Sentenza 8 maggio 2012
Massime • 1
L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma secondo, cod. proc. pen. può essere emessa dal giudice che, riconoscendo la propria incompetenza, disponga contestualmente lo stralcio della posizione processuale dell'imputato, fermo restando il potere del giudice successivamente investito della procedura di verificare, su richiesta di parte o "ex officio", la ricorrenza dei presupposti per adottare l'ordinanza sospensiva.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2012, n. 22887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22887 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 08/05/2012
Dott. SERPICO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 791
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 9477/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AH IN AN N. IL 05/02/1968;
avverso l'ordinanza n. 7743/2011 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 22/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine intese al rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Sull'appello proposto nell'interesse di AH IN FR avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli in data 14-10-2011 con cui veniva disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare per la complessità del dibattimento nei confronti del predetto imputato, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 2, il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 22-12-2011, rigettava il gravame, ribadendo le circostanze o elettive e soggettive della particolare complessità del dibattimento, in rapporto alla gravità e molteplicità delle imputazioni, del numero degli imputati e del prevedibile impegno temporale necessario alle difese, fermo restando che le censure difensive relative alla fissazione della data di rinvio del processo erano irricevibili perché non pertinenti al merito dei presupposti giustificativi della disposta sospensione. Avverso tale provvedimento il predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore: 1) Nullità della camera di consiglio del Tribunale del riesame nonché della ordinanza impugnata ex art. 127, comma 5 in relazione all'art. 127 c.p.p., comma 3, e art. 178 c.p.p., lett. c), per omessa traduzione per il giorno dell'udienza camerale dell'imputato che ne aveva fatto richiesta e che, al momento di tale udienza si trovava detenuto a Napoli, luogo posto nella circoscrizione del Giudice procedente, a prescindere che alla data di notifica dell'avviso di detta udienza camerale l'imputato si trovasse detenuto alla Casa Circ.le di Prato;
2) Nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla dichiarata inammissibilità (ovverso rigetto) della richiesta declaratoria di nullità dedotta con la memoria ex art. 127 c.p.p., comma 2, depositata il 25.11.2011, in relazione alla capacità del giudice, stante la violazione di legge in ordine all'omessa valutazione dei motivi nuovi tempestivamente depositati dalla difesa, con omessa valutazione delle censure attinenti l'eccepita nullità generale, insanabile e rilevabile di ufficio ex art. 178 c.p.p., lett. a);
Tanto premesso, ad avviso del ricorrente, come risulta dal pv dell'udienza 25-05-2011, la Corte stralciava la posizione del ricorrente e di altro coimputato, di guisa che il giudice legittimato a disporre la sospensione dei termini di custodia cautelare, come da ordinanza emessa il 14-10-2011, non era più quello titolare del precedente procedimento che riguardava anche il ricorrente, bensì quello titolare del nuovo procedimento ossia quello chiamato a decidere sullo stralcio delle posizioni anzidette, con conseguente nullità insanabile e rilevabile d'ufficio ex art. 179 c.p.p., comma 1 del provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare anzidetto;
3) Nullità dell'ordinanza per errata applicazione del disposto di cui allo art. 304 c.p.p., comma 2, nonché carenza e illogicità della motivazione sulle ragioni asseritamente legittimanti la ritenuta sussistenza della particolare complessità del giudizio, senza alcuna motivata valutazione delle controdeduzioni difensive mosse con l'atto di appello, delle quali si ribadiva la portata segnatamente riferita all'ingiustificato richiamo alla conoscenza della materia del processo, già possibile fin dal maggio 2011 e rilevata solo ad ottobre 2011, quando i fatti avrebbero dovuto essere già ben noti alla Corte di Appello, a prescindere che molti imputati avevano limitato il gravame di appello alla sola entità della pena, con conseguente intuibile minore impegno temporale delle rispettive difese ed essendosi ingiustificatamente ritenute irrilevanti in questa sede le censure difensive in merito alla data di fissazione dell'udienza di rinvio del processo. Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Ed invero, quanto al 1^ motivo, l'avviso dell'udienza camerale era stato ritualmente e tempestivamente notificato al ricorrente, in un momento in cui il predetto trovavasi detenuto a Prato ossia fuori della circoscrizione del giudice procedente e non risulta, ex art.127 c.p.p., comma 3, abbia fatto richiesta di essere sentito, tanto da imporre l'audizione tempestiva dello stesso da parte del giudice di sorveglianza territorialmente competente. Orbene se, nelle more della trattazione di detta udienza camerale e fermo restando la piena validità dell'avviso di questa a suo tempo notificato all'imputato, costui è stato tradotto in luogo appartenente alla circoscrizione del giudice procedente (come nel caso de quo), resta imprescindibile 1'assoluta condizione che sia stata fatta tempestiva ed inequivoca richiesta da parte dell'imputato detenuto di essere sentito, posto che, solo in costanza di comprovata e tempestiva sussistenza di tale richiesta, il giudice è tenuto a disporre la traduzione del detenuto all'udienza camerale, così dovendosi intendere il portato logico giuridico dell'art. 127 c.p.p., comma 3, in uno al richiamo attinente il "sentite le parti se compaiono", il che spiega la necessità della traduzione del soggetto detenuto che con la cennata espressa richiesta, ha inteso "inequivocamente esprimere la volontà di comparire all'udienza camerale, per poter essere sentito. Tale dovendosi correttamente tracciare il principio di diritto in subiecta materia, l'assenza di una richiesta da parte del ricorrente nei termini cennati in relazione all'udienza camerale del Tribunale del riesame partenopeo ha legittimamente integrato la celebrazione della stessa, non risultando alcuna violazione dell'invocato disposto di cui all'art. 127 c.p.p., comma 3, e quindi alcuna relativa nullità come dedotta con il motivo sub I) del ricorso. Del pari infondato il motivo sub 2), posto che, al riguardo, è ineccepibile la risposta del Tribunale del riesame partenopeo circa la tassatività del principio di diritto del "tantum devolutum quantum appellatum", di guisa che una eccezione non formante oggetto dei motivi di appello ma dedotta con una successiva memoria difensiva, travalica detto limite, a prescindere dalla genericità della doglianza proposta in questa sede e dalla tassativa portata che distingue il precetto di cui all'art. 309 c.p.p., comma 6 da quello di cui all'art. 310 c.p.p., commi 1 e 2 che non richiama affatto tale disposizione, quanto alla proposizione di motivi nuovi, così ribadendo il cennato principio di diritto sull'effetto devolutivo dell'appello nei limiti tassativamente tracciati dal legislatore anche in materia di impugnazione delle misure cautelari personali. Ai limiti dell'ammissibilità l'eccezione di competenza a decidere del Tribunale partenopeo sulla sospensione dei termini di custodia cautelare, in seguito al disposto stralcio della posizione del ricorrente che non pregiudica affatto una valutazione "a monte" della questione in rapporto alla complessità del dibattimento, la cui valutazione ricomprende, intuibilmente, anche una complessiva vetrifica della materia e dei soggetti interessati al relativo procedimento con la conseguente legittima verifica delle posizioni degli imputati in tale prioritario contesto valutativo, fermo restando, in testa al giudice successivamente investito della procedura a seguito di stralcio, di verificare su eventuale richiesta difensiva ovvero, ricorrendone le condizioni di rilevabilità ex officio, di provvedere sulla questione attinente la sospensione dei termini con il riflesso sullo status libertati dell'imputato, la cui posizione specifica risulti essere stata a suo tempo stralciata, dopo la valutazione complessiva dell'intera materia dal giudizio. Anche il motivo sub 3) risulta infondato ed ai limiti dell'ammissibilità.
Come ripetutamente ribadito da questa Corte di legittimità, la valutazione della "particolare complessività" del dibattimento, in rapporto al disposto di cui all'art. 304 c.p.p., comma 2, è riservata al potere discrezionale del giudice di merito decidente e, come tale, insindacabile in questa sede di legittimità, se, come nella specie, sufficientemente motivato (cfr. foll. 4-5-6 ordinanza impugnata), non senza un opportuno e puntuale richiamo ai criteri tracciati da questa Corte in subiecta materia.
Alla stregua delle considerazioni tutte che precedono il ricorso risulta ragionevolmente infondato e, come tale, va rigettato con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012