Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 1
Con il contratto di esecuzione di un'opera musicale, mezzo necessario, come l'interpretazione, per diffonderla nel caso in cui l'autore non svolga tali ruoli personalmente, questi non trasferisce automaticamente all'esecutore ne' il diritto di autore, ne' gli altri diritti a questo connessi e che la legge (artt. 12 legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni e 2577 cod. civ.) gli riconosce in via esclusiva per sfruttarla economicamente, quali l'offerta al pubblico fruitore, o la pubblicazione o la diffusione dell'opera medesima, diritti autonomi tra loro (art. 19 stessa legge) e separatamente cedibili. Pertanto il legittimo produttore su supporto meccanico o fonografico di un'opera musicale(art. 61, n. 1, stessa legge) o il cessionario di esso non hanno altresì il diritto di diffonderla, attraverso un'emittente radiofonica (artt. 58 e 59 stessa legge), ovvero di metterla in commercio o porla in circolazione, senza un ulteriore consenso dell'autore - e salvo il diritto di questi al compenso - com'è espressamente previsto dagli artt. 58 e 59 e desumibile dal predetto art. 61, secondo comma, della medesima legge (vedi Cass. Pen. 12820/1999, rv 215781, 215782 e 215783).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5066 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RADIO GAMMA ROVERETO di F. ZI & D. MB Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 77, presso l'avvocato GIANLUCA BARNESCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato EUGENIO PORTA, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
S.I.A.E. - SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLA LETTERATURA 30, presso l'avvocato MARIA DELEDDA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 143/99 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 14/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Porta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'avvocato Deledda, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Rovereto con sentenza n. 362 del 1996 accoglieva in parte l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ad istanza della Siae nei confronti della AD MM di Rovereto sas. Il primo giudice aveva ritenuto inadeguate le certificazioni allegate dalla ricorrente poi opposta a fungere da presupposto di concessione del provvedimento monitorio. Il Tribunale peraltro nel merito aveva ritenuto sussistente il diritto autonomo degli autori di brani musicali e per essi dalla Siae alla percezione di compensi ad onta dell'avvenuta concessione del diritto di riproduzione su supporti elettrici o meccanici.
Proponevano distinti appelli la AD MM e la Siae. La Corte di Trento confermava la prima decisione quanto ai presupposti di concessione del decreto ingiuntivo che considerava insussistenti. Nel merito confermava pure la prima decisione rilevando che la cessione del diritto di riprodurre su supporto l'esecuzione di una opera musicale non comporta automaticamente, anche ai sensi dell'art. 171 l. d. a, come preteso dall'appellante, la cessione del diritto alla diffusione radiofonica che nella specie era stata realizzata da parte del cessionario. Riteneva manifestamente infondata l'adombrata questione di costituzionalità dell'art. 171 predetto.
Ricorre in cassazione con dieci motivi AD MM.
Resiste la Siae con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - Con i primi tre motivi del ricorso che sviluppano sostanzialmente la stessa argomentazione la ricorrente lamenta la violazione delle norme del titolo terzo, capo II, della legge sul diritto di autore (l. n. 633 del 1941 e succ. mod.), sostenendo che la corte di merito ha erroneamente affermato il diritto dell'autore a pretendere un compenso per l'utilizzazione dell'esecuzione musicale distinta dal diritto già concesso attraverso la cessione dei dischi e degli altri supporti della esecuzione stessa. Lamenta altresì che ha mancato di notare che la protezione della legge cui la Siae può aspirare è l'opera di autore e non la sua esecuzione.
