Sentenza 14 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di contributi economici per le famiglie dei soggetti non autosufficienti, l'art. 26 legge reg. Campania n. 11 del 1984 ne prevede l'erogazione per le famiglie che assistono in casa i suddetti soggetti per il primo triennio dell'entrata in vigore della legge onde gli elementi costitutivi del diritto riconosciuto da tale norma sono rappresentati dal prestare direttamente assistenza a congiunti non autosufficienti e non ricoverati in istituto; nel ricorso introduttivo del giudizio inteso ad ottenere i contributi predetti, non è pertanto necessario specificare ne' la quantità e qualità dell'assistenza prestata (che la norma non richiede specificamente perché assorbita dal concetto di assistenza diretta), ne' la quantità e qualità di servizi pubblici che la Regione avrebbe dovuto apprestare nel primo triennio dall'entrata in vigore della citata legge. Peraltro, il giudice che abbia dubbi in ordine alla non specifica esposizione dei fatti costitutivi allegati dalla parte (nella specie, la qualità e quantità di assistenza prestata), non può dichiarare la nullità del ricorso per difetto dei requisiti di cui all'art. 414 cod. proc. civ., ma, a norma degli artt. 175 e 420 cod. proc. civ., ha il dovere di chiedere chiarimenti su tali fatti, innanzitutto nel libero interrogatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2002, n. 14600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14600 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL PA US, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA ELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL/42 NAPOLI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2010/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 25/05/99 - R.G.N. 41720/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
La sig.ra EL PA Augusta, con ricorso depositato il 4 luglio 1990, ha chiesto al Pretore di Napoli, giudice del lavoro, la condanna dell'USL n. 42 della Campania a pagarle L. 18.792.469 a titolo di contributi mensili, non corrisposti, previsti dall'art. 26 della Legge regionale della Campania 15.3.1984 n. 11.
Deduceva di prestare assistenza alla propria figlia AL AN, invalida al 100%, non ricoverata, in strutture pubbliche, non autosufficiente, già avente diritto alla indennità di accompagnamento.
Dopo varie traversie processuali, culminate della sentenza regolatoria di questa Corte 26.2.1993 n. 2427, che ha affermato la competenza del giudice del lavoro negata dal primo giudice, correttamente adito, il Pretore di Napoli, giudice del lavoro, dichiarava la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, con la motivazione che la ricorrente aveva omesso di dichiarare l'esatta natura delle affezioni di cui soffre il familiare e gli esatti rapporti tra l'invalido e l'attore.
Con sentenza 7 aprile/25 maggio 1999 n. 2010 il Tribunale di Napoli ha confermato la decisione del Pretore ed il carattere processuale della sua motivazione.
Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente "si è limitata" a dichiarare di essere familiare e madre della invalida al 100%, non ricoverata ed avente diritto alla indennità di accompagnamento;
ha ritenuto che, in relazione all'art. 26 della Legge Regionale Campania 15.3.1984 n. 11, la quale attribuisce una posizione giuridicamente rilevante alle famiglie solo se ed in quanto si occupino della assistenza e dell'inserimento sociale dei portatori di handicaps, considerando altresì la quantità e la qualità dei servizi pubblici offerti in zona, la ricorrente avesse altresì l'onere, rilevante ai sensi dell'art. 414 n. 4 c.p. c., di indicare la quantità e la qualità di, assistenza prestata e gli eventuali servizi pubblici offerti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la EL PA, con unico motivo.
La intimata Gestione liquidatoria della ex Unità sanitaria locale n. 42, ritualmente citata, non si è si è costituita.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 156, 2^ comma, c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.). Il motivo è fondato.
La legge regionale Campania 15 marzo 1984, n. 11, detta norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale.
All'art. 26 prevede dei contributi economici, per i primi tre anni dall'entrata in vigore della legge, per le famiglie che provvedono direttamente all'assistenza di soggetti non autosufficienti portatori di handicaps psicofisici, incapaci di provvedere ai propri bisogni primari e che rendono necessaria un'assistenza intensa e continuativa. Tale contributo, commisurato al 25% dell'importo della retta giornaliera di assistenza per l'internato a tempo pieno, viene erogato allo scopo di perseguire alcuni obiettivi, tra cui il rientro in famiglia di handicappati già ricoverati a tempo pieno in istituti, la diffusione dell'affidamento familiare di minori handicappati limitatamente a uno per famiglia, salvo il caso di consanguinei, la socializzazione dell'handicappato ed il suo rapporto con l'ambiente circostante, nonché l'alleviamento delle condizioni di vita della famiglia dell'handicappato.
