Sentenza 21 febbraio 2003
Massime • 1
Nel caso in cui più enti cooperino ai fini della esecuzione di un'opera pubblica, ed uno di essi svolga mera attività di finanziamento, il medesimo, non è responsabile nei confronti dell'appaltatore per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto, al quale è estraneo, l'ente finanziatore, anche quando sia tenuto alla vigilanza e al controllo della relativa contabilità, i quali hanno la sola finalità di verificare il regolare impiego del danaro destinato all'opera pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2003, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'assessore in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
IMPRESE RIUNITE OR LO E SOC. CO.GE.SI., in persona del capogruppo OR LO;
- intimante - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 992 pubblicata il 15 novembre 1999:
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31 dicembre 1993 OR LO, titolare dell'impresa capogruppo delle Imprese RI OR LO e CO.GE.SI. S.p.A., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il Comune di Petralia Sottana e l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Siciliana per sentirli condannare in solido al pagamento delle somme indicate nello stato finale dei lavori in appalto aventi a oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e dei collegamenti viari della zona di edilizia popolare "Quartiere San Giuseppe" di Petralia Sottana, specificali do le proprie richieste in misura di L.
7.883.753 a titolo di saldo del prezzo di appalto e di ulteriori L. 17.453.190 per revisione prezzi, con gli interessi moratori, e chiedendo altresì il rimborso delle somme versate per i premi trimestrali di proroga delle fideiussioni, sino al loro svincolo.
Il tribunale, nella contumacia del Comune di Petralia Sottana, con sentenza in data 29 novembre 1996 - 8 settembre 1997, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla rata di saldo per intervenuto pagamento e accoglieva le restanti domande dell'Impresa LO.
Su gravame di entrambi i convenuti la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 22 ottobre - 15 novembre 1999, confermava la decisione impugna.
Rigettava l'appello principale osservando che non poteva dubitarsi della legittimazione passiva dell'Assessorato Regionale poiché dall'esame degli atti risultava che esso aveva compiti non solo di finanziamento, ma anche di vigilanza e di controllo della contabilità ed aveva quindi l'obbligo di vigilare sulla regolare esecuzione del contratto con la conseguente sua responsabilità per il ritardo del Comune nel pagamento delle spettanze delle imprese appaltatrici. Rigettava inoltre l'appello incidentale con una motivazione il cui esame non rileva ai fini del giudizio di legittimità.
Contro la sentenza ricorre per cassazione il solo Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Siciliana con tre motivi. Non hanno presentato difese le Imprese RI OR LO e S.p.A.- CO.GE.SI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 101 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, dello stesso codice e sostiene che erroneamente sarebbe stata ravvisata la concorrente responsabilità dell'ente finanziatore per il tardivo pagamento del saldo del prezzo e per il mancato pagamento da. parte del Comune di Petralia Sottana dell'intero compenso revisionale spettante all'appaltatore, tenuto conto dell'estraneità di esso Assessorato al rapporto di appalto;
osserva che a tal riguardo inutilmente si era fatto ricorso alla funzione di controllo e vigilanza ad esso attribuita, considerato che dal mancato o inefficace esercizio di tale funzione non potrebbe derivare neppure una responsabilità extracontrattuale la quale si atteggerebbe altresì come responsabilità oggettiva non essendo stata fornita alcuna motivazione in ordine ad eventuali carenze nell'esercizio di tali compiti ed al nesso di causalità fra le supposte carenze e i ritardi nel pagamento delle somme spettanti all'appaltatore a titolo di saldo del prezzo e del compenso revisionale.
La censura merita accoglimento poiché quando più enti cooperino nell'esecuzione di un'opera pubblica il rapporto di semplice finanziamento, per il suo carattere meramente interno tra ente finanziatore ed ente finanziato, non comporta alcuna sostituzione del primo al secondo nelle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto stipulato tra l'ente beneficiario del finanziamento e l'impresa incaricata dell'esecuzione dell'opera pubblica, neppure nei casi in cui l'ente finanziatore sia chiamato ad esercitare per legge funzioni di alta vigilanza e di controllo, in quanto tale attività ha come unico fine la verifica del regolare impiego da parte dell'ente finanziato delle somme ricevute nella realizzazione dell'opera pubblica cui esse sono destinate, salva restando una eventuale azione di rivalsa di detto ente per i ritardi nei pagamenti spettanti all'impresa appaltatrice che siano imputabili a dimostrate carenze nell'esercizio della funzione di alta vigilanza da parte dell'ente finanziatore.
L'esclusione di ogni rapporto tra l'ente finanziatore dell'opera pubblica e l'impresa appaltatrice chiamata a realizzarla sottrae pertanto detto en te a qualsiasi pretesa dell'appaltatore derivante da inadempienze o ritardi della stazione appaltante. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dell'esame dei motivi ulteriori aventi natura subordinata, con i quali si contesta, in particolare, la responsabilità dell'ente finanziatore per il pagamento di somme richieste a titolo di compenso revisionale (secondo motivo) e il mancato esame della corretta determinazione dell'importo richiesto a titolo di compenso revisionale, nonostante l'eccepita erroneità del relativo conteggio (terzo motivo).
In conclusione il ricorso merita accoglimento e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può procedersi, previa cassazione della sentenza impugnata, alla pronuncia nel merito con il rigetto della domanda proposta nei confronti dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Siciliana in riforma della decisione impugnata.
Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza delle Imprese RI OR LO e S.p.A. CO.GE.SI.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, accoglie l'appello proposto dall'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Siciliana e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, rigetta le domande proposto dalle Imprese RI OR LO e S.p.A. CO.GE.SI. Condanna le imprese attrici al pagamento delle spese dell'intero giudizio che liquida in complessivi Euro 1.850,00 per il giudizio di primo grado, in ulteriori Euro 2.300,00 per il giudizio di appello e, infine in Euro 100,00 per spese e in Euro 1.000,00, per onorario per il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2003