1a) - Con l'ottavo ed il nono motivo, che sono connessi ai primi due e vanno esaminato insieme ad essi, la AD MM lamenta la violazione dell'art. 2575 cc conseguente alla mancata individuazione da Parte del giudice del merito del contenuto del diritto di autore, che è la creazione dell'opera e non la sua esecuzione, oggetto della presente controversia. Lamenta pure la violazione degli artt. 72, 73, ed 80 della l. D.A. che disciplinano i diritti connessi del produttore del supporto fonografico e la libera utilizzabilità dei medesimi una volta che siano stati liberamente ceduti. 2) - Osserva il collegio che le doglianze poggiano su taluni equivoci, giacché confondono il diritto di autore con quello dell'esecutore, e connettono perciò al contratto di esecuzione effetti che non gli appartengono. La legge sul diritto di autore con l'affermazione di carattere generale di cui all'art. 12, e l'art. 257 c.c., assegna all'autore il diritto di sfruttare l'opera. Tale
diritto in tutte le sue forme è liberamente cedibile. La Siae, in quanto cessionaria dei diritti degli autori dei brani musicali in controversia, fa valere pertanto il diritto esclusivo dell'autore. Orbene quanto all'opera musicale lo sfruttamento può avvenire anche attraverso l'offerta al pubblico fruitore ovvero attraverso la pubblicazione o diffusione dell'opera stessa. Tali facoltà, ciascuna autonomamente (come si trae dall'art. 19 della legge speciale che in via di principio afferma che l'esercizio di una di esse non esclude le altre), strutturano il complessivo sfruttamento economico che spetta all'autore.
La legge stessa disciplina peraltro espressamente quella forma di diffusione che avviene attraverso il mezzo radiofonico. Essa, come la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito (sent. n. 388 del 1999), con le norme degli artt. 58 e 59 da leggere in coerenza all'art. 16 richiede il consenso dell'autore e ne stabilisce comunque il diritto al compenso. Tale assetto giuridico è stato confermato dal recente intervento di cui al d.lgs n. 685 del 1994. Esso infatti (vedi le norme degli artt. 72 e 79 l.a.) ha espressamente ricompreso tra le ipotesi di diffusione anche la trasmissione mediante cavo e mediante satellite, conosciute al legislatore del 1941, e, sempre espressamente, ha fatto salvi, così come regolati dalla previgente normativa, i diritti di sfruttamento esclusivo degli autori.
Non ha pregio la considerazione su cui la ricorrente insiste, relativa all'autonomia dell'esecuzione rispetto alla creazione dell'opera originale ed al diritto altrettanto autonomo dell'esecutore. Un'opera musicale per essere diffusa ha bisogno dell'intermediazione dell'esecutore o dell'interprete, (ruoli che lo stesso autore può esercitare di persona), ma tali attività ulteriori alla creazione sono protette dalla legge ad altro titolo e non in base alla posizione tutelata di autore. Il diritto connesso dell'esecutore o dell'interprete infatti, quando non si connota di un particolare carattere creativo, come può accadere con le elaborazioni, non è diritto di autore e può convivere con quest'ultimo, senza eliderlo, come vorrebbe la ricorrente, per il sol fatto di sussistere.
Consegue, contrariamente a ciò che la ricorrente sostiene, che il contratto di esecuzione non trasferisce di per sè ovvero senza una volontà ulteriore in tal senso, il diritto dell'autore in capo all'esecutore, e non toglie all'autore i diritti che la legge connette alla creazione dell'opera.
Ciò comporta che su un'opera in genere possono insistere più diritti distinti, ovvero, quanto all'opera musicale, il diritto dell'autore, quello dell'esecutore e quello del produttore del supporto meccanico o fonografico che l'opera stessa riproduce. Tale convivenza va correlata con la considerazione per la quale non si trae dalla legge una nozione di radiodiffusione dell'opera contrapposta a quella di radiodiffusione della esecuzione dell'opera, dalla quale quindi per ulteriore approssimazione dedurre la sufficienza della circolazione del supporto fonografico per la realizzazione di una fattispecie di cessione del diritto di autore. La radiodiffusione è una forma specificamente regolata di diffusione dell'opera che abbisogna di specifico consenso dell'autore. I diritti connessi dell'esecutore e quelli di chi ha acquistato legittimamente il supporto meccanico non tolgono tale potere.
