Sentenza 22 settembre 2017
Massime • 1
Il reato di violenza privata non può ritenersi assorbito da quello di estorsione qualora la minaccia proferita, sia pure contemporaneamente a quella estorsiva, tenda a costringere la parte lesa a non denunciare il torto patito e cioè a una ulteriore limitazione della sua libertà, tutelata appunto dal disposto dell'art. 610 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2017, n. 53267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53267 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2017 |
Testo completo
: Σ 53267-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DOMENICO GALLO - Presidente - Sent. n. 1998 GEPPINO RAGO P.U. 22.9.2017 - Consigliere - - Consigliere - LUIGI AGOSTINACCHIO -> R.G.N. 41993/2016 GIUSEPPE COSCIONI - Consigliere - - Rel. Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CR VI nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 315/2016 della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 24.3.2016 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del 22.9.2017 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Francesco Nucara, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 24 marzo 2016 la Corte d'appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa il 19 luglio 2011 dal Tribunale della stessa città, ha assolto CÈ CE, in atti generalizzato, dai reati di cui ai capi C) e D) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la pronuncia impugnata, con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati di tentata estorsione e di violenza privata ai danni di LE LL. Avverso la sentenza d'appello il difensore deLLimputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) nullità del decreto di citazione a giudizio, per non avere l'imputato ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini quanto al reato di cui al capo B). In particolare, secondo il ricorrente, ✓ tale nullità deriverebbe dal fatto che il reato di cui al capo B) fa riferimento anche alle condotte descritte per il reato di cui al capo E) ma quest'ultimo reato era stato "espunto dal presente giudizio" con provvedimento pronunciato dal GUP aLLudienza del 7 maggio 2009; 2) illegittimità della revoca del teste OS RR, indicato nella lista della difesa, facente riferimento alle circostanze di cui al capo di imputazione;
3) illogicità nella valutazione della prova, per essere stata affermata la responsabilità del ricorrente sulla base soltanto delle dichiarazioni della persona offesa, che però non avrebbe mai riferito di aver visto il ricorrente compiere i fatti ascrittigli. Peraltro, le anzidette dichiarazioni non sarebbero state sottoposte al rigoroso vaglio, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in caso di costituzione di parte civile. In particolare, quanto al reato di cui al capo A), dai tabulati risulterebbe che tra la persona offesa e l'odierno imputato vi sarebbero stati numerosi contatti telefonici reciproci e la stessa persona offesa avrebbe negato che l'imputato aveva svolto lavori di ristrutturazione nello stabile di essa, evidentemente nella consapevolezza che i sodi richiestile dal CÈ si riferivano proprio a quei lavori. Quanto al reato di cui al capo B), i carabinieri non avrebbero mai notato la presenza deLLimputato nei luoghi indicati dalla LE e quest'ultima non avrebbe mai citato come testimoni né tale UC né altri che, secondo la stessa, sarebbero stati presenti ai fatti;
4) erroneità della sentenza impugnata, per non avere ritenuto assorbito il delitto di violenza privata in quello di tentata estorsione. ALLodierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
aLLesito le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto è inammissibile.
1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dal medesimo dedotto, il ricorrente ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini (quello notificato il 17.3.2009, in revoca del precedente) che conteneva anche il reato di cui al capo B), compiutamente descritto, essendo stato indicato nel menzionato avviso anche il reato di cui al capo E), al quale quello di cui al capo B) fa riferimento. E' evidente, poi, che il successivo provvedimento, con cui il GIP ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio limitatamente ai capi E) ed F) della rubrica per il mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 415 bis e 416 c.p.p., non ha fatto venir meno il menzionato avviso di conclusione delle indagini per il reato di cui al capo B). Deve condividersi, quindi, la conclusione della Corte d'appello secondo cui nessuna nullità si è verificata.
1.2 Anche il secondo motivo del ricorso, con cui il ricorrente censura la revoca del teste RR OS, non può trovare accoglimento. Al riguardo deve premettersi che questa Corte (Sez. 6, n. 15673 del 19/12/2011, Rv. 252581) ha già avuto modo di affermare che la parte, che intende censurare con ricorso per cassazione l'ordinanza del giudice che, aLLesito deLListruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa, è tenuta, in ossequio al principio di specificità di cui aLLart. 581, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., a spiegare il livello di decisività delle prove testimoniali che il giudice ha ritenuto superflue. Tale onere non risulta adempiuto dal ricorrente, il quale con il presente ricorso si è limitato ad affermare che l'indispensabilità del teste revocato "è dunque in nuce e riposa nella semplice circostanza che sia stato chiamato a deporre dalla difesa", così aLLevidenza non rappresentando le ragioni della decisività della prova de qua, ossia le ragioni per cui la prova avesse la capacità di contrastare le acquisizioni processuali contrarie, elidendone l'efficacia e provocando una decisione contraria.
