Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2004, n. 25261
CASS
Sentenza 5 maggio 2004

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Integra il reato previsto dall'art. 6, comma terzo, d.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione da parte del cittadino straniero che si trovi, regolarmente o non, nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che egli non ne sia in possesso per non essersene preventivamente munito; mentre non integra ne' questa, ne' altra ipotesi di reato, l'omessa esibizione, da parte dello straniero immigrato clandestinamente in Italia, del permesso o della carta di soggiorno ovvero del documento di identificazione per stranieri di cui all'art. 6, comma nono, del citato decreto legislativo, in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione stessa di "straniero clandestino" e, conseguentemente, ne è inesigibile l'esibizione. (V. Corte cost. 13 gennaio 2004 n. 5 Conf. sez. I, 5 maggio 2004 n. 25262, Xhaja; n. 25263, Ali Zedi; n. 25264, Chaar; n. 25265, Errebh; 12 maggio 2004 n. 23206, Ghali; n. 23270, Huang Xiao; n. 25683, Filipi; n. 25684, Em; 13 maggio 2004 n. 26276; 14 maggio 2004 n. 25117, Nguyen; n. 25118, Peter, tutte non massimate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2004, n. 25261
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25261
    Data del deposito : 5 maggio 2004

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