Sentenza 12 febbraio 2009
Massime • 1
La richiesta che dà corso al procedimento di esecuzione non è inammissibile in caso di mancata allegazione del titolo esecutivo e del provvedimento che sulla base di quest'ultimo è stato emesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2009, n. 15729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15729 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 12/02/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 273
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 28209/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di SO ON, nato a Rionero in [...] il 16 febbraio del 1947;
e
SO MI, nato in Rionero in [...] il 1 gennaio del 1971;
avverso l'ordinanza del tribunale di Melfi del 24 giugno del 2008;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. PETTI Ciro;
letta la requisitoria del Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue. FATTO
Il Tribunale di Melfi, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 24 giugno del 2008, dichiarava inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di SO MI e SO ON, in quanto non risultava allegato il provvedimento impugnato ed il titolo esecutivo in base al quale esso era stato emesso, sicché al giudice non era stata offerta la possibilità di valutare la sussistenza della propria competenza e di stabilire se l'istanza fosse la riproposizione di una richiesta già esaminata e rigettata. Ricorrono per cassazione i predetti per mezzo del proprio difensore deducendo la violazione dell'art. 666 c.p.p., commi 3 e 4, per avere il giudice dell'esecuzione dichiarata inammissibile l'istanza senza l'instaurazione del contraddittorio;
inoltre la mancata allegazione del provvedimento impugnato o del titolo esecutivo non giustificava di per sè la pronunzia d'inammissibilità de plano;
mancanza di motivazione, in quanto il tribunale non ha fornito alcuna risposta alle censure mosse in ordine al provvedimento impugnato;
inosservanza della legge penale ed indebita inversione dell'onere probatorio, in quanto i ricorrenti a fondamento della loro censura avevano prodotto il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Rionero.
DIRITTO
Il ricorso con riferimento al primo motivo è fondato in esso assorbiti gli altri. Il Tribunale di Melfi ha dichiarato inammissibile con procedura de plano il ricorso, sia perché il provvedimento della procura della Repubblica impugnato, ancorché indicato, non era stato allegato al ricorso, sia perché non si era indicato il titolo esecutivo in base al quale il provvedimento della Procura era stato emesso. Tali carenze secondo il tribunale non gli avevano consentito di verificare la propria competenza e di escludere che l'istanza costituisse la riproposizione di una richiesta già esaminata.
Il provvedimento va annullato perché erroneo. A norma dell'art. 666 c.p.p., comma 2, il giudice dell'esecuzione o il presidente del collegio può dichiarare con decreto l'inammissibilità della richiesta allorché appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce la riproposizione di una richiesta già rigettata. A queste due cause d'inammissibilità esplicitamente previste potrebbe aggiungersi quella implicita conseguente all'impossibilità di individuare con esattezza il petitum e la causa pretendi. Invero, l'atto d'impulso del processo esecutivo, pur non richiedendo forme particolari deve avere tuttavia le caratteristiche della domanda giudiziale nel senso che si deve comunque potere individuare il petitum e la causa pretendi anche se l'istante non sia gravato dall'onere di dedurre specifici motivi di doglianza perché non si tratta di un'impugnazione. Secondo la dottrina e la stessa giurisprudenza le ipotesi d'inammissibilità devono essere interpretate in chiave necessariamente restrittiva, al fine di evitare che possa essere eluso con un provvedimento de plano il contraddittorio camerale sul "merito" della richiesta. Manifestamente infondata può considerarsi la richiesta solo allorché il difetto delle condizioni di legge(quali ad esempio l'incompetenza del giudice o la mancanza di legittimazione del richiedente) emerga in maniera palese dalla semplice lettura della richiesta senza alcuna necessità di valutazione critica mentre nei casi dubbi la questione deve essere trattata nel contraddittorio delle parti.
Nella fattispecie non ricorreva alcuna delle anzidette condizioni perché i ricorrenti, come risulta dallo stesso decreto del tribunale, avevano impugnato un provvedimento emesso dalla Procura della repubblica il 23 maggio del 2008, con cui si era data esecuzione ad un'ordinanza di demolizione contenuta in una sentenza passata in giudicato ed avevano chiesto che il provvedimento fosse sospeso per la presentazione della domanda di condono. Gli istanti avevano solo omesso di allegare il provvedimento impugnato ritualmente indicato, nonché la sentenza in base alla quale esso era stato pronunciato. Non si trattava quindi di una domanda priva di petitum o causa petendi o di una richiesta manifestamente infondata o costituente la riproposizione di una precedente richiesta rigettata o almeno quest'ultima circostanza non era palese. Gli istanti avevano solo omesso di allegare il provvedimento impugnato che però era stato indicato. A tale carenza poteva supplire direttamente il giudice dell'esecuzione, il quale, in virtù del disposto di cui al quinto comma dell'art. 666 c.p.p., può chiedere anche d'ufficio alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno per decidere. Nella fattispecie sarebbe stato sufficiente che invitasse il pubblico ministero o lo stresso ricorrente a produrre il documento impugnato, ossia l'ingiunzione a demolire, dalla quale avrebbe tratto tutte le informazioni che gli occorrevano per esaminare la richiesta.
Alla stregua delle considerazioni svolte il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di Melfi per un nuovo esame.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 623 c.p.p.. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Melfi. Così deciso in Roma, il 12 febbraio del 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2009