Il quinto ed ultimo comma del medesimo art. 26 prevede poi che, alla fine del triennio, il consiglio regionale valuterà la opportunità di prorogare le norme contenute nello stesso articolo ed, in ogni caso, l'entità del contributo dovrà essere fissato tenendo conto della quantità e qualità dei servizi pubblici offerti in zona e sarà rideterminato ogni qualvolta lo standard quali-quantitativo di tali servizi subirà apprezzabili variazioni.
Il primo, grave, errore esegetico della sentenza impugnata risiede nell'avere arbitrariamente inserito, fattispecie costitutiva del diritto descritta dal primo comma dell'art. 26 sopra riportato, elementi attinenti ai compiti programmatici della Regione Campania, facendo carico alla ricorrente di provare la quantità e la qualità servizi pubblici la Regione avrebbe dovuto apprestare nel triennio di sperimentazione della legge.
Il carattere programmatico della norma contenuta nel comma quinto risulta sia dal suo destinatario, il consiglio regionale, sia dalla previsione di una nuova determinazione del contributo, in misura variabile e graduata, che il comma 3, posto a base della domanda, determina viceversa nella misura percentuale fissa sopra riportata. Da tale primo errore deriva il secondo, di avere ritenuto che la ricorrente non avesse ottemperato agli oneri che l'art. 414 c.p.c. pone a carico del ricorrente di esporre i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, oneri che vanno valutati in relazione alla fattispecie normativa del diritto preteso. È la stessa sentenza impugnata che riferisce che la ricorrente ha indicato di essere madre dell'handicappata, di assistere la figlia non autosufficiente, e che la stessa non è ricoverata in istituto di cura.
La seconda arbitraria interpolazione operata dalla sentenza impugnata della fattispecie normativa di cui all'art. 26, 1^ comma, legge citata è quella di pretendere ulteriori elementi, quali la quantità e qualità dell'assistenza prestata, che rimprovera alla ricorrente di non avere indicato in ricorso, così violando l'art. 414 c.p.c.;
elementi che la norma non richiede specificamente, perché ovviamente assorbiti nella nozione di assistenza diretta di una figlia non autosufficiente.
Il terzo errore risiede nella mancata utilizzazione degli strumenti processuali apprestati dall'ordinamento allo scopo. Ove il giudice di appello avesse avuto difficoltà a trarre la conseguenza che la figlia handicappata totale, non ricoverata all'esterno, ed assistita dalla madre, convivesse con costei, o a comprendere la quantità e qualità delle prestazioni fornite in siffatta situazione, aveva l'obbligo di ricorrere agli strumenti processuali apprestati dalla L. 11 agosto 1973, n. 533 in relazione ai diritti coinvolti nel processo del lavoro e previdenziale, per risolvere siffatti dubbi, in primis il libero interrogatorio. Già l'art. 175 c.p.c. dispone che lo svolgimento del procedimento in generale è improntato al principio di lealtà, con precetto rivolto al giudice, che vale, prima ancora che nei confronti delle parti, nei suoi stessi confronti.
Espressione di tale principio sono le norme processuali che impongono al giudice di richiedere alle parti i chiarimenti necessari, sulla base dei fatti allegati (art. 183, 3^ comma c.p.c.), nonché di indicare le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione;
di fissare al convenuto un termine per integrare la domanda riconvenzionale della quale sia incerto l'oggetto (art. 167 2^ comma); di assegnare un termine per sanare eventuali difetti di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione.
