Sentenza 8 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12026 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 12026 Dott. Salvatore SENESE 25704/00 Cron. 25308 Dott. Mario PUTATURO Consigliere Consigliere Dott. Francesco MAIORANO Rep. Ud.14/02/03Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere - Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente 85 SEN T ENZA sul ricorso proposto da: YA LA UR, LE AR PI, UB AN, ET ER, MA CO UL, IE EL YN, elettivamente domiciliati in ROMA VLE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio GHERA GAROFALO, rappresentati e difesi dall'avvocato DOMENICO GAROFALO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
UNIVERSITA' STUDI BASILICATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso 2003 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in 942 -1- atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1849/99 del Tribunale di POTENZA, depositata il 15/12/99 R.G. N. 1300/89; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato GHERA;
udito l'Avvocato DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS, che ha concluso rigetto del ricorso. -2- 942 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorsi del 15 febbraio 1994, separati ma successivamente riuniti, JU ON YA ed altri lettori di lingua straniera convenivano davanti al Pretore di Potenza 1'Università degli studi della Basilicata, chiedendo, per quanto qui ancora interessa, l'ordine di riammissione in servizio con disapplicazione del provvedimento amministrativo di sospensione dei corsi e la condanna al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal novembre 1993,con adeguamento ai sensi dell'art. 36, primo comma, Cost.; che, costituitasi la convenuta, il Pretore affermando accoglieva in parte le domande, l'esistenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e fissando, ex art. 36 cit., la misura della retribuzione nel settanta per cento di quella spettante ai ricercatori a tempo pieno;
che, proposto appello dai suddetti, la decisione veniva confermata con sentenza del 15 dicembre 1999 dal Tribunale, il quale negava la parificazione della retribuzione а quella dei ricercatori, stante che i lettori non effettuavano l'attività dovuta dai primi;
3 che contro questa sentenza ricorrono per cassazione l'YA e litisconsorti, tra i quali EA RR PE, mentre l'Università resiste con controricorso;
che i ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che
col primo motivo essi lamentano la violazione degli artt. 28, commi 1, 4 e 5 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, 36 Cost. e vizi di motivazione, sostenendo che la retribuzione dei lettori di lingua straniera venne ritenuta, nella sentenza qui impugnata, necessariamente inferiore a quella dei professori associati, senza alcun motivo ossia senza considerare l'attività didattica svolta dai primi;
che col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 28 e 30 d.P.R. cit., 36 Cost. e ancora vizi di motivazione, in relazione alla mancata parificazione della loro retribuzione a quella dei ricercatori, impegnati in un minor numero di ore lavorative;
che i due motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati;
che l'adeguamento dei compensi per lavoro subordinato ai parametri di adeguatezza alle proporzionalità, fissati esigenze di vita e di 4 dall'art. 36 Cost. viene compiuto dal giudice di merito con valutazione discrezionale incensurabile nel giudizio di legittimità se congruamente motivata;
che nella specie il Tribunale ha escluso la parificazione della retribuzione spettante ai lettori di lingua straniera a quella spettante ai ricercatori universitari e, a maggior ragione, ai professori associati, facendo riferimento, seppure estremamente conciso, all'assenza della ricerca nell'ambito dei compiti affidati ai ricercatori;
che tale motivazione è sufficiente giacchè, oltre alla non comparabilità dello status dei lettori con quello dei professori associati, oltrechè vincitori di un concorso e responsabili, della didattica, della valutazione degli studenti, neppure sussiste l'equivalenza tra i primi ed i ricercatori, tenuti a riferire sulla loro attività ed a pubblicarne i risultati (Cass. 6 novembre 2000 n. 14433, 23 aprile 2001 n. 6002); che il divieto legislativo di corrispondere ai ricercatori un compenso superiore a quello dei professori associati, lungi dal comportare una necessaria parificazione, rende legittimo il compenso inferiore, onde inutilmente i ricorrenti invocano in memoria l'art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980; che pertanto non appare meritevole di censura la valutazione espressa dal collegio di merito;
che, rigettato il ricorso, le spese processuali possono essere compensaste, considerata la poca certezza del diritto oggettivo circa l'ammontare dei compensi in materia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2003. H Cour. relatore: Federico Roll Il Presidente M IL CANCELLIERE AEGNE 11-2-73 N. 533AL I DELL'ART. 10 Depositato in Cancelleria ADI BOLLO, DI (SPESA, TASSA oggi, 08 989. 2003 IL CANCELLERE