2a) - Osserva ancora il collegio, anche in considerazione della funzione nomofilattica che spetta alla Corte di cassazione, che il supporto non è l'opera, come non lo è lo spartito. Esso è il contenitore di una specifica esecuzione. La sua circolazione in base alla cessione che l'autore soltanto, titolare del diritto originario di riprodurre l'opera su tale mezzo può autorizzare ai sensi dell'art. 61 n. 1 L. A., riguarda, al più, il diritto di sfruttare quella esecuzione attraverso il supporto. E poiché la stessa legge che regola la radiodiffusione, all'art. 61 comma 2, chiarisce anche la cessione del diritto di riprodurre o del diritto di porre in commercio l'opera non comporta, salvo patto contrario, la cessione del diritto di radiodiffondere, regolata dai precedenti artt. 51/60, si deve escludere in via di principio l'equazione pretesa dalla ricorrente. La cessione o la autorizzazione alla registrazione su supporto meccanico non implicano che il cessionario del supporto ovvero il legittimo produttore del medesimo siano cessionari del diritto di sfruttare l'opera come fossero autori. Cosicché l'autore, come ha ritenuto il giudice del merito e come la giurisprudenza anche penale di questa Corte ha chiarito, (cfr., sent., terza sez. penale, n. 12820 del 1999) può cedere il diritto sul supporto distintamente dal diritto alla radiodiffusione dell'opera.
Le allegate violazioni di legge, inclusa quella che pure pare adombrata dalla ricorrente, dell'art. 171 l.a. non sussistono e la motivazione adottata è adeguata a sorreggere la statuizione. 3) - Sono conseguentemente infondati il quarto ed il quinto motivo di ricorso mediante i quali la ricorrente lamenta la violazione degli artt. Da 80 a 141 della legge sul D. A., conseguente alla mancata distinzione tra autore ed esecutore, e quella degli artt. 81 e 137 dello stesso testo. La diffusione radiofonica è formalmente distinta dalla cosiddetta esecuzione in pubblico. L'imprenditore radiofonico che diffonde un'opera attraverso la sua emittente non è equiparabile all'esecutore.
4) - È inammissibile il sesto motivo di ricorso mediante il quale la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1322 e 2581 cc nonché dell'art. 107 l.d.a., ed il difetto di motivazione sul punto. Scopertamente attraverso la allegazione di inesistenti violazioni di legge la AD MM tenta di riesaminare i fatti per dimostrare l'avvenuta conclusione tra le parti di un contratto atipico che avrebbe, attraverso la cessione dei supporti, operato quella dei diritti di radiodiffusione.
5) - È infondato il settimo motivo che lamenta la violazione dell'art. 51 l.a., e dell'art. 21 della Convenzione dei diritti dell'uomo conseguenti alla sottovalutazione del diritto di radiodiffusione, , anche in considerazione della norma dell'art. 11 del dlgs n. 581 del 1996.
Tale normativa infatti esenta taluni soggetti radiodiffussori da obblighi nei confronti della Siae purché esercitino diritti propri. Il che è per l'appunto ciò che nella specie era in controversia e che la corte trentina ha escluso.
6) - È infondato il decimo motivo di ricorso con il quale la ricorrente lamenta la violazione degli art. 2697 e 2701 cc conseguente all'affermata idoneità delle certificazioni della Siae a dimostrare il credito vantato, idoneità che invece sarebbe potuta derivare dalla allegazione delle corrispondenti scritture contabili. Esattamente la corte di Trento, la cui statuizione relativa alla ribadita insufficienza della certificazione allegata a suo tempo dalla Siae a giustificare la concessione del decreto ingiuntivo non è stata oggetto di impugnazione in questa sede, cosicché la relativa questione non deve essere affrontata, ha rilevato che le attestazioni del funzionario Siae, nonché gli elementi indiziari proposti dall'appellata, ed il criterio logico adottato di valutare il dovuto non già sulla base dell'esatta ma impossibile indicazione degli innumerevoli brani effettivamente radiodiffusi da ogni emittente, bensì sulla base del fatturato commerciale, ha ottemperato in modo equo all'onere probatorio. Esplicito è stato il ricorso al criterio di cui all'art. 432 c.p.c., mentre la motivazione adottata dà conto della ragionevolezza del suo uso.
7) - Il ricorso deve essere respinto.
La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questa fase, che liquida in L. 460.000=, nonché degli onorari che liquida in L. 4.000.000.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001