Sentenza 7 gennaio 2002
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2049 cod. civ., non è necessario che fra le mansioni affidate e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo invece sufficiente che ricorra un semplice rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza affidata deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevoli, la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell'evento dannoso, anche se il lavoratore abbia operato oltre i limiti dell'incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con dolo, purché nell'ambito delle sue mansioni (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva configurato la responsabilità indiretta del datore di lavoro in relazione alla condotta del dipendente che, guidando un trattore per espletare un servizio del quale era incaricato, aveva consentito ad un altro dipendente di collocarsi come passeggero sul parafango del mezzo e ne aveva cagionato la morte a seguito di una manovra errata).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2002, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO SPANÒ - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IN CE, titolare dell'Azienda agraria "IN", elettivamente domiciliato in Roma, Via Nicotera, n. 29 (studio dell'avv. Domenico Arlini), presso l'avv. Giuseppe La Spina che lo rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre, n. 144, presso l'avv. CE Britti, che lo rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
ME RO
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Perugia n. 221 in data 28 dicembre 1998 (R.G. 3/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.11.2001 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
uditi l'avv. Domenico Arlini, per delega dell'avv. La Spina, e l'avv. Britti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
CE IN, titolare dell'omonima azienda agraria, domanda, con ricorso articolato in tre motivi e proposto nei confronti dell'Inail e di RO AM, la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Perugia ha rigettato l'appello, confermando la decisione del Pretore della stessa sede, di condanna del IN, in solido con il AM, a pagare all'Inail la somma di L. 65.000.000. L'Inail aveva agito in rivalsa per le somme erogate ai superstiti di GG AR, dipendente dell'azienda deceduto a seguito di infortunio lavorativo che asseriva imputabile alla condotta colpevole di RO AM, dipendente della stessa azienda. Il Pretore ha ritenuto il concorso di colpa dell'infortunato nella misura del 50%. Il Tribunale ha, preliminarmente, dichiarato inammissibile l'appello (incidentale) proposto dal AM, dando atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte concernente la responsabilità del AM medesimo.
In relazione ai motivi di appello del IN il Tribunale ha, in primo luogo, ritenuto che non sussistesse nullità del ricorso introduttivo del giudizio per omessa esposizione degli elementi di fatto e diritto, perché, contrariamente all'assunto del IN, l'Inail aveva sufficientemente esplicitato le ragioni sulle quali la pretesa si fondava e, in particolare, gli elementi dai quali doveva desumersi la responsabilità nell'accaduto di un dipendente del IN medesimo, il quale, alla guida di un trattore, aveva consentito al AR di salire sul parafango del mezzo, in situazione di evidente precarietà, ed aveva poi provocato con una manovra errata il ribaltamento del mezzo meccanico;
l'istituto aveva anche precisata l'avvenuta corresponsione delle prestazioni assicurative con specificazione dell'ammontare e dei titoli;
ne' risultava violato il disposto dell'art. 414, n. 3, c.p.c., siccome l'omessa indicazione dei criteri seguiti per l'effettuazione di un conteggio non determina l'invalidità dell'atto.
Ha, quindi, affermato che la responsabilità del IN discendeva dall'applicazione del principio consacrato nell'art. 2049 c.c. in presenza di un sicuro collegamento fra evento e incombenze lavorative del AM.
Al ricorso resiste l'Inail con controricorso, mentre non si è costituito nel giudizio di legittimità RO AM. Il IN ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell'art. 334 c.p.c., degli art. 2, 10 e 11, del testo unico n. 1124 del 1965, dell'art. 2049, degli art. 112 e 414 n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 2, 4 e 5, c.p.c.
Si assume che, posto che il titolo della responsabilità del datore di lavoro era riconducibile all'art. 2049 c.c., sarebbe stato onere dell'Inail specificare nel ricorso introduttivo gli elementi di fatto da cui dedurre il rapporto di occasionalità necessaria con le incombenze del dipendente, dal momento che da rapporto deve escludersi in presenza dell'assunzione di rischio elettivo ed è pur sempre necessario che il datore di lavoro ponga in essere un'organizzazione del lavoro alla quale l'evento sia rapportabile. Pertanto, erroneamente il Tribunale aveva ritenuto valido il ricorso dell'Inail.
