Sentenza 22 dicembre 2010
Massime • 1
La percossa (nella specie schiaffo), per poter presentare il carattere dell'ingiuria deve essere espressione di una violenza simbolica, costituita da leggero contatto fisico e diretta, in modo palese, a manifestare disprezzo evitando una sia pur minima sofferenza fisica.
Commentario • 1
- 1. Schiaffo: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2010, n. 12674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12674 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 22/12/2010
Dott. BEVERE Antonio ? rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 2963
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 8059/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC NI (ANCHE PCN) N. IL 12/11/1950;
avverso la sentenza n. 6/2009 TRIBUNALE di SCIACCA, del 19/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per l?inammissibilita?.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 19.10.09, il tribunale di Sciacca, in parziale riforma della sentenza 20.11.08 del giudice di pace di Ribera, emessa nei confronti di TR GE, ha concesso l?attenuante della provocazione con giudizio di prevalenza sulla recidiva e ha ridotto la pena a Euro 400,00 di multa. Ha confermato l?affermazione di responsabilita? del TR in ordine al reato di percosse in danno di Sala Raffaele.
Il difensore ha presentato ricorso per erronea interpretazione dei fatti ed erronea applicazione della legge penale. Lo schiaffo inferto dal TR non ha provocato alcuna sensazione fisica dolorosa. Inoltre questo gesto e? stato compiuto in segno di disprezzo e senza alcuna volonta? di violenza fisica, in quanto vi fu una rapidissima successione delle sprezzanti parole (in ordine alle quali e? stato dichiarato non punibile ex art. 599 c.p., comma 2) e dello schiaffo. Mancano quindi l?elemento materiale del dolore fisico e l?elemento della volonta? di cagionarlo. Il ricorso non merita accoglimento. La percossa integra, secondo comune esperienza, di per se? un?azione violenta, animata da coerente intenzione, capace di produrre sensazione fisica di dolore concretandosi in un?energia fisica, esercitata direttamente su una parte estremamente sensibile del corpo umano. Per poter presentare, in via del tutto eccezionale, il carattere di ingiuria, con esclusiva intenzione di offendere la personalita? morale del soggetto passivo, il gesto deve essere espressione di una violenza simbolica, esemplare, costituita da leggero contatto fisico e diretta, in maniera palese, a manifestare disprezzo, essendo contenuto in maniera tale da evitare una sia pur minima sofferenza fisica (in tema v. sez. 5^, n. 9598 del 20.6.1979, id., n. 1801 3.12.1985, Valsania, riv. 172019, id n. 800 del 24.11.1983 riv. 162427). In mancanza di elementi idonei a configurare l?eccezionale connotazione spregiativa di questo atto di violenza fisica e l?assenza della sua naturale conseguenza dolorosa, deve concludersi, che le doglianze del ricorrente, prive di qualsiasi supporto dimostrativo, siano inidonee a determinare conclusioni contrastanti e diverse rispetto a quelle della sentenza impugnata. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011