Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2003, n. 2639
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Sentenza 21 febbraio 2003

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Nel caso in cui più enti cooperino ai fini della esecuzione di un'opera pubblica, ed uno di essi svolga mera attività di finanziamento, il medesimo, non è responsabile nei confronti dell'appaltatore per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto, al quale è estraneo, l'ente finanziatore, anche quando sia tenuto alla vigilanza e al controllo della relativa contabilità, i quali hanno la sola finalità di verificare il regolare impiego del danaro destinato all'opera pubblica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2003, n. 2639
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2639
    Data del deposito : 21 febbraio 2003

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