Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5066
CASS
Sentenza 5 aprile 2001

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Con il contratto di esecuzione di un'opera musicale, mezzo necessario, come l'interpretazione, per diffonderla nel caso in cui l'autore non svolga tali ruoli personalmente, questi non trasferisce automaticamente all'esecutore ne' il diritto di autore, ne' gli altri diritti a questo connessi e che la legge (artt. 12 legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni e 2577 cod. civ.) gli riconosce in via esclusiva per sfruttarla economicamente, quali l'offerta al pubblico fruitore, o la pubblicazione o la diffusione dell'opera medesima, diritti autonomi tra loro (art. 19 stessa legge) e separatamente cedibili. Pertanto il legittimo produttore su supporto meccanico o fonografico di un'opera musicale(art. 61, n. 1, stessa legge) o il cessionario di esso non hanno altresì il diritto di diffonderla, attraverso un'emittente radiofonica (artt. 58 e 59 stessa legge), ovvero di metterla in commercio o porla in circolazione, senza un ulteriore consenso dell'autore - e salvo il diritto di questi al compenso - com'è espressamente previsto dagli artt. 58 e 59 e desumibile dal predetto art. 61, secondo comma, della medesima legge (vedi Cass. Pen. 12820/1999, rv 215781, 215782 e 215783).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5066
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5066
    Data del deposito : 5 aprile 2001

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