Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2012, n. 22887
CASS
Sentenza 8 maggio 2012

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L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma secondo, cod. proc. pen. può essere emessa dal giudice che, riconoscendo la propria incompetenza, disponga contestualmente lo stralcio della posizione processuale dell'imputato, fermo restando il potere del giudice successivamente investito della procedura di verificare, su richiesta di parte o "ex officio", la ricorrenza dei presupposti per adottare l'ordinanza sospensiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2012, n. 22887
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22887
    Data del deposito : 8 maggio 2012

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