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Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21280 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL DI NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/01/2026 del Tribunale di Caltanissetta Udita la relazione svolta dal Consigliere NIa LL;
lette le conclusioni, depositate dal Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21280 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 16/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 gennaio 2026 il Tribunale di Caltanissetta ha riget- tato l’appello personale avverso l'ordinanza, emessa in data 19 dicembre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, applicata a DI NI OL, in relazione a un procedimento che lo vedeva imputato dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 2 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 865, per aver illecita- mente detenuto, all’interno della propria abitazione, sostanza stupefacente del tipo cocaina (del peso netto di 7,816 g, da cui erano ricavabili 37,3 dosi medie singole), hashish (del peso netto di 632,02 g, da cui erano ricavabili 5.300,6 dosi medie singole) e marijuana (del peso netto di 146,2 g, da cui erano ricavabili 980 dosi medie singole), nonché una pistola semiautomatica, calibro 6,35, made in Cze- choslovakia, avente matricola b310355 (oltre che del reato di cui all’art. 697 cod. pen. per aver detenuto, senza averne fatto denuncia all’autorità di pubblica sicu- rezza, 50 cartucce cal. 6,35). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’impu- tato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con cui si de- duce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 24, 111 e 117 Cost., 5, paragrafi 4, 6 e 13 C.E.D.U., 125, 192, 274 e 275 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta non sussi- stenza di un affievolimento delle esigenze cautelari. Si lamenta, in particolare, che il Tribunale abbia rigettato la richiesta con ar- gomentazioni contraddittorie e manifestamente illogiche, incorrendo anche in un travisamento degli atti processuali, posto che l’arma illegalmente detenuta dal ri- corrente non aveva matricola abrasa, omettendo di apprezzare congruamente la rivisitazione critica della propria condotta operata dal OL, soggetto giovane e incensurato, che aveva ammesso la propria responsabilità, decidendo di acce- dere al rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen. Si censura, inoltre, il provvedimento impugnato laddove si è affermato che il comune di Riesi, indicato come luogo di detenzione, non garantirebbe un’eradica- zione dal contesto criminale, senza congrua valutazione né della personalità del ricorrente, giovane incensurato non inserito in ambienti delinquenziali, né della circostanza che trattasi di un luogo sito in un comune diverso da quello della piazza di spaccio in cui si sono consumati i fatti contestati. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3 3. Con memoria, depositata in data 31 marzo 2026, il Sostituto Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In premessa va ricordato che, in materia di provvedimenti de libertate la Corte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalu- tazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, poiché, sia nell'uno che nell'altro caso, si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane, per- tanto, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedi- mento (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, [...], Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). 3. Cò precisato sui limiti del presente giudizio, le censure del ricorrente, con le precisazioni di seguito esposte, non colgono nel segno, a fronte di una motiva- zione tutt’altro che illogica o carente. Il Tribunale ha ritenuto di condividere l’apprezzamento del Giudice per le in- dagini preliminari in ordine all’assenza di elementi di novità idonei a giustificare una rivalutazione in melius del cristallizzato quadro cautelare, stimando a tal fine insufficiente il mero decorso del tempo, in assenza di un’esplicita manifestazione di resipiscenza, che non poteva dedursi né dalla dovuta osservanza delle prescri- zioni connesse alle misure applicate, né dalle ammissioni di colpevolezza del Va- sapolli, a fronte delle evidenze indiziarie a suo carico, né dalla scelta di accedere a un rito alternativo, frutto di una mera, pur legittima, strategia processuale, né, infine, dalla intervenuta riqualificazione, all’esito del giudizio di patteggiamento, del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella ipotesi meno grave di cui al comma 5, atteso che tutti i reati, ivi compresa la detenzione di un’arma semiau- tomatica con matricola abrasa, erano stati commessi in un’abitazione vicina a quella indicata come luogo di detenzione, così da non garantire l’invocata eradica- zione dal contesto criminoso. I giudici del riesame hanno, quindi, puntualmente disatteso i rilievi difensivi, avendo spiegato esaustivamente e coerentemente, senza incorrere in alcuna illo- gicità, le ragioni per cui il solo decorso del tempo non fosse elemento valorizzabile 4 per il giudizio di attenuazione delle esigenze cautelari, in assenza di elementi di novità, così come non potevano positivamente apprezzarsi, nel senso invocato dalla difesa, il rito alternativo prescelto ovvero la riqualificazione dei reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Priva di illogicità risulta anche la motivazione resa in ordine alla inidoneità della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, sia per la vicinanza del luogo indicato a quello in cui furono consumati i fatti contestati, sia per l’ambito dome- stico in cui gli stessi furono attuati. In tale contesto il dedotto travisamento in ordine alle caratteristiche dell’arma detenuta (effettivamente dotata di matricola, secondo quanto emerge dalla con- testazione), risulta privo della necessaria decisività, non inficiando la tenuta argo- mentativa del provvedimento impugnato, imperniata sul contesto domestico in cui erano stati consumati i reati e non già sulle caratteristiche della pistola. 5. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà gli adempimenti connessi allo stato di detenzione cau- telare del OL, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 16 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NIa LL VA VE
