale non aveva ricercato alcuna prova e aveva emesso la sua sentenza sulla base delle sole affermazioni della resistente.
Con il terzo motivo denuncia erroneità e insufficienza della motivazione.
Sostiene che nella motivazione della sentenza impugnata non è ravvisabile un collegamento logico comprensibile tra i vari passaggi della motivazione e tra quest'ultima e il dispositivo. In particolare lamenta che il Tribunale collega il dies a quo della prescrizione prima alla manifestazione della malattia e poi alla conoscenza da parte dell'interessato dell'effettivo raggiungimento della misura minima indennizzabile, peraltro poi aggiungendo apoditticamente che ciò avviene normalmente con l'emissione della relativa diagnosi medica. Peraltro, nella specie la diagnosi riportava la sola descrizione della patologia e mai il grado di riduzione della capacità lavorativa.
In questo quadro - secondo il ricorrente -, è privo di pregio il riferimento alla produzione da parte delle F.S., fin dal primo grado del giudizio, di nota del Capo ufficio Organizzazione dal quale si evince che già alla data dell'11.4.1984 il grado di riduzione della capacità lavorativa era del 20%. Analogamente all'eccezione che il parere contenente tale quantificazione non gli era stato mai formalmente comunicato, era stata data la risposta irrilevante secondo cui quel parere non era un atto segreto, così che con l'ordinaria diligenza il dipendente avrebbe potuto conoscere anche l'epoca in cui la malattia aveva già raggiunto la soglia minima indennizzabile.
Con il ricorso incidentale la S.p.a. Ferrovie dello Stato denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 13 e 14, l. 28 novembre 1996 n. 608 (recte: del d.l. 1 ottobre 1996 n. 510,
convertito da detta legge), degli artt. 110 e 111 c.p.c. e di ogni altra norma e principio in materia di successione nel diritto e di legittimazione ad causam, unitamente a vizi di motivazione su punti decisivi.
Lamenta che il Tribunale, erroneamente interpretando le disposizioni sul passaggio all'Inail dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, non abbia riconosciuto che le F.S. s.p.a. non sono più titolari ne' di diritti ne' di obblighi per questi rapporti previdenziali, con la conseguente legittimazione esclusiva, sia sostanziale che processuale dell'Inail, nei cui confronti comunque doveva essere disposta l'integrazione del contraddittorio, in relazione al fatto che non si è verificata una successione a titolo particolare, ma una successione di funzioni tra soggetti. Deve essere esaminato innanzitutto il ricorso incidentale, che propone questioni aventi rilievo pregiudiziale.
Le censure di cui a questo ricorso sono parzialmente fondate, ma comportano la mera correzione della motivazione della sentenza impugnata.
È erronea, infatti, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui per i rapporti dedotti in giudizio la legittimazione sul piano sostanziale non sarebbe passata all'Inail. Infatti, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato il trasferimento all'INAIL della titolarità dei relativi rapporti - disposto, a decorrere dal primo gennaio 1996, dall'art. 2, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, del d.l. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996 - deve essere inteso (tenendo conto anche del d.m. 26 gennaio 1996 relativo alla determinazione della misura e delle modalità di versamento della riserva matematica a carico della società Ferrovie dello Stato) nel senso che: a) per gli eventi verificatisi dopo la data suindicata l'INAIL è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, in quanto evidentemente decorrenti da epoca successiva al trasferimento della gestione assicurativa;
b) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data e definiti entro il medesimo termine, le prestazioni a carico dell'INAIL sono esclusivamente quelle decorrenti dalla data stessa, in quanto le prestazioni relative al periodo precedente sono state o avrebbero dovuto essere già state corrisposte dalle Ferrovie dello Stato;
c) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data ma non ancora definiti al 31 dicembre 1995 l'istituto assicuratore medesimo è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, senza alcuna distinzione tra ratei imputabili a periodi precedenti o successivi alla suddetta data, in quanto in mancanza di definizione le Ferrovie dello Stato non hanno corrisposto e non potevano corrispondere alcunché (Cass. 13 giugno 2001 n. 7994, cfr. anche Cass. 17 agosto 2000 n. 10916, 7 settembre 2000 n. 11813, 23 ottobre 2000 n. 13948). È, peraltro, esatto il rilievo solo in via subordinata valorizzato dal giudice a quo, relativo alla perdurante legittimazione processuale delle F.S. in base alla regola, di cui all'art. 111 c.p.c., sulla prosecuzione del processo tra le parte originarie in caso di trasferimento del diritto controverso a titolo particolare (cfr. Cass. n. 10916/2000, cit.). Peraltro, non doveva essere integrato necessariamente il contraddittorio nei confronti dell'Inail, poiché l'art. 111 si limita a prevedere il litisconsorzio facoltativo nei confronti del successore a titolo particolare, che può intervenire volontariamente o essere chiamato su istanza di parte.
