Sentenza 5 maggio 2004
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 6, comma terzo, d.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione da parte del cittadino straniero che si trovi, regolarmente o non, nel territorio dello Stato, a nulla rilevando che egli non ne sia in possesso per non essersene preventivamente munito; mentre non integra ne' questa, ne' altra ipotesi di reato, l'omessa esibizione, da parte dello straniero immigrato clandestinamente in Italia, del permesso o della carta di soggiorno ovvero del documento di identificazione per stranieri di cui all'art. 6, comma nono, del citato decreto legislativo, in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione stessa di "straniero clandestino" e, conseguentemente, ne è inesigibile l'esibizione. (V. Corte cost. 13 gennaio 2004 n. 5 Conf. sez. I, 5 maggio 2004 n. 25262, Xhaja; n. 25263, Ali Zedi; n. 25264, Chaar; n. 25265, Errebh; 12 maggio 2004 n. 23206, Ghali; n. 23270, Huang Xiao; n. 25683, Filipi; n. 25684, Em; 13 maggio 2004 n. 26276; 14 maggio 2004 n. 25117, Nguyen; n. 25118, Peter, tutte non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2004, n. 25261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25261 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 05/05/2004
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 2135
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 038025/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE di APPELLO di TORINO;
nei confronti di:
1) NE AI N. IL 23/02/1984 MAROCCO;
avverso SENTENZA del 28/07/2003 GIP TRIBUNALE di ASTI;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE;
Lette le conclusioni del P.G. Dott. G. Ciani che ha chiesto l'annullamento senza rinvio;
Il P.G. presso la Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Asti in data 28.7.2003 che, respinta la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale, aveva assolto NE AI dal reato di cui all'art. 6, comma 3, D.Lvo. 286/98, commesso in Asti il 21.10.2002, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Il ricorso è fondato.
Con sentenza n. 45801 del 29.10.2003, Mesky, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio, che questo Collegio condivide pienamente, secondo cui integra il reato previsto dall'art. 6, comma 3, D.Lvo 25.7.1998 n. 286 la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza del passaporto o di altro documento di identificazione, da parte del cittadino straniero che si trovi, regolarmente o non, territorio dello Stato, a nulla rilevando che egli non ne sia in possesso per non essersene preventivamente munito;
mentre non integra nè questa, ne' l'altra ipotesi di reato, l'omessa esibizione, da parte dello straniero immigrato clandestinamente in Italia, del permesso e della carta di soggiorno ovvero dal documento di identificazione per stranieri di cui all'art.
6. comma 9, del citato decreto legislativo, in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione stessa di "straniero clandestino" e, conseguentemente, ne è inesigibile l'esibizione. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Gip del Tribunale di Asti per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti al gip del Tribunale di Asti per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2004