L'obbligo del giudice di richiedere alle parti i chiarimenti necessari, sulla base dei fatti allegati, benché non enunciato specificamente nel rito del lavoro, è ad esso sicuramente applicabile, sia come principio di civiltà dell'ordinamento processuale civile, che come tale informa anche il processo del lavoro, cui le norme processualciviliste sono applicabili se non diversamente disposto, sia perché a tale scopo sono dirette norme specifiche ed innovative del rito del lavoro, quale l'art. 420, 1^ comma, che conferisce carattere sistematico, in limine litis, al libero interrogatorio, già conosciuto, ma con carattere di casualità, dal precedente sistema processualcivilistico (art. 117 c.p.c. vecchio testo), ed ora adottato anche in quel modello processuale generale con il medesimo carattere di sistematicità (art. 183 1^ comma c.p.c. come sostituito dall'art. 17 Legge 26 novembre 1990, n. 353); strumento processuale la cui funzione primaria è quella della chiarificazione delle allegazioni delle parti (Cass. 27 febbraio 1990 n. 1519), ma dotato anche di funzione probatoria di carattere sussidiario, per quanto infra. Il processo del lavoro è caratterizzato dalla frequente presenza, come nel caso presente, di diritti indisponibili o comunque costituzionalmente protetti (nella specie art. 38, 1^ comma, Cost.), per il pieno accertamento dei quali l'ordinamento appresta altresì la specifica disposizione dell'art. 421 c.p.c. sui poteri ufficiosi del giudice del lavoro, rivolti a contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità (Cass. 3 ottobre 1998 n. 9817), che sollecitano una rilevante ed efficace azione del giudice nel processo (Cass. 15 gennaio 1998 n. 310). In verità, tali poteri ufficiosi rilevano prevalentemente per la sistematicità del loro esercizio, derivante dalla possibilità che nel corso del libero interrogatorio emergano le fonti di prova, non indicate dalle parti nei rispettivi atti, che anche nel rito civile ordinario consentono l'esercizio di poteri ufficiosi (artt. 281-ter, introdotto dall'art. 68 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ma riprendendo identico principio già contenuto nel precedente art. 312 c.p.c., 257, 253, 184, 3^ comma c.p.c.). L'art. 421 c.p.c. viene qui richiamato non perché in questa sede si muova al Tribunale la censura di non avere fatto uso dei poteri ufficiosi d'indagine, ma per estendere al caso il principio enunciato da questa Corte, nel senso che anche quando l'uso di poteri processuali involga un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale, tale uso può essere sottoposto al sindacato di legittimità come vizio di motivazione, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., qualora la sentenza di merito non adduca un'adeguata spiegazione di tale mancato uso (Cass. 9817/1998 cit.). In particolare questa Corte ha ritenuto che, pur appartenendo l'esercizio di tale potere all'area della discrezionalità, e pur non essendo il mancato ricorso a esso denunciabile in sede di legittimità anche quando manchi un'espressa motivazione sul punto, tuttavia trattasi di una discrezionalità evidentemente non assoluta, pur sempre dovendo esigersi che possano desumersi, dal contesto del provvedimento, le ragioni che hanno indotto il giudice a omettere l'indagine (Cass. 15 gennaio 1998 n. 310). Tale insegnamento è vieppiù pertinente ed applicabile al caso in esame, che riguarda una omissione sul piano della individuazione della domanda e della comprensione delle allegazioni attoree, e cioè di avere omesso, a fronte di una allegazione dell'esistenza di una situazione protetta dalla legge regionale, di individuare esattamente la domanda in relazione alla norma prevedente il diritto richiesto, eventualmente integrandola, in sede di chiarimenti, con gli elementi dei quali il giudice dubitava.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti rimessi alla Corte d'appello di Napoli, la quale deciderà la controversia attenendosi al seguente principio di diritto: "ove il ricorrente, che agisce ai sensi dell'art. 442 c.p.c. per una prestazione assistenziale, indichi la causa petendi nel suo nucleo essenziale corrispondente alla previsione normativa (nella specie assistenza personale della madre in favore della figlia inabile totale non autosufficiente e non ricoverata in istituto), è obbligo del giudice del merito, ai sensi degli artt. 175 e 420 1^ comma, censurabile ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., il quale dubiti che le circostanze narrate in ricorso comprendano tutti gli elementi della fattispecie costitutiva, di individuare esattamente i fatti costitutivi (nella specie la pretesa quantità e qualità di assistenza prestata) sollecitando la parte nei modi previsti dall'ordinamento processuale, in primis il libero interrogatorio". Essa provvederà altresì alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 27 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2002