I motivi del ricorso principale devono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione.
Non sono rilevanti, in se stessi, i rilievi sulla mancanza di prova dell'esistenza di comunicazioni da parte delle F.S. della valutazione dei postumi secondo le norme in materia di infortuni e malattie professionali, poiché la questione direttamente rilevante nel giudizio era quella della consapevolezza o meno da parte del IV, oltre che della malattia e della sua dipendenza dall'attività lavorativa, della incidenza della stessa sulla capacità lavorativa nella misura necessaria a fondare il suo diritto alla rendita per malattia professionale (e d'altra parte era pacifico che nel periodo in questione non vi era stato svolgimento di un procedimento regolato dal t.u. n. 1124/1965).
Sono configurabili, invece, vizi di violazione di legge e di motivazione riguardo all'accertamento compiuto dal giudice di merito, secondo cui il IV era consapevole fin dal 1984 che la malattia per cui successivamente egli ha richiesto l'indennità per malattia professionale incideva sulla sua validità in misura tale da poter radicare il suo diritto a detta indennità.
Tale accertamento si basa, in concreto, sul rilievo che l'assicurato poteva avere assunto cognizione del parere medico-legale dell'11.5.1984, benché quest'ultimo non risultasse formalmente comunicatogli, e che conferma di tale circostanza era il fatto che egli, nel proporre la domanda di indennità per malattia professionale, si era limitato a produrre la delibera del 1984 relativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della spodiloartrosi.
In sostanza, quindi, il giudice di merito ha compiuto un accertamento di tipo presuntivo, mentre il ricorrente, pur non invocando espressamente le disposizioni di legge in materia di presunzioni semplici (ma la violazione delle norme sull'onere della prova), ha lamentato, oltre alla non linearità del procedimento argomentativo, la non configurabilità di un'effettiva efficacia probatoria delle circostanze valorizzate nella motivazione della sentenza impugnata. Deve allora ricordarsi che a norma dell'art. 2729 c.c. le presunzioni semplici sono sì "lasciate alla prudenza del giudice", ma quest'ultimo "non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti". Questa regola, d'altra parte, deve essere applicata con ragionevole, adeguato rigore allorché la prova riguarda fatti estintivi di diritti in materia di previdenza obbligatoria. E deve anche rilevarsi la debolezza degli elementi indiziari concretamente valorizzati dal giudice di merito - mera possibilità di conoscenza da parte del dipendente di un parere non comunicatogli (e, peraltro, dal medesimo non citato), non completezza della documentazione allegata alla domanda - unitamente alla mancata evidenziazione di ragioni adeguate per attribuire agli stessi sufficiente valenza probatoria.
La sentenza deve dunque essere cassata in relazione ai vizi appena evidenziati, con rinvio della causa ad altro giudice che si atterrà al seguente principio di diritto: "la norma secondo cui il giudice "non deve ammettere che presunzioni gravi, precisi e concordanti" (art. 2729, primo comma, c.c.) deve essere applicata con ragionevole, adeguato rigore in relazione a fatti estintivi di diritti dell'assicurato in materia di previdenza obbligatoria".
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Lecce, che provvederà anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2003