lette le conclusioni, depositate dal Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21280 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 16/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 gennaio 2026 il Tribunale di Caltanissetta ha riget- tato l’appello personale avverso l'ordinanza, emessa in data 19 dicembre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, applicata a DI NI OL, in relazione a un procedimento che lo vedeva imputato dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 2 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 865, per aver illecita- mente detenuto, all’interno della propria abitazione, sostanza stupefacente del tipo cocaina (del peso netto di 7,816 g, da cui erano ricavabili 37,3 dosi medie singole), hashish (del peso netto di 632,02 g, da cui erano ricavabili 5.300,6 dosi medie singole) e marijuana (del peso netto di 146,2 g, da cui erano ricavabili 980 dosi medie singole), nonché una pistola semiautomatica, calibro 6,35, made in Cze- choslovakia, avente matricola b310355 (oltre che del reato di cui all’art. 697 cod. pen. per aver detenuto, senza averne fatto denuncia all’autorità di pubblica sicu- rezza, 50 cartucce cal. 6,35). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’impu- tato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con cui si de- duce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 24, 111 e 117 Cost., 5, paragrafi 4, 6 e 13 C.E.D.U., 125, 192, 274 e 275 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta non sussi- stenza di un affievolimento delle esigenze cautelari. Si lamenta, in particolare, che il Tribunale abbia rigettato la richiesta con ar- gomentazioni contraddittorie e manifestamente illogiche, incorrendo anche in un travisamento degli atti processuali, posto che l’arma illegalmente detenuta dal ri- corrente non aveva matricola abrasa, omettendo di apprezzare congruamente la rivisitazione critica della propria condotta operata dal OL, soggetto giovane e incensurato, che aveva ammesso la propria responsabilità, decidendo di acce- dere al rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen. Si censura, inoltre, il provvedimento impugnato laddove si è affermato che il comune di Riesi, indicato come luogo di detenzione, non garantirebbe un’eradica- zione dal contesto criminale, senza congrua valutazione né della personalità del ricorrente, giovane incensurato non inserito in ambienti delinquenziali, né della circostanza che trattasi di un luogo sito in un comune diverso da quello della piazza di spaccio in cui si sono consumati i fatti contestati. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3 3. Con memoria, depositata in data 31 marzo 2026, il Sostituto Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In premessa va ricordato che, in materia di provvedimenti de libertate la Corte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalu- tazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, poiché, sia nell'uno che nell'altro caso, si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane, per- tanto, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedi- mento (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, [...], Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). 3. Cò precisato sui limiti del presente giudizio, le censure del ricorrente, con le precisazioni di seguito esposte, non colgono nel segno, a fronte di una motiva- zione tutt’altro che illogica o carente. Il Tribunale ha ritenuto di condividere l’apprezzamento del Giudice per le in- dagini preliminari in ordine all’assenza di elementi di novità idonei a giustificare una rivalutazione in melius del cristallizzato quadro cautelare, stimando a tal fine insufficiente il mero decorso del tempo, in assenza di un’esplicita manifestazione di resipiscenza, che non poteva dedursi né dalla dovuta osservanza delle prescri- zioni connesse alle misure applicate, né dalle ammissioni di colpevolezza del Va- sapolli, a fronte delle evidenze indiziarie a suo carico, né dalla scelta di accedere a un rito alternativo, frutto di una mera, pur legittima, strategia processuale, né, infine, dalla intervenuta riqualificazione, all’esito del giudizio di patteggiamento, del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella ipotesi meno grave di cui al comma 5, atteso che tutti i reati, ivi compresa la detenzione di un’arma semiau- tomatica con matricola abrasa, erano stati commessi in un’abitazione vicina a quella indicata come luogo di detenzione, così da non garantire l’invocata eradica- zione dal contesto criminoso. I giudici del riesame hanno, quindi, puntualmente disatteso i rilievi difensivi, avendo spiegato esaustivamente e coerentemente, senza incorrere in alcuna illo- gicità, le ragioni per cui il solo decorso del tempo non fosse elemento valorizzabile 4 per il giudizio di attenuazione delle esigenze cautelari, in assenza di elementi di novità, così come non potevano positivamente apprezzarsi, nel senso invocato dalla difesa, il rito alternativo prescelto ovvero la riqualificazione dei reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Priva di illogicità risulta anche la motivazione resa in ordine alla inidoneità della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, sia per la vicinanza del luogo indicato a quello in cui furono consumati i fatti contestati, sia per l’ambito dome- stico in cui gli stessi furono attuati. In tale contesto il dedotto travisamento in ordine alle caratteristiche dell’arma detenuta (effettivamente dotata di matricola, secondo quanto emerge dalla con- testazione), risulta privo della necessaria decisività, non inficiando la tenuta argo- mentativa del provvedimento impugnato, imperniata sul contesto domestico in cui erano stati consumati i reati e non già sulle caratteristiche della pistola. 5. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà gli adempimenti connessi allo stato di detenzione cau- telare del OL, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 16 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NIa LL VA VE