1.1. Il motivo non ha fondamento giuridico.
Come la Corte può direttamente verificare mediante l'esame dell'atto, in presenza di una denuncia di error in procedendo ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. (Cass. 7 luglio 1999, n. 7099), dall'esposizione dei fatti che avevano condotto al decesso del AR emergeva la puntuale specificazione della causa petendi da parte dell'Inail: essersi verificato un infortunio sul lavoro;
imputabilità dell'evento alla responsabilità del AM;
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il AM e il IN;
condotta del AM inerente all'esecuzione della prestazione lavorativa e conseguente responsabilità anche del suo datore di lavoro;
rivalsa nei confronti dei responsabili di quanto corrisposto per prestazioni assicurative.
Gli altri elementi che, ad avviso del ricorrente, non sarebbero stati specificati attengono alla qualificazione giuridica della pretesa (che compete al giudice), nonché al suo fondamento di merito, non certo ai requisiti minimi richiesti dall'art. 414, n. 4, c.p.c. per la validità del ricorso introduttivo, funzionali all'individuazione della concreta domanda proposta, individuazione sicuramente resa possibile dal descritto contenuto dell'atto.
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 414, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c., in quanto l'oggetto della domanda proposta dall'Inail non risultava determinato, in difetto di qualsiasi specificazione sulle modalità di calcolo della rendita corrisposta ai superstiti del AR.
2.1. Anche questo motivo è privo di fondamento giuridico. L'Inail aveva determinato il petitum in L. 181.897.715, di cui L. 180.408.715, quale valore capitale della rendita ai superstiti calcolato al 1^ gennaio 1994, e L.
1.489.000 a titolo di assegno funerario. In questo modo risultava precisato l'oggetto della domanda di rivalsa, costituito, evidentemente, nelle somme di fatto erogate dall'avente diritto alla rivalsa. Sarebbe spettato, eventualmente, ai convenuti l'onere di contestare e provare che l'Inail aveva erogato più del dovuto, ma nessuna altra specificazione doveva fornire l'Istituto.
3. Con il terzo motivo è denunciata violazione degli art. 10, 11 e 2 del testo unico n. 1124 del 1965, dell'art. 2049 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Si sostiene che l'evento si era verificato in una fase antecedente la vera e propria esecuzione della prestazione lavorativa, consistente per il AM nel condurre il trattore dove era collocata la botte del diserbante e per il AR nel raggiungere a piedi il detto luogo per irrorare il diserbante;
che il AR era salito sul trattore per finalità non concernenti il servizio ma esclusivamente personali, assumendo pienamente il rischio della scelta, restando estraneo il datore di lavoro alla stessa.
In particolare, si pone l'accento sulla contraddizione logica tra il riconoscimento della colpa dell'infortunato e la negazione del rischio elettivo, che era idoneo ad escludere la tutela assicurativa e, quindi, il fondamento della rivalsa.
3.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Dalla sintetica descrizione dei contenuto del motivo risulta evidente come, sebbene sia denunciata la violazione dell'art. 2049 c.c., vengano sovrapposte e mescolate questioni completamente diverse. La prima questione è se il datore di lavoro debba rispondere del fatto del dipendente ai sensi dell'art. 2049; la seconda, che dal punto di vista logico precede la prima, è se, nella fattispecie, il dipendente, cioè il AM, potesse essere ritenuto responsabile della morte del AR, ovvero se l'evento fosse da imputare esclusivamente alla condotta imprudente di quest'ultimo; la terza, evidenziata dall'insistenza sul rischio elettivo, è che il diritto alla rivalsa dell'Inail avrebbe dovuto essere negato perché la rendita era stata indebitamente erogata in fattispecie nella quale non poteva operare la tutela assicurativa contro gli infortuni.
