Sentenza 21 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/10/2003, n. 15719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15719 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
ее 63861 BLICA IT LIA157 1 9 /03 R.G. 6030/1999 Udienza del 7.4.2003 Oggetto: rimborso importa di registro E N ZIO D.P.R. 26/4/1986 ISTRA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE EG - N. 5 IN N ME EL OPOLO ITALIANO R A N. 131 TAB. ALL. B D TRIBUTARIA DEL TE SENSI ESEN I A SEZIONE TRIBUTARIA TERIA Сои 320 42 A composta dai sigg.ri Magistrati: M Dott. Bruno Saccucci Presidente Dott. Eugenio Amari Consigliere rel. Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno Consigliere Dott. Maria Cristina Giancola Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Raffaele Botta Consigliere CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente 63861 SENTENZA N. sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
Scaglia Utensili s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione 52, n. 157/52/1997, dell'11.12.1997/29.1.1998 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.4.2003 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 1003 1 Svolgimento del processo Con ricorso alla Commissione tributaria di 1° grado di Milano la società Scaglia Utensili s.p.a. impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della somma di lire 5.000.000 corrisposta a titolo di imposta di registro su una emissione di prestito obbligazionario. La pretesa si fondava sulla disposizione contenuta nell'art. 79 comma 1 del d.P.R. n. 131/1986 che, a differenza del previgente d.P.R. 634/1972, esentava da imposta di registro l'emissione di prestiti obbligazionari. Con sentenza n. 5807/49/90 la Commissione accoglieva il ricorso. L'Ufficio del Registro di Milano interponeva appello rilevando che non era possibile nella fattispecie avvalersi della normativa contenuta nell'art. 79 del citato D.P.R. n. 131/86, in quanto il pagamento dell'imposta era stato effettuato a seguito dell'avviso di liquidazione notificato il 24.5.1985 non impugnato, il che precludeva l'ammissibilità della successiva istanza di rimborso. Con sentenza n. 157/52/97 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione impugnata. Il giudice di appello riteneva applicabili le più favorevoli disposizioni contenute nel d.P.R. n. 131/86 in quanto sussistevano i presupposti a cui l'art. 79 di tale decreto ne subordinava l'applicabilità, e cioè la presentazione di un'istanza di rimborso e la non intervenuta decadenza dell'azione dell'Amministrazione finanziaria. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 del d.P.R. 26.10.72 n. 636 e 79 del d.P.R. 26.4.1986 n. 131, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. Deduce l'Amministrazione ricorrente che nella fattispecie l'art. 79 non poteva essere applicato in quanto: a) il rapporto tributario era già definito per non essere stato impugnato nel termine di cui all'art. 16 comma 5 del d.P.R. n. 636/72 (60 giorni) l'avviso di liquidazione notificato il 24.5.1985 con il quale l'Ufficio del registro di Milano richiedeva il pagamento dell'imposta di registro (pagamento che venne effettuato solo successivamente); b) alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 2 131/86 (1.7.1986 ex art. 81) non era pendente alcuna controversia, essendo stato il ricorso presentato soltanto successivamente;
c) il ricorso proposto era da considerarsi inammissibile perché il procedimento del silenzio-rifiuto disciplinato dall'art. 16 commi 6 e 7 è utilizzabile soltanto "in caso di versamento diretto o qualora manchino o non siano stati notificati gli atti indicati nel primo comma", tra cui l'avviso di liquidazione. La ratio dell'art. 79 (come in genere di tutte le disposizioni di maggior favore introdotte da leggi successive) è quella di ritenere applicabili le nuove più favorevoli disposizioni alle sole situazioni pendenti, con l'esclusione di tutte quelle ormai definite. Nella fattispecie la pretesa dell'Amministrazione finanziaria era divenuta definitiva il 23.7.1995 (60° giorno dalla notifica dell'avviso di liquidazione), il che costituiva ostacolo alla successiva applicazione dell'art. 79 del d.P.R. n. 131/86. La contribuente non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decorous POM Il ricorso é fondato. Questa Corte ha già avuto occasione di pronunziarsi sulla questione in esame con sentenza n. 2733 del 13.3.1998. In quella circostanza venne ritenuto che, in tema d'imposta di registro, l'art. 79, comma 1°, seconda proposizione, del d.P.R. 26.4.1986 n. 131, nella parte in cui prevede (dopo avere disposto l'efficacia retroattiva delle disposizioni più favorevoli ai contribuenti, alla generale condizione che alla data di entrata un vigore del t.u. penda la relativa controversia) che... "al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso", deve essere inteso nel senso che al rimborso dell'imposta di registro già pagata si fa luogo a condizione che, nel caso in cui il pagamento sia stato preceduto da un provvedimento impositivo ritualmente notificato al contribuente (avviso di accertamento o di liquidazione), sia pendente alla data del 1° luglio 1986 controversia sul relativo 3 rapporto tributario e quindi il provvedimento stesso sia stato tempestivamente impugnato (art. 16 del d.P.R. n. 636/1972). Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale pronunzia della Suprema Corte, condividendone tutte le argomentazioni. Nella fattispecie la pretesa dell'Amministrazione finanziaria era divenuta definitiva il 23.7.1995 (60° giorno dalla notifica dell'avviso di liquidazione), il che costituiva ostacolo alla successiva applicazione dell'art. 79 del d.P.R. n. 131/86. Consegue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rigetto, con decisione nel merito ex art. 384 1° comma c.p.c., della domanda di rimborso. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 7.4.2003 Il PresidentePresid Il Consigliere est. ишо асчис A RE CANCELLIERE DEPOSITATO IN CANCELLERIA don Luigi Riitano 21 OTT 2003 IL CANCELLIERE C1 oggi, dott Luigi Riitano 4