1.3 Nessun appunto può muoversi alla sentenza impugnata in ordine aLLapparato argomentativo posto a base deLLaffermazione di responsabilità del ricorrente. La Corte d'appello ha infatti sottoposto a rigoroso controllo le dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, pervenendo alla conclusione deLLattendibilità della stessa, avendo reso una narrazione senza "profili di incongruenza, contraddittorietà o particolare enfatizzazione dei fatti, tali da far sospettare un intento calunnioso nei confronti deLLimputato". La medesima Corte ha poi analiticamente e diffusamente confutato le deduzioni difensive, tese ad evidenziare incoerenze e illogicità inficianti la veridicità delle accuse (v. f. 6, 7 e 8), pervenendo ad una pronuncia scevra di vizi sindacabili in questa sede. Devesi ricordare che, pur a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, l'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. non prevede la possibilità, per la Corte di cassazione, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito. Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione, infatti, attiene aLLoggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 6, n. 47204 del 7.10.2015, Rv 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16.11.2006, Rv 235507; Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, Rv 243247). Peraltro, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr., ex multis, Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Rv. 214794; Sez. Unite n. 47289 del 24.9.2003, Rv 226074). ゲ In tale prospettiva ermeneutica le censure, che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato, si palesano inammissibili, perché non si rapportano adeguatamente alla motivazione adottata dalla Corte d'appello, immune da vizi sindacabili in questa sede, e si risolvono nella richiesta di rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e di adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Per quanto detto, tuttavia, un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità neLLennesimo giudice del fatto.
1.4 Esenti da vizi sono anche le argomentazioni con cui il giudice d'appello ha ritenuto sussistente il concorso tra il delitto di violenza privata e quello di estorsione. La Corte d'appello ha considerato che "le condotte riferite dalla persona offesa e cristallizzate nel capo B) deLLimputazione non si risolsero soltanto nel proferire delle minacce e neppure esaurirono i propri effetti semplicemente nel tentare di indurre la signora al pagamento della somma di denaro, ma determinarono nella stessa una forzata, radicale modifica delle proprie abitudini di vita..... Tali limitazioni, sebbene non sussumibili sotto la fattispecie di cui aLLart. 612 bis c.p., aLLepoca non ancora entrata in vigore, ben possono rientrare nella figura della violenza privata, che pertanto è stata correttamente contestata aLLimputato". Così argomentando la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di concorso di reati. Questa Corte (Sez. 2, n. 32358 deLL11.7.2008, Rv 240637) ha avuto modo di precisare che il reato di violenza privata non può ritenersi assorbito da quello di estorsione qualora la minaccia proferita, sia pure contemporaneamente a quella estorsiva, tenda a costringere la parte lesa ad un'ulteriore limitazione della sua libertà, tutelata appunto dal disposto deLLart. 610 c.p. Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame. Difatti, gli atti di molestia di vario tipo, posti in essere daLLimputato, quali urinare nel pianerottolo di casa della persona offesa, le ripetute forature di più di una ruota deLLautovettura in uso alla persona offesa, il seguirla continuamente, hanno costretto la persona offesa non solo a compiere atti di disposizione patrimoniale ma hanno determinato anche una modifica delle sue abitudini di vita, tanto da non potere più uscire di casa serenamente, né attendere alle proprie funzioni di tutore del fratello, esercitare in modo compiuto la propria attività di insegnante, ecc. La persona offesa ha dunque subito limitazioni ulteriori della sua libertà, che vanno inquadrate nel reato di cui aLLart. 610 c.p. e che non possono ritenersi assorbite dal reato di estorsione.
2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi deLLart. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo evidente - che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 22 settembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli nico Gallo Granpi.eQ. R. Pae'LL PM Fello DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 23 NOV. 2017 IL "CANCELLIERE A CASSA R P Claudia Planelli