3.2. L'ultima delle indicate questioni è sicuramente rimasta estranea ai temi trattati nei processi di merito. Che il AR fosse rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, infatti, non ha mai formato oggetto di contestazioni.
La questione, quindi, è posta inammissibilmente per la prima volta nel giudizio di cassazione.
3.3. Inammissibile è anche la questione relativa alla sussistenza della responsabilità del AM nella produzione dell'evento. La questione stessa, infatti, non è stata investita dai motivi dell'appello proposto dal IN il cui contenuto è riferito dal Tribunale, il quale, inoltre, afferma esplicitamente (pag. 8 della sentenza), nell'ambito delle considerazioni svolte circa l'inammissibilità dell'appello incidentale del AM, che l'Azienda agraria Bovinì "non aveva peraltro avanzato alcuna censura in merito all'affermazione pretorile della responsabilità del AM".
Il ricorrente non censura l'affermazione, ne' comunque denuncia sul punto l'omissione di pronuncia.
3.4. Nella parte ammissibile, il motivo di ricorso è palesemente infondato.
La giurisprudenza della Corte, infatti è da tempo pacificamente orientata nel senso che i datori di lavoro (indicati dalla norma come "padroni e committenti") rispondono dei danni arrecati dai loro dipendenti ("domestici e commessi") a titolo di responsabilità per fatto altrui connessa al rischio oggettivamente assunto con l'inserimento dei lavoratori nell'organizzazione, più o meno complessa, da essi creata per lo svolgimento di determinate attività di loro pertinenza. Non si tratta, dunque, di responsabilità derivante dal fatto (proprio) di non averli adeguatamente scelti o sorvegliati nei modi dovuti.
Ne discende che, affinché il fatto illecito del commesso o domestico risalga al committente o padrone, a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2049 c.c., è sufficiente il presupposto della sussistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente, mentre si deve prescindere del tutto dai profili di una concreta culpa in eligendo o in vigilando del datore di lavoro. Ne discende che la responsabilità, imputata secondo il descritto meccanismo, resta insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa, cosicché persino l'accertamento della non colpevolezza del datore di lavoro compiuto dal giudice penale non vale ad escluderla (cfr. Cass. 29 agosto 1995, n. 9100).
3.5. In ordine, poi, al collegamento fra fatto illecito e incombenze affidate al dipendente, non è necessario che tra le mansioni affidate e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo, invece, sufficiente che ricorra un semplice rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che la incombenza affidata deve essere tale da determinare: una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevoli, la consumazione del fatto illecito e, quindi la produzione dell'evento dannoso, anche se il lavoratore abbia operato oltre i limiti dell'incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con dolo, purché nell'ambito delle sue mansioni;
nesso di occasionalità necessaria che deve escludersi solo allorché il danno sia imputabile all'attività privata dell'autore dell'illecito e sia frutto, quindi, dell'esercizio della sua privata autonomia (Cass. penale sez. 2^, 25 settembre 1989; Cassazione civ. 14 novembre 1996, n. 9884; 7 agosto 1997, n. 7331; 11 marzo 1998, n. 2678; 8 gennaio 1999, n. 103; 20 marzo 1999, n. 2574 1^ settembre 1999, n. 9198).
3.6. In applicazione di questi principi dunque, correttamente il Tribunale ha accertato la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra la prestazione lavorativa del AM (guida del trattore per espletare il servizio del quale era incaricato) e l'evento; ha, quindi, desunto dall'accertamento della colpa del AM - consistita nell'aver consentito, quale responsabile della conduzione del trattore, al AR di collocarsi come passeggero in posizione del tutto precaria e di averne, sia pure con il concorso di colpa della vittima, cagionato la morte a seguito di una manovra errata - la responsabilità del datore di lavoro per il danno cagionato dall'esecuzione, ancorché con modalità abnormi, della prestazione lavorativa.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione in favore dell'Inail, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
nulla da provvedere per le spese nei confronti di RO AM, non costituitosi nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 16.31 degli onorari di avvocato liquidati in Euro 2.000 in favor dell'Inail; nulla da provvedere sulle spese nei confronti